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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Fatture per operazioni inesistenti - Procuratore sportivo - Fringe benefit - Presunzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi dell'Amministrazione è stata accolta: il pagamento del compenso al procuratore è stato qualificato come fringe benefit dell'atleta. Di conseguenza, sulla somma dovevano essere calcolati e versati ritenute e contributi. La fatturazione alla società è stata considerata fraudolenta sotto il profilo soggettivo, in quanto formalmente riferita a un soggetto diverso da quello effettivamente beneficiario della prestazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava i compensi fatturati dal procuratore sportivo alla società, ma riferibili all'attività di intermediazione svolta nell'interesse dell'atleta. Secondo l'accertamento, il pagamento da parte della società costituiva un beneficio economico attribuito all'atleta, da assoggettare a ritenute fiscali e contributi. La fattura emessa dal procuratore nei confronti della società è stata ritenuta relativa a un'operazione soggettivamente inesistente, poiché il destinatario sostanziale della prestazione era l'atleta e non la società.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale dei fringe benefit e dei redditi di lavoro dipendente

    Le utilità economiche corrisposte dal datore di lavoro o da un soggetto collegato nell'interesse del lavoratore o atleta possono costituire reddito imponibile anche quando non sono pagate direttamente al beneficiario.

  • Disciplina delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente

    Quando un pagamento effettuato dalla società rappresenta un beneficio attribuito all'atleta, la società deve procedere agli adempimenti di sostituto d'imposta, comprese le ritenute fiscali.

  • Disciplina contributiva dei compensi e dei benefit

    Il valore del beneficio riconosciuto all'atleta rileva anche ai fini contributivi, con conseguente obbligo di versamento dei contributi dovuti.

  • Operazioni soggettivamente inesistenti

    Un'operazione è soggettivamente inesistente quando la prestazione è realmente eseguita, ma la fattura indica come destinatario un soggetto diverso da quello che ha effettivamente beneficiato del servizio.

  • Presunzioni tributarie

    La natura del pagamento può essere ricostruita anche mediante elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti, considerando la sostanza economica dell'operazione oltre alla sua formale documentazione.

Massime di principio

  • Per stabilire il trattamento fiscale di un pagamento occorre individuare il beneficiario effettivo della prestazione, non soltanto il soggetto indicato in fattura o quello che materialmente esegue il pagamento.
  • Se una società sostiene costi per servizi resi principalmente nell'interesse personale di un atleta o dipendente, tali costi possono essere qualificati come fringe benefit imponibile e contributivo.
  • La fattura può essere contestata come operazione soggettivamente inesistente anche quando il servizio è stato realmente svolto, se il documento attribuisce la prestazione a un committente diverso dal beneficiario effettivo.
  • Nei rapporti con procuratori, agenti o intermediari è importante documentare con chiarezza chi ha conferito l'incarico, chi beneficia dell'attività e perché il compenso sia posto a carico della società.
  • La presenza di un contratto o di una fattura non esclude automaticamente la riqualificazione fiscale: prevalgono la sostanza economica dell'operazione e gli elementi presuntivi complessivamente considerati.

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