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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12468/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un debitore esecutato propose opposizione agli atti esecutivi avverso un pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 sui crediti di lavoro vantati verso il terzo datore di lavoro, fondato su numerose cartelle e/o intimazioni di pagamento che egli assumeva mai notificate. Chiese dichiararsi l'invalidità del pignoramento e la prescrizione dei crediti azionati. Il tribunale accolse l'opposizione solo per alcuni crediti già prescritti e la rigettò per i crediti erariali relativi a IRPEF, IRAP, IVA e diritti camerali. In cassazione il ricorrente denunciò, con unico motivo, violazione dell'art. 2948, comma 4, c.c. sostenendo che anche tali crediti tributari dovessero prescriversi in cinque anni perché derivanti da prestazioni periodiche, e non in dieci anni come ritenuto dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto tamquam non esset l'atto di costituzione depositato dall'agente della riscossione, ma ha considerato sanata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione perché tale deposito dimostrava comunque la conoscenza del ricorso da parte della resistente. Ha inoltre osservato che la controversia, avendo ad oggetto atti esecutivi relativi alla riscossione coattiva di entrate tributarie, apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario; tuttavia ha rilevato che la relativa questione non era stata eccepita ed era quindi coperta da giudicato interno. Nel merito ha affermato che il credito erariale in linea capitale si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 c.c., salvo diversa disposizione di legge non indicata dal ricorrente. Ha ritenuto non pertinente il richiamo al precedente sul giudicato ex art. 2953 c.c., poiché nel caso concreto non era intervenuto alcun giudicato sulle ragioni creditorie. Ha infine rilevato che non era stata ritualmente proposta alcuna specifica censura sulla prescrizione di sanzioni e interessi. Spese non liquidate per mancata difesa delle intimate; disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    Il pignoramento presso terzi esattoriale è l'atto esecutivo impugnato; la Corte richiama che, in materia di riscossione coattiva di entrate tributarie, la tutela avverso tale atto è esperibile davanti al giudice tributario come giudizio impugnatorio.

  • art. 370 c.p.c.

    Il deposito di una mera memoria di costituzione oltre il termine e non notificata non vale come valido controricorso e non attiva il contraddittorio.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La conoscenza del ricorso da parte della resistente, desunta dal deposito dell'atto di costituzione, sana la nullità della notificazione del ricorso stesso.

  • art. 2948, comma 4, c.c.

    La censura del ricorrente che invocava la prescrizione quinquennale per crediti IRPEF, IRAP e IVA è stata ritenuta infondata, perché tali crediti erariali in linea capitale non rientrano nella prescrizione quinquennale invocata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge su cui è stato incardinato l'unico motivo di ricorso.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte richiama il principio per cui la tutela contro atti esecutivi nella riscossione tributaria integra un ordinario giudizio impugnatorio da introdurre nelle forme del processo tributario.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito erariale in linea capitale si prescrive nel termine ordinario decennale, salvo diversa disposizione di legge.

  • art. 2953 c.c.

    Si applica il termine decennale dell'actio iudicati solo se sia intervenuto un giudicato sulle ragioni creditorie; nel caso di specie non era intervenuto.

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato come termine di prescrizione delle sanzioni tributarie, ma la Corte rileva che sul punto non era stata proposta una censura rituale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato quale termine di prescrizione degli interessi, ma la Corte non affronta il merito perché la questione non era stata specificamente dedotta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È la base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella riscossione coattiva di entrate tributarie, l'impugnazione degli atti esecutivi esattoriali segue il modello del giudizio impugnatorio tributario e appartiene, in linea di principio, alla giurisdizione del giudice tributario.
  • La deduzione della prescrizione del credito azionato in executivis, quando incida sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, è in astratto riconducibile all'opposizione all'esecuzione; tuttavia la qualificazione operata dal giudice di merito può rilevare ai fini dell'ammissibilità del mezzo di impugnazione secondo il principio dell'apparenza.
  • I crediti erariali in linea capitale si prescrivono nel termine ordinario decennale, salvo una diversa previsione di legge specifica; non è sufficiente invocare, in via generale, la periodicità dei versamenti per attrarre il credito nel termine breve.
  • Il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un giudicato sulle ragioni creditorie; in assenza di giudicato, la prescrizione va individuata secondo la disciplina propria del singolo credito.
  • In cassazione non possono essere esaminate censure non ritualmente e specificamente dedotte, specie quando si tratti di questioni distinte come la prescrizione di sanzioni e interessi rispetto al capitale.
  • La conoscenza effettiva del ricorso da parte dell'intimato può sanare la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, ma non rende valido un atto di costituzione tardivo e non notificato come controricorso.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziRiscossioneOpposizioni esecutiveGiurisdizioneImpugnazioni
RamiEsecuzioniTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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