Sentenza del 15/06/2018 n. 15863 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione arrotondamento piccola proprietà contadina - Richiesta nell'atto soggetto a registrazione - Necessità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.C. aveva registrato l'acquisto chiedendo l'agevolazione prevista per l'imprenditore agricolo a titolo principale, con imposta di registro all'8%, ipotecaria all'1% e catastale al 2%. In seguito aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta versata, sostenendo di avere diritto all'agevolazione per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla legge n. 604 del 1954. Dopo il rigetto del ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione da parte della CTP di Livorno e della CTR della Toscana, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano omessa motivazione della sentenza d'appello; il terzo lamentava violazione di legge, sostenendo che l'agevolazione non richiesta al momento della registrazione potesse essere domandata successivamente e che fosse possibile rimediare all'erronea imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, poiché la CTR aveva esposto le ragioni della decisione e la ripresa della motivazione di primo grado non comportava, da sola, un vizio. Ha respinto anche la censura di violazione di legge: per l'agevolazione della piccola proprietà contadina, l'art. 5 della legge n. 604 del 1954 subordina il beneficio alla richiesta nell'atto da sottoporre a registrazione; non essendo stata formulata tale richiesta e avendo P.C. domandato un diverso trattamento agevolato, il beneficio non poteva essere concesso successivamente. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.600 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 5
La normativa speciale in materia di agevolazioni per l'edilizia popolare, in particolare, non contiene una norma che preveda la decadenza dal trattamento agevolato qualora questo non venga richiesto all'atto della registrazione, dovendosi invece rilevare che quando l'accesso all'agevolazione è subordinato a particolari formalità da seguirsi a pena di decadenza, ciò è espressamente stabilito, come in materia di agevolazioni alla proprietà contadina (L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5).
La specifica agevolazione per la proprietà contadina è soggetta alla formalità, prevista a pena di decadenza, di dichiarare la richiesta del beneficio nell'atto sottoposto a registrazione. La possibilità generale di correggere un'imposizione errata non consente di superare tale requisito.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77
Questo collegio, invero, non ravvisa ragioni per discostarsi dal principio già affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, non si rinvengono nell'ordinamento principi generali immanenti nel sistema secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione va irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77 dedurre il principio contrario secondo il quale, sia pure con ovvi limiti temporali, è possibile rimediare all'erronea imposizione.
La norma consente, entro i limiti temporali applicabili, di rimediare a un'erronea imposizione; tuttavia, tale principio generale non prevale quando una disciplina speciale subordina espressamente il beneficio a una formalità da compiere a pena di decadenza.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota 1, della Tariffa allegata
La disposizione è indicata come base dell'agevolazione per imprenditori agricoli a titolo principale richiesta dalla contribuente nell'atto di acquisto; la richiesta di tale diverso beneficio non equivale alla richiesta dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
È la disposizione invocata per denunciare il vizio di motivazione della sentenza d'appello. La Corte ha ritenuto che il vizio non sussistesse, perché la CTR aveva esposto le ragioni del proprio convincimento, anche se la motivazione riprendeva quella della decisione di primo grado.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale invocata per la censura di violazione di legge, che la Corte ha respinto in ragione della necessaria richiesta dell'agevolazione nell'atto di trasferimento.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa fiscale stabilisce espressamente una formalità da eseguire a pena di decadenza, la formalità va rispettata nel momento e nell'atto indicati dalla legge; una domanda di rimborso successiva non può sostituirla.
- La possibilità generale di correggere un'imposizione errata non consente di eludere requisiti formali specifici imposti dalla disciplina speciale del beneficio.
- La richiesta di un'agevolazione diversa nell'atto di acquisto non vale come richiesta implicita di un altro beneficio: occorre manifestare tempestivamente la volontà di avvalersi dello specifico regime agevolato.
- La motivazione della sentenza d'appello non è viziata per il solo fatto che riproduca quella di primo grado, se espone comunque le ragioni della decisione e affronta i punti decisivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 368 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1180 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1183 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1529 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →