Sentenza del 15/06/2018 n. 15862 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava alla società, anche ai fini dell'imputazione del reddito ai soci, la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relative a cinque fatture emesse dalla ditta Ga. di G.F., ritenute riferite a operazioni inesistenti. Secondo l'Ufficio, gli elementi indicati nel processo verbale di constatazione, tra cui la natura di cartiera della ditta emittente, la mancanza di adeguata organizzazione e alcune intercettazioni telefoniche, costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a trasferire sulla contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni. L'Agenzia contestava inoltre l'annullamento dell'accertamento emesso nei confronti del socio P.V. sulla base della sentenza relativa alla società, non ancora passata in giudicato, e deduceva la necessità di sospendere il giudizio sul reddito da partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito il ricorso relativo al socio a quello relativo alla società, ritenendo sussistenti identità di contenuto degli avvisi, delle difese e delle decisioni, nonché una sostanziale unicità della controversia. Ha poi rigettato entrambi i ricorsi dell'Agenzia delle entrate. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR secondo cui gli elementi presuntivi raccolti dall'Ufficio potevano dimostrare l'inesistenza di operazioni riferibili alla ditta Ga., ma non provavano in modo specifico che proprio le cinque fatture emesse nei confronti della società fossero fittizie, soprattutto perché risultavano regolarmente contabilizzate e pagate. Non essendo state individuate presunzioni gravi, precise e concordanti riferibili a quelle specifiche operazioni, non gravava sulla contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Sono rimasti assorbiti i motivi relativi alla posizione del socio. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00 in favore dei soci della società e in Euro 2.050,00 in favore di P.V., oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
L'inesistenza di costi o passività dichiarati può essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
In materia IVA, le false indicazioni possono essere accertate sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, senza che sia necessaria una prova diretta o certa.
L'onere della prova grava inizialmente sull'Amministrazione, che deve dimostrare con elementi idonei la pretesa fiscale; solo dopo il raggiungimento della soglia probatoria richiesta l'onere passa al contribuente, tenuto a fornire la prova contraria.
Le presunzioni sono ammesse come mezzo di prova quando il ragionamento induttivo si fonda su fatti noti idonei a dimostrare il fatto ignoto; in ambito tributario gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.
L'autorità della cosa giudicata opera solo quando la decisione sia definitiva; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha risolto il problema processuale mediante la riunione delle cause, valorizzando la sostanziale identità delle controversie.
La sospensione necessaria del processo può essere richiesta quando la decisione dipende dalla definizione di un'altra causa pregiudiziale; i relativi motivi sono rimasti assorbiti dopo la riunione dei giudizi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 38, 51 e 61
Le disposizioni disciplinano i requisiti della sentenza tributaria, l'impugnazione e il giudizio d'appello; la Corte non ha ravvisato, nel caso concreto, una nullità processuale decisiva.
Art. 111 Cost. e artt. 6 e 13 CEDU
Il principio della ragionevole durata del processo giustifica, in presenza di cause sostanzialmente identiche riguardanti società e soci, la riunione dei procedimenti anziché la declaratoria di nullità per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta, ma deve presentare un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti riferiti alle specifiche operazioni contestate, non soltanto alla generale inattendibilità o natura di cartiera del fornitore.
- La circostanza che il fornitore sia stato coinvolto nell'emissione di fatture false può costituire un indizio, ma non dimostra automaticamente che tutte le fatture emesse, né quelle intestate a uno specifico cliente, siano inesistenti.
- L'onere della prova passa al contribuente soltanto dopo che l'Ufficio abbia fornito un quadro presuntivo sufficientemente solido. In assenza di tale quadro, il contribuente non è tenuto a dimostrare autonomamente l'effettività di ogni operazione.
- La regolare contabilizzazione e il pagamento delle fatture sono elementi favorevoli al contribuente, ma non sono di per sé decisivi: devono essere valutati insieme agli altri elementi disponibili, inclusi documenti di trasporto, contratti, corrispondenza, prestazioni eseguite e flussi finanziari.
- Il giudice di merito deve valutare gli indizi singolarmente e nel loro complesso e motivare perché li ritenga, o non li ritenga, gravi, precisi e concordanti. La Cassazione non rivaluta il merito, salvo motivazione illogica, incoerente o realmente lacunosa.
- Quando l'accertamento societario e quello relativo al reddito da partecipazione del socio hanno lo stesso presupposto e contenuto sostanzialmente identico, i procedimenti possono essere riuniti per evitare decisioni contrastanti e inutili duplicazioni processuali.
- L'annullamento dell'accertamento societario incide normalmente sull'accertamento del reddito da partecipazione del socio, ma i relativi effetti processuali devono essere coordinati con la definitività della decisione e con le regole sul litisconsorzio e sulla sospensione.
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