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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 18987 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato un'iscrizione ipotecaria e venti cartelle di pagamento, sostenendo principalmente l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle, conosciute tramite consultazione dell'estratto di ruolo. La CTR aveva annullato undici cartelle tributarie per mancata prova della loro notifica. Equitalia ha contestato tale decisione sostenendo, tra l'altro, che il contribuente non avesse interesse ad impugnare le cartelle, che la CTR avesse pronunciato oltre i limiti della domanda, che il contenuto delle cartelle non fosse stato contestato e che la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrarne la notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Equitalia. Ha confermato che il contribuente può impugnare una cartella non notificata, o notificata invalidamente, anche quando ne abbia avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo. Gli atti tributari sono atti recettizi e la comunicazione al destinatario costituisce elemento necessario della loro efficacia. L'onere di provare la regolare notifica grava sull'agente della riscossione; nel caso concreto, la mera produzione di copie delle relate non consentiva di collegarle con certezza alle specifiche cartelle né di individuare il destinatario o la persona abilitata alla ricezione. Non è stata applicata alcuna sanatoria, poiché la questione riguardava l'omessa prova della notifica e non una semplice irregolarità formale. Nessuna pronuncia sulle spese, dato che la resistente non si è costituita. Equitalia è stata inoltre assoggettata al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Articoli 100 e 112 c.p.c.

    Riguardano, rispettivamente, l'interesse ad agire e i limiti della pronuncia giudiziale. La Corte ha escluso che la CTR avesse deciso oltre la domanda o che mancasse l'interesse del contribuente, poiché la mancata notifica incide sull'efficacia delle cartelle.

  • Articolo 2909 c.c.

    Richiamato da Equitalia in relazione agli effetti del giudicato, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • Articoli 115 e 116 c.p.c.

    I principi di non contestazione e di valutazione delle prove non impediscono al contribuente di contestare la notifica delle cartelle; l'agente della riscossione deve comunque dimostrare documentalmente la regolare notificazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    È ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificati, dei quali il contribuente abbia avuto conoscenza tramite estratto di ruolo.

    La norma deve essere letta in modo conforme al diritto di difesa: la possibilità di impugnare l'atto non notificato insieme a un atto successivo non esclude l'impugnazione immediata quando il contribuente ne abbia avuto legale conoscenza.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La prova della notifica deve essere concreta e riferibile alla specifica cartella; una relata non adeguatamente collegata all'atto e al destinatario può non essere sufficiente.

  • Articoli 137, 139, 156 e 160 c.p.c.

    Disciplinano le forme della notificazione e gli effetti delle relative nullità. La Corte ha precisato che, nel caso esaminato, non si trattava di una mera irregolarità sanabile, ma della mancata dimostrazione dell'avvenuta notifica.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 19704/2015

    Gli atti tributari sono atti recettizi e la cartella non validamente notificata può essere impugnata quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza mediante estratto di ruolo.

    La tutela giurisdizionale può essere esercitata anche prima di un successivo atto esecutivo o cautelare, purché il contribuente abbia acquisito conoscenza dell'atto e deduca il vizio della sua notifica.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento produce effetti nei confronti del contribuente solo se è stata regolarmente notificata; l'agente della riscossione deve poter dimostrare in modo preciso la notifica della singola cartella.
  • La semplice produzione di una relata di notifica, soprattutto se priva del nominativo del destinatario o non chiaramente collegata alla cartella, può essere insufficiente.
  • Il contribuente può contestare la cartella non notificata anche dopo averla conosciuta tramite estratto di ruolo, senza dover necessariamente attendere un successivo atto esecutivo.
  • L'impugnazione della cartella per omessa notifica non equivale a contestazione del contenuto o dell'esistenza del ruolo: il tema della notifica riguarda l'efficacia dell'atto.
  • La sanatoria derivante dall'impugnazione dell'atto opera, in linea generale, per vizi di notificazione e non sostituisce la prova dell'esistenza stessa della notifica quando questa sia contestata come omessa.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra omessa notifica, notifica nulla o irregolare e contestazione del merito del credito, poiché ciascun vizio ha presupposti ed effetti differenti.

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