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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13684/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore inserito nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, aveva agito per ottenere la declaratoria del diritto alla stipula di contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2002/2003, con ricostruzione di carriera e fini pensionistici, nonché il risarcimento del danno e il pagamento delle somme asseritamente dovute. Assumeva che, a causa dell'accantonamento del 25% dei posti disposto dalle amministrazioni scolastiche in favore di lavoratori socialmente utili addetti a servizi di pulizia, non aveva potuto conseguire gli incarichi annuali che, in mancanza di tale accantonamento, avrebbe ottenuto con continuità. In primo grado le domande erano state rigettate; in appello la decisione era stata riformata con condanna delle amministrazioni al risarcimento parametrato alle retribuzioni. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) difetto di legittimazione passiva dell'ufficio scolastico provinciale, quale mera articolazione territoriale del ministero, priva di autonoma legittimazione processuale; 2) violazione della disciplina sugli accantonamenti e sulle supplenze del personale ATA, sostenendo che l'organizzazione scolastica consentiva e imponeva la riduzione della dotazione organica in presenza di esternalizzazione dei servizi di pulizia, con conseguente insussistenza di un diritto soggettivo del lavoratore alla stipula dei contratti a termine e, quindi, impossibilità di liquidare il danno come se tali contratti fossero stati certamente conclusi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha anzitutto rilevato il giudicato implicito sulla giurisdizione ordinaria. Ha ritenuto fondato il primo motivo quanto alla mancanza di legittimazione processuale dell'ufficio scolastico provinciale, quale articolazione periferica del ministero. Ha soprattutto accolto il secondo motivo, affermando che il lavoratore inserito nella prima fascia della graduatoria provinciale ATA, profilo collaboratore scolastico, non ha un diritto soggettivo a stipulare contratti a tempo determinato con la pubblica amministrazione in presenza di posti vacanti, ma solo una aspettativa alla possibile assunzione; pertanto, anche ove gli atti di accantonamento dei posti fossero illegittimi, non è configurabile un risarcimento parametrato automaticamente alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se i contratti fossero stati conclusi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto delle domande originarie del lavoratore. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio solo se non si è formato giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione stessa

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 17 del 2009

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la mancanza di autonoma legittimazione dell'ufficio scolastico provinciale

  • art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165 del 2001

    attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti

  • art. 40, comma 5, l. n. 449 del 1997

    consente l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia scolastica e si collega agli accantonamenti di organico contestati

  • art. 8 della l. n. 124 del 1999

    richiamato come base del trasferimento di personale ATA dagli enti locali allo Stato

  • art. 35, comma 9, l. n. 289 del 2002

    richiamato come disposizione che consente l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, igiene ambientale e vigilanza con conseguente indisponibilità di posti per la percentuale stabilita

  • d.m. n. 201 del 2000

    indicato come fonte del meccanismo di accantonamento dei posti a favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili

  • d.m. n. 128 del 2001

    richiamato quale modifica del d.m. n. 201 del 2000 in tema di accantonamento

  • d.lgs. n. 297 del 1994, art. 554

    disciplina le assunzioni del personale ATA mediante concorsi provinciali per titoli nei limiti delle vacanze di organico e la formazione delle graduatorie

  • l. n. 124 del 1999, art. 4

    regola il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, subordinandole a determinati presupposti e non imponendo la copertura inderogabile di tutti i posti vacanti

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1

    le amministrazioni determinano le dotazioni organiche e le linee fondamentali di organizzazione degli uffici

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5

    le amministrazioni assumono le determinazioni organizzative nell'ambito della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione della causa nel merito in cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese di tutti i gradi

Massime di principio

  • Il dipendente o aspirante incluso in graduatoria per supplenze nel pubblico impiego scolastico non acquisisce, per il solo inserimento in graduatoria, un diritto soggettivo alla stipula di un contratto a tempo determinato in presenza di posti vacanti; in difetto di una previsione normativa che imponga la copertura, la sua posizione è di mera aspettativa.
  • L'illegittimità dei provvedimenti organizzativi di accantonamento dei posti non comporta automaticamente il risarcimento del danno pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito, se non sia dimostrata la certezza della conclusione del contratto e del relativo nesso causale con il pregiudizio lamentato.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, le determinazioni sull'organizzazione degli uffici e sulla gestione delle dotazioni organiche rientrano, in linea generale, nei poteri del datore di lavoro pubblico e sono disciplinate secondo la logica privatistica, salvo eccezioni espresse.
  • L'ufficio periferico di un'amministrazione statale privo di autonoma dirigenza generale non ha, di regola, autonoma legittimazione processuale, restando la legittimazione in capo al ministero o all'ente titolare del potere di stare in giudizio.
  • Il giudice di cassazione può decidere nel merito, cassando senza rinvio, quando la causa non richieda ulteriori accertamenti in fatto e la soluzione giuridica della controversia conduca al rigetto delle domande originarie.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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