Cassazione Civile, Ordinanza n. 12355/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008, relativi a una centrale idroelettrica e a un canale funzionale all'impianto, emessi dal Comune a fronte di versamenti ritenuti insufficienti. La società sosteneva di avere correttamente versato l'imposta sulla base della rendita catastale risultante o comunque secondo il criterio applicato, e in cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, perché la commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente ravvisato la colpevolezza della società nonostante i versamenti fossero stati effettuati sulla base dell'unica rendita iscritta in catasto al 1° gennaio degli anni d'imposta; 2) violazione degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, 8 del d.lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della l. n. 212/2000, perché la CTR avrebbe escluso l'incertezza normativa oggettiva sulla concreta valorizzazione degli opifici produttivi, nonostante la successiva circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/T del 2012 e la l. n. 190/2014 fossero state richiamate come indice della complessità interpretativa. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato, per gli anni 2007-2008, il criterio contabile di determinazione della base imponibile ICI per gli immobili di categoria D privi di rendita catastale, osservando che il ricorso al criterio catastale non era ancora possibile prima della richiesta di attribuzione della rendita. Ha inoltre escluso l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva, poiché nel caso concreto non vi era dubbio sull'individuazione della norma da applicare, ma solo sulla scelta del criterio di calcolo da seguire; infine ha richiamato il principio secondo cui, in materia di sanzioni tributarie, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa a carico del contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
In materia di sanzioni tributarie richiede, oltre alla volontarietà della condotta, una consapevolezza almeno colposa; la Corte richiama la presunzione di colpa per l'atto vietato e l'onere del contribuente di provare il contrario.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
È evocato dal ricorrente a sostegno dell'esimente per obiettiva incertezza normativa, ma la Corte esclude che essa ricorra nel caso concreto.
È richiamato quale base dell'esonero da sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ma la Corte ne nega l'applicabilità al caso.
art. 10, comma 3, l. n. 212/2000
La Corte ribadisce che l'incertezza normativa oggettiva esclude la responsabilità sanzionatoria solo se sussiste un'inevitabile incertezza oggettiva sulla norma, accertabile dal giudice.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992
Per i fabbricati di gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile ICI si determina, fino all'iscrizione in catasto con rendita, secondo il criterio contabile.
art. 7, comma 3, d.l. n. 333/1992 conv. in l. n. 359/1992
È richiamato come criterio di valorizzazione delle scritture contabili ai fini della base imponibile degli immobili non iscritti in catasto.
art. 1-quinquies, d.l. n. 44/2005 conv. in l. n. 88/2005
La Corte osserva che tale norma ha introdotto criteri nuovi per la determinazione della rendita catastale degli impianti elettrici, generando in astratto un'incertezza sull'individuazione dei manufatti da considerare, ma rileva che questa incertezza non ricorre nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile ICI si determina, sino all'iscrizione catastale con attribuzione di rendita, secondo il criterio contabile previsto dalla legge.
- Il passaggio al criterio catastale non opera automaticamente in astratto, ma solo dal momento in cui il contribuente abbia avviato il procedimento di attribuzione della rendita; prima di tale momento continua a valere il regime contabile sostitutivo.
- La distinzione tra singoli cespiti o impianti non impedisce l'uso del criterio contabile se, nel bilancio, il complesso immobiliare è univocamente descritto e contabilizzato separatamente rispetto ad altri beni, senza commistioni con beni non imponibili.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa richiede una vera e propria impossibilità oggettiva di individuare la norma applicabile, accertabile dal giudice; non basta un dubbio soggettivo del contribuente o la complessità della ricostruzione fattuale.
- In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità è esclusa solo se manca la colpevolezza; è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, operando una presunzione di colpa superabile solo con prova contraria.
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