Cassazione Civile, Ordinanza n. 08784/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Calabria che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente, aveva accolto l’appello dell’Erario contro l’annullamento di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. Il ricorso per cassazione era fondato su un solo motivo, ma nelle more la ricorrente ha depositato un’istanza di estinzione del giudizio, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) e di aver versato le prime tre rate. La Corte ha ritenuto che non potesse dichiararsi né l’estinzione ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022, perché presuppone l’integrale pagamento delle rate dovute, né l’estinzione ex art. 390 c.p.c., perché mancava una rinuncia espressa e non risultava il mandato speciale al difensore. Tuttavia, l’adesione alla definizione agevolata e l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti hanno determinato una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’istanza della ricorrente, pur non valendo come rinuncia rituale né come causa di estinzione del processo, dimostrava il venir meno dell’interesse alla decisione a seguito dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, escludendo anche l’applicazione del doppio contributo unificato, poiché l’inammissibilità era sopravvenuta e collegata alla scelta deflattiva del contribuente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato che aveva dato origine alla cartella di pagamento impugnata
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del controllo automatizzato IVA che aveva dato origine alla cartella di pagamento impugnata
l’istanza depositata dalla ricorrente è stata qualificata come istanza di estinzione, ma non è stata accolta perché non ricorrevano i presupposti dell’estinzione rituale
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
"nelle more del pagamento delle somme dovute"
la sospensione/estinzione collegata alla definizione agevolata presuppone l’integrale pagamento delle rate dovute, non il solo versamento parziale
l’estinzione per rinuncia non può essere dichiarata in assenza di una rinuncia espressa e del necessario mandato speciale al difensore
l’adesione alla definizione agevolata ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso
art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso
art. 1 commi 231 e segg. L. n. 197/2022
disciplinano la definizione agevolata dei carichi pendenti cui la ricorrente ha aderito
Massime di principio
- L’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, rendendolo inammissibile, quando la parte abbia assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
- L’estinzione del giudizio collegata alla definizione agevolata non può essere dichiarata se non risulta l’integrale pagamento delle somme dovute secondo la disciplina applicabile.
- La rinuncia al ricorso richiede una manifestazione espressa di volontà e, quando compiuta dal difensore, il conferimento di mandato speciale.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta connessa a una scelta deflattiva del contribuente, le spese possono essere compensate e non si applica automaticamente il doppio contributo unificato.
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