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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 368 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità e l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle sottostanti, deducendo principalmente l'irregolarità o l'omessa notifica delle cartelle, la tardività o incompletezza della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, la mancata produzione degli originali e delle copie integrali delle cartelle e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Sosteneva inoltre che la mancata impugnazione tempestiva della cartella non avrebbe trasformato i termini brevi di prescrizione in un termine ordinario decennale.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto astrattamente ammissibile l'impugnazione della cartella o del ruolo conosciuti per la prima volta tramite estratto di ruolo quando la cartella non sia stata validamente notificata. Nel caso concreto, tuttavia, tutte le cartelle risultavano validamente notificate: alcune mediante posta con avviso di ricevimento, una tramite consegna personale, una via PEC, una ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e altre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Le cartelle non erano state impugnate nei termini e quindi erano divenute definitive. Anche l'impugnazione degli estratti di ruolo è stata considerata tardiva, poiché il contribuente aveva avuto conoscenza degli atti attraverso successive intimazioni e istanze di rateizzazione, presentate tra il 2013 e il 2017. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficienti le copie fotostatiche prodotte, non necessaria la produzione della cartella integrale e idoneo l'estratto di ruolo a documentare gli elementi essenziali del credito. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale decorrente dalla notifica della cartella, considerando il credito risultante dal ruolo come unitario. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    Impugnazione degli atti tributari e dell'estratto di ruolo nei casi consentiti

    L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile quando il contribuente deduce di avere conosciuto per la prima volta il ruolo o la cartella a causa della mancata o invalida notificazione dell'atto. Non è invece sufficiente impugnare l'estratto quando la cartella sia stata validamente notificata.

  • Art. 21 D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato

    Il termine per ricorrere decorre dalla valida notificazione della cartella o dalla conoscenza qualificata dell'atto. Nel caso esaminato, le notifiche delle cartelle e gli atti successivi rendevano tardivo il ricorso.

  • Art. 26 D.P.R. 602/1973

    Notificazione della cartella di pagamento

    La notificazione mediante invio diretto con raccomandata e avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario è stata ritenuta valida.

  • Art. 139 c.p.c.

    Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    La consegna dell'atto a un familiare qualificatosi come moglie o madre del destinatario è stata considerata idonea, in assenza di prova contraria.

  • Art. 140 c.p.c.

    Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La notifica è stata ritenuta perfezionata mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa.

  • Cassazione civile, n. 22770/2006

    La copia fotostatica costituisce valido mezzo per introdurre la prova nel processo tributario, fino a querela di falso

    L'agente della riscossione può produrre copie fotostatiche della documentazione, purché la loro autenticità non venga efficacemente contestata con querela di falso.

  • Cassazione civile, n. 3212/2017

    Non sussiste l'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento

    L'estratto di ruolo e la documentazione relativa alla notificazione possono essere sufficienti a dimostrare l'esistenza e gli elementi essenziali della pretesa.

  • Cassazione civile, nn. 26244/2016 e 12888/2015

    L'estratto di ruolo è idoneo a individuare gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale

    La produzione dell'estratto di ruolo può essere sufficiente, soprattutto perché l'originale della cartella è normalmente nella disponibilità del debitore.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 23397/2016

    I diritti soggetti a prescrizione breve, quando siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, si prescrivono in dieci anni

    Il Collegio ha ritenuto che il principio riguardante l'actio iudicati non si applichi direttamente alla cartella, che è un atto amministrativo, ma ha comunque sostenuto la decorrenza del termine ordinario decennale sulla base della ritenuta unificazione del credito nel ruolo.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo può essere impugnato quando il contribuente dimostri che la cartella non è mai stata notificata o è stata notificata invalidamente e che l'estratto costituisce la prima conoscenza dell'atto.
  • Se la cartella è stata validamente notificata, il termine ordinario per impugnarla è di sessanta giorni; decorso tale termine, la cartella diventa definitiva e non può essere normalmente contestata tramite il successivo estratto di ruolo.
  • Atti successivi, come intimazioni di pagamento, richieste di rateizzazione o altre istanze riferite alle cartelle, possono dimostrare la conoscenza dell'atto e rendere tardiva l'impugnazione.
  • Le notifiche a mezzo PEC, tramite consegna personale, a un familiare convivente o secondo la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. possono essere valide se risultano rispettate tutte le formalità previste dalla legge.
  • Nel processo tributario, copie fotostatiche, estratti di ruolo e documentazione della notifica possono essere sufficienti a provare il credito; la contestazione generica dell'autenticità o la richiesta della cartella integrale non sono necessariamente decisive.
  • La contestazione della prescrizione deve individuare concretamente il termine applicabile, la data iniziale e gli eventuali atti interruttivi. Secondo l'orientamento recepito nella decisione, dalla notifica della cartella può decorrere un termine ordinario decennale per il credito risultante dal ruolo.
  • La proposizione tardiva o infondata del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.

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