Cassazione Civile, Ordinanza n. 30341/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto, per l'anno 2013, il versamento delle accise sull'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili da un consorzio cooperativo e successivamente fornita ai propri soci. In appello l'Amministrazione aveva ottenuto l'accoglimento della propria impugnazione contro la sentenza di primo grado che aveva accolto solo in parte il ricorso del consorzio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il giudice di merito aveva dato una lettura eccessivamente formalistica della norma di esenzione, negando rilievo allo schema cooperativo e allo scopo mutualistico, e richiamando anche l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999 che include i soci delle cooperative tra i soggetti considerati autoproduttori; (2) violazione dell'art. 1, comma 911, l. n. 208/2015, dell'art. 12 preleggi e dell'art. 10 l. n. 212/2000, assumendo che la disposizione della legge di stabilità avesse natura interpretativa e retroattiva e che, comunque, l'interpretazione restrittiva si ponesse in contrasto con i principi di buona fede e affidamento.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 spetta solo al soggetto autoproduttore che consuma direttamente l'energia per sé, mentre non opera quando l'energia autoprodotta venga ceduta, ancorché ai soci di una cooperativa, che restano soggetti giuridicamente distinti. Ha inoltre ritenuto che l'art. 1, comma 911, l. n. 208/2015 abbia portata innovativa e non interpretativa, con efficacia solo dall'anno d'imposta 2016, in assenza di espressa retroattività. Quanto alla buona fede e all'affidamento, la Corte ha ribadito che la tutela dell'affidamento in materia tributaria rileva, di regola, ai fini dell'esclusione delle sole sanzioni e non incide sulla debenza dell'imposta. Le spese sono state compensate perché la decisione si fondava su orientamenti giurisprudenziali successivi o coevi alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
"si applica"; esenzione per l'energia elettrica autoprodotta e consumata per sé
l'esenzione spetta solo al soggetto che autoproduce e consuma direttamente l'energia; non si estende alla cessione a soggetti giuridicamente distinti, anche se soci di una cooperativa
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999
autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo, anche per uso dei soci delle cooperative
la definizione vale ai soli fini del decreto sul mercato elettrico e non può essere trasposta automaticamente alla disciplina delle accise
art. 1, comma 911, l. n. 208/2015
"si applica anche" all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili e consumata dai soci delle cooperative
norma innovativa, non interpretativa, che estende l'agevolazione ai soci delle cooperative solo dal 2016 e non retroattivamente
art. 1, comma 999, l. n. 208/2015
entrata in vigore dal 1º gennaio 2016
in assenza di diversa previsione, la disciplina introdotta dal comma 911 opera dal 2016
art. 12, comma 1, disposizioni sulla legge in generale
richiamato per escludere una lettura estensiva o retroattiva non giustificata dal testo normativo
la buona fede e l'affidamento del contribuente possono incidere, in materia tributaria, sull'applicazione delle sanzioni ma non sulla debenza dell'imposta
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- L'esenzione tributaria per l'energia elettrica autoprodotta va interpretata in senso rigoroso: richiede coincidenza tra soggetto che produce e soggetto che consuma l'energia, salvo espressa deroga legislativa.
- La nozione di "autoproduttore" prevista da norme settoriali sul mercato dell'energia non è automaticamente applicabile alla disciplina delle accise, se la fonte normativa ha finalità diverse e contiene una clausola di limitazione ai propri fini.
- Una norma successiva che estende un'agevolazione fiscale a nuovi soggetti o fattispecie ha natura innovativa quando modifica il regime previgente e non può essere applicata retroattivamente in mancanza di espressa previsione.
- Nel sistema tributario, la tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente può incidere sull'irrogazione delle sanzioni, ma non elimina di per sé l'obbligazione principale d'imposta.
- Quando il giudice di merito si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato o successivo rispetto al ricorso, può disporsi la compensazione delle spese di lite.
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