Sentenza del 15/06/2018 n. 1180 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Presupposto dell'imposta - Medico pediatra convenzionato che esercita con le forme della medicina di gruppo - Autonoma organizzazione nell'esercizio della professione medica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell’IRAP versata dalla pediatra per gli anni 2005-2009. Occorreva stabilire se l’esercizio della professione nella forma della medicina di gruppo, con utilizzo condiviso di locali, strumenti e modesto personale infermieristico o di segreteria, configurasse un’associazione professionale o un’autonoma organizzazione idonea a integrare il presupposto dell’IRAP. La Corte ha distinto la medicina di gruppo, organismo funzionale al servizio sanitario pubblico, dall’esercizio associato della professione tra professionisti.
La decisione
È stato accolto l’appello della contribuente. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la medicina di gruppo non costituisse un’associazione professionale e che le spese comuni, di entità modesta e necessarie per garantire il servizio, non configurassero un’autonoma organizzazione. Non sussistendo il presupposto impositivo, l’IRAP non era dovuta e l’amministrazione finanziaria è stata condannata a rimborsare le spese dei giudizi di merito e di Cassazione, liquidate complessivamente in 8.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, lettera c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
L’esercizio dell’attività tramite una vera associazione professionale costituisce, per legge, presupposto dell’IRAP, senza necessità di verificare ulteriormente l’autonoma organizzazione. La medicina di gruppo, però, non è stata ritenuta un’associazione professionale di questo tipo.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7291/2016
in ipotesi di professione di medico esercitata con le forme della cd. medicina di gruppo, non determina la ricorrenza del presupposto impositivo ai fini Irap il pagamento delle prestazioni infermieristiche al servizio dei medici rientranti nella cd. medicina di gruppo
La partecipazione alla medicina di gruppo e il sostenimento pro quota di spese per personale infermieristico o di segreteria non comportano automaticamente l’assoggettamento a IRAP, quando tali risorse siano funzionali al servizio sanitario e non esprimano un’autonoma struttura organizzativa del singolo medico.
Cassazione, sentenza n. 11274/2017
La sentenza di rinvio ha imposto di verificare concretamente se l’attività fosse svolta nella forma della medicina di gruppo oppure tramite una vera associazione professionale, applicando i principi delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La medicina di gruppo dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale non determina di per sé l’assoggettamento a IRAP.
- L’utilizzo condiviso di locali, strumenti e personale, con costi modesti e necessari a garantire il servizio pubblico, non prova automaticamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
- È essenziale distinguere la medicina di gruppo, promossa e regolata nell’ambito del servizio sanitario, dall’associazione professionale costituita per esercitare congiuntamente l’attività: quest’ultima comporta ordinariamente l’IRAP.
- La valutazione deve essere concreta: occorre esaminare la natura delle spese, la loro entità, la titolarità dell’organizzazione e se le risorse comuni siano funzionali agli obblighi convenzionali o alla produzione autonoma di reddito.
- L’adempimento di obblighi organizzativi imposti dalla normativa sanitaria, finalizzati a migliorare il servizio ai cittadini, non dovrebbe essere considerato autonomamente come indice di autonoma organizzazione ai fini IRAP.
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