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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32467/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Nel 1982 un ente pubblico postale concesse a un proprio dipendente l'uso di un appartamento di servizio a Palermo per una durata triennale, rinnovabile una sola volta. Scaduti i sei anni previsti, il dipendente rimase nell'immobile per lungo tempo senza la stipula di un nuovo contratto; la società subentrata alla gestione del patrimonio postale convenne quindi in giudizio l'occupante chiedendo rilascio dell'immobile e pagamento di somme per l'occupazione senza titolo. In appello fu accolto il gravame della società, con condanna al rilascio e al risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1350 e 1571 c.c., dell'art. 33 d.m. 19.7.1984 e della l. 392/1978, sostenendo che, dopo la privatizzazione dell'ente, il rapporto avrebbe dovuto essere qualificato come locazione tra privati, con rinnovo tacito per facta concludentia e applicazione della disciplina civilistica e locatizia ordinaria; 2) violazione dell'art. 1362 c.c. per asserita cattiva interpretazione delle difese svolte in appello; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel lungo silenzio della società proprietaria, che a dire del ricorrente varrebbe come prova della volontà di proseguire il rapporto; 4) nullità/violazione processuale per l'utilizzo, da parte della Corte d'appello, di un carteggio con il difensore del conduttore, che il ricorrente assumeva privo di valido mandato scritto; 5) violazione del principio di non contestazione e dell'art. 1591 c.c. in punto di canoni e di risarcimento del maggior danno, oltre a censura sulla presunta insufficienza degli indizi usati per quantificarlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla asserita rinnovazione tacita o sulla conclusione di una locazione di fatto, chiarendo che alla data di scadenza originaria il concedente aveva ancora natura di pubblica amministrazione, sicché non era possibile desumere per facta concludentia la volontà contrattuale e non operava la rinnovazione tacita; ha inoltre osservato che il silenzio, la permanenza nell'immobile e l'accettazione dei canoni non bastano da soli a integrare una volontà negoziale tacita, occorrendo ulteriori elementi inequivoci, non ravvisati nella specie. Il secondo e il quarto motivo sono stati assorbiti o comunque ritenuti non decisivi/inammissibili. Il terzo è stato respinto perché il fatto dedotto era stato comunque esaminato dal giudice di merito e, in ogni caso, non era decisivo. Il quinto è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa al maggior danno, trattandosi di apprezzamento di fatto sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, e comunque il criterio di quantificazione adottato dalla Corte territoriale è stato ritenuto non irragionevole. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare la tesi del rinnovo tacito; per i contratti con la pubblica amministrazione è necessaria la forma scritta ad substantiam.

  • art. 1362 c.c.

    La censura di falsa interpretazione delle difese è stata assorbita dal rigetto del primo motivo.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità della locazione; la Corte ha escluso che, in presenza di una concessione scaduta con originario concedente pubblico, si potesse desumere una locazione ordinaria per facta concludentia.

  • art. 1591 c.c.

    Rilevato come base del risarcimento per ritardata restituzione dell'immobile; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla prova del maggior danno e non irragionevole il criterio di calcolo adottato.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato per contestare la prova per indizi del maggior danno; la Corte ha ribadito che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • artt. 115 e 293 c.p.c.

    Il richiamo al principio di non contestazione è stato ritenuto non decisivo, perché la decisione di merito si è fondata soprattutto sull'onere della prova e sulla documentazione prodotta.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato dal ricorrente per articolare la censura di violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 33 d.m. 19.7.1984

    Norma regolatrice dell'originario rapporto concessorio di alloggio di servizio quando il concedente era pubblica amministrazione; ritenuta non sufficiente a fondare un rinnovo tacito dopo la scadenza.

  • l. 392/1978

    Invocata dal ricorrente come disciplina della locazione tra privati, ma ritenuta non applicabile alla fattispecie nei termini prospettati.

  • d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, art. 1, comma 12

    Cita il passaggio dell'Amministrazione postale a ente pubblico economico.

  • l. 29 gennaio 1994, n. 71

    Legge di conversione del d.l. n. 487/1993.

  • l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 27

    Cita il successivo passaggio dell'Amministrazione postale in società per azioni.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2

    Richiamato nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando un rapporto di concessione di un immobile di servizio scade mentre il concedente conserva natura di pubblica amministrazione, la mera permanenza dell'occupante e l'accettazione dei canoni non bastano a configurare una locazione ordinaria o un rinnovo tacito, essendo necessaria una volontà negoziale espressa nelle forme richieste dalla legge.
  • La rinnovazione tacita del contratto non può essere desunta dal solo silenzio delle parti, né dalla protrazione della detenzione del bene, né dall'incasso dei canoni; occorrono ulteriori elementi univoci che dimostrino in modo non equivoco la volontà di mantenere in vita il rapporto.
  • La trasformazione successiva dell'ente proprietario da pubblica amministrazione a soggetto di diritto privato non sana retroattivamente la scadenza del rapporto né consente, da sola, di qualificare come locazione ex novo una detenzione già divenuta sine titulo.
  • La valutazione circa la sussistenza di una volontà tacita di rinnovo o circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile.
  • In tema di occupazione senza titolo, la liquidazione del maggior danno ex art. 1591 c.c. può essere operata sulla base di criteri presuntivi e di mercato non irragionevoli; la relativa censura è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione non è decisivo se il giudice di merito fonda la decisione soprattutto sulla carenza di prova contraria o su una autonoma valutazione della documentazione in atti.

Come è indicizzato

MaterieLocazioneProveImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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