Sentenza del 15/06/2018 n. 1183 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Detrazioni fiscali per il risparmio energetico su immobili oggetto dell'attività di impresa - Legittimità della detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il disconoscimento della detrazione IRES del 55% per le spese sostenute nel 2008 per interventi di riqualificazione energetica su immobili concessi in locazione a terzi. L'Agenzia riteneva che la detrazione spettasse soltanto per immobili strumentali all'attività d'impresa e non per immobili costituenti oggetto dell'attività, come quelli destinati alla locazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto la detrazione perché risultavano rispettati i requisiti previsti dalla legge: sostenimento delle spese, esecuzione di interventi agevolabili su edifici esistenti e possesso degli immobili da parte della società. La normativa non richiedeva che gli immobili fossero strumentali all'attività d'impresa; pertanto, è stato annullato il recupero della maggiore IRES e l'Amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 340 e seguenti
Prevede l'agevolazione fiscale, originariamente pari al 55% della spesa, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, art. 2, comma 1, lettera b)
ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese ... sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti
La detrazione spetta anche ai titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per interventi agevolabili su immobili posseduti o detenuti, senza distinguere tra immobili strumentali e immobili che costituiscono oggetto dell'attività d'impresa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base l'Agenzia aveva recuperato a tassazione la detrazione contestata.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340 del 2008 e Circolare n. 36 del 31 maggio 2007
Gli atti di prassi sostenevano un'interpretazione restrittiva, limitando il beneficio agli immobili strumentali. La Commissione ha ritenuto tale limitazione non prevista dalla legge e quindi non idonea a restringere l'ambito dell'agevolazione.
Massime di principio
- Per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica, occorre verificare innanzitutto i requisiti espressamente previsti dalla legge: spesa effettivamente sostenuta, intervento agevolabile, edificio esistente e possesso o detenzione dell'immobile.
- In assenza di una specifica limitazione normativa, non è legittimo escludere dal beneficio gli immobili che costituiscono oggetto dell'attività d'impresa, come gli immobili detenuti per essere locati, soltanto perché non sono strumentali.
- Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria costituiscono atti interpretativi e non possono introdurre requisiti aggiuntivi o più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
- L'interpretazione delle agevolazioni deve essere coerente con la finalità incentivante della disciplina, diretta a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio.
- In casi analoghi, il contribuente deve documentare sia la natura e il costo degli interventi sia il proprio titolo di possesso o detenzione dell'immobile, poiché il riconoscimento del beneficio dipende dalla prova dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa.
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