Cassazione Civile, Ordinanza n. 13597/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I candidati, collocati come idonei non vincitori in una procedura concorsuale esterna per posti di categoria A, parametro retributivo F1, sostenevano di avere diritto all'assunzione a decorrere da una certa data, in conseguenza dello scorrimento della graduatoria e della successiva condotta dell'amministrazione. Deducevano che la Presidenza del Consiglio aveva illegittimamente favorito lo scorrimento della graduatoria degli interni, in violazione della disciplina che prevede una riserva in favore dei candidati del concorso pubblico, e che da alcune richieste di autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità si desumeva la volontà di assumere anche idonei esterni. Con sei motivi di ricorso per cassazione censuravano: l'interpretazione degli atti amministrativi e la lettura del provvedimento di riformulazione della graduatoria; la ritenuta inesistenza di uno scorrimento occulto; la violazione della disciplina sulla quota di riserva e sui limiti allo scorrimento; la pretesa ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.; l'erronea qualificazione della richiesta di autorizzazione del 2011; e la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non provato un obbligo dell'amministrazione ad assumere i ricorrenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che, dopo le pronunce del giudice amministrativo, l'amministrazione aveva soltanto cessato gli effetti della precedente graduatoria degli interni e riformulato la graduatoria per coprire i soli posti messi a concorso, senza porre in essere uno scorrimento utile a fondare un diritto all'assunzione dei ricorrenti. Ha escluso che la riformulazione della graduatoria integrasse uno scorrimento e ha considerato irrilevanti le doglianze sulla quota di riserva e sulle autorizzazioni all'assunzione non perfezionate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di interpretazione degli atti amministrativi, ma ritenuto non utile a fondare la tesi dei ricorrenti sulla volontà di scorrere la graduatoria esterna.
Invocato per l'interpretazione complessiva del provvedimento, ma la Corte ha escluso che dal testo emergesse uno scorrimento in favore dei ricorrenti.
Richiamato per l'interpretazione secondo buona fede, senza che ciò mutasse il significato degli atti amministrativi esaminati.
Invocato per preferire l'interpretazione che conservasse effetti utili, ma la Corte ha negato che il provvedimento potesse essere letto come scorrimento della graduatoria esterna.
art. 97, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma non ritenuto idoneo a trasformare in diritto all'assunzione una mera prospettazione di volontà amministrativa.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come base della riserva per il personale interno; la Corte ha escluso che nella specie vi fosse stato uno scorrimento rilevante cui applicare la quota di riserva invocata.
Indicato come norma introduttiva dell'art. 52, comma 1-bis, ma considerato non decisivo ai fini della pretesa dei ricorrenti.
art. 15, commi 2 e 3, d.P.R. n. 487/1994
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della procedura, ma la Corte ha ritenuto che mancasse comunque uno scorrimento della graduatoria esterna.
"coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno"
La Corte ha ritenuto la norma inconferente perché presuppone uno scorrimento concretamente disposto; nel caso esaminato vi era solo copertura dei posti messi a concorso, non uno scorrimento delle graduatorie dei non vincitori.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché il giudice di appello aveva pronunciato entro i limiti delle domande e motivato il rigetto sulle risultanze di causa.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che non fosse provata l'esistenza di un'autorizzazione o di un obbligo di assumere gli idonei esterni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.l. n. 95 del 2012 conv. in l. n. 135 del 2012
Richiamato come contesto normativo sopravvenuto di blocco del turn over e riduzione delle dotazioni organiche, ostativo a ulteriori assunzioni.
DPCM 11 marzo 2008
Atto autorizzativo iniziale che prevedeva assunzioni sia tramite concorso pubblico sia tramite procedura interna.
DPCM 25 maggio 2011, n. 131
Richiamato per affermare l'applicabilità dell'art. 24 d.lgs. n. 150/2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in epoca successiva.
Massime di principio
- Uno scorrimento di graduatoria rilevante ai fini dell'azione giudiziale richiede una scelta concreta ed effettiva dell'amministrazione di utilizzare la graduatoria dei non vincitori; non è sufficiente desumere una volontà astratta o implicita da espressioni contenute in atti di riformulazione o di gestione della procedura.
- Quando una graduatoria viene travolta da pronunce del giudice amministrativo e l'amministrazione si limita a riformularla per coprire i posti originariamente messi a concorso, non si configura uno scorrimento idoneo a fondare un diritto all'assunzione oltre i vincitori utilmente collocati nei posti banditi.
- La disciplina sulla riserva di posti a favore del personale interno opera in presenza di un effettivo scorrimento o di una concreta procedura di copertura ulteriore dei posti; non può essere invocata per trasformare una mera aspettativa degli idonei esterni in un diritto soggettivo all'assunzione.
- La domanda giudiziale che presuppone l'esistenza di un'autorizzazione o di un obbligo dell'amministrazione deve essere supportata da prova specifica; in difetto, non può essere accolto il diritto all'assunzione dedotto dal ricorrente.
- La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una vera pronuncia eccedente il petitum o la causa petendi, non essendo sufficiente contestare la valutazione delle risultanze istruttorie o la motivazione con cui il giudice ha rigettato la domanda.
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