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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21868/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un sollecito di pagamento e da una messa in mora emessi da un Comune per la TARI relativa all’anno d’imposta 2018 nei confronti di una società che gestiva un lido. In appello la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto le ragioni della società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché i giudici di merito avrebbero applicato per il 2018 le tariffe TARI del 2019 senza che la relativa delibera fosse stata prodotta in giudizio; 2) violazione dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, per avere fondato tale applicazione su una relazione del dirigente finanziario non prodotta e male interpretata; 3) violazione del regolamento comunale e dell’art. 184 d.lgs. 152/2006, per avere escluso la privativa comunale sulla raccolta di alcuni rifiuti assimilati e ritenuto stagionale l’attività della contribuente; 4) violazione dell’art. 1, comma 656, L. 147/2013, per avere riconosciuto uno sgravio per smaltimento in proprio dei rifiuti senza prova del mancato esercizio del servizio comunale. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo, a sua volta, violazione dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, contestando l’affermazione della CTR secondo cui, annullata la delibera tariffaria 2018, operasse la tariffa precedente per ultrattività.

La decisione

La Corte non esamina il merito dei motivi perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso principale: il Comune aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non ha depositato la relata di notificazione della sentenza, come richiesto dall’art. 369 c.p.c.; la mera produzione di copia autentica della sentenza non basta. La Corte verifica anche se sia possibile comunque controllare la tempestività del ricorso tramite la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso, ma esclude la "prova di resistenza" perché la sentenza è del 10 marzo 2022 e il ricorso è stato notificato il 5 luglio 2022, quindi oltre il termine breve. Conseguentemente dichiara improcedibile il ricorso principale. Il ricorso incidentale, proposto tardivamente, viene dichiarato inefficace, poiché l’improcedibilità del ricorso principale fa venir meno il presupposto della sua efficacia. Le spese sono integralmente compensate. La Corte dà inoltre atto dell’obbligo del solo ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro della censura del ricorrente; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché assorbe ogni questione per improcedibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro della censura del ricorrente; non vi è scrutinio di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi denunciati nei motivi di ricorso, ma non viene esaminata la fondatezza delle censure per improcedibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente che afferma l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata deve depositare la copia della sentenza munita della relata di notifica; l’omissione comporta improcedibilità salvo il caso in cui la tempestività sia comunque verificabile con certezza.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la mancanza della relata di notifica possa essere sanata con produzione tardiva.

  • art. 325 c.p.c.

    Serve a individuare il termine breve di impugnazione cui si collega il controllo di tempestività del ricorso per cassazione.

  • art. 326 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione per entrambe le parti.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato improcedibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale non partecipata.

  • art. 1, comma 169, L. 296/2006

    Norma invocata nei motivi principale e incidentale in tema di tariffazione TARI; non viene interpretata nel merito per effetto della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 1, comma 656, L. 147/2013

    Norma richiamata nella censura sullo sgravio per smaltimento in proprio dei rifiuti; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ne dà atto con riguardo al solo ricorrente principale, quale conseguenza dell’improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

  • art. 184 d.lgs. 152/2006

    Invocato nel terzo motivo con riferimento alla qualificazione dei rifiuti; nessun esame di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. anche la relata di notificazione della sentenza; la sola copia autentica della sentenza non è sufficiente.
  • L’omissione del deposito della relata di notifica comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la tempestività dell’impugnazione risulti comunque con certezza dagli atti, perché solo in tal caso la finalità della norma è ugualmente soddisfatta.
  • La verifica della c.d. prova di resistenza richiede che dalla data di pubblicazione della sentenza e dalla data di notificazione del ricorso emerga con certezza che l’impugnazione è stata proposta entro il termine breve; se ciò non accade, il ricorso resta improcedibile.
  • La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione per entrambe le parti; di conseguenza, un ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato improcedibile.
  • Quando il ricorso principale viene dichiarato improcedibile, il giudice non esamina i motivi di merito e le censure restano assorbite.
  • Il raddoppio del contributo unificato consegue alla declaratoria di improcedibilità o inammissibilità del ricorso principale, ma non può essere pronunciato nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame sia divenuto inefficace.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpunazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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