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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 1183 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Detrazioni fiscali per il risparmio energetico su immobili oggetto dell'attività di impresa - Legittimità della detrazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il disconoscimento della detrazione IRES del 55% per le spese sostenute nel 2008 per interventi di riqualificazione energetica su immobili concessi in locazione a terzi. L'Agenzia riteneva che la detrazione spettasse soltanto per immobili strumentali all'attività d'impresa e non per immobili costituenti oggetto dell'attività, come quelli destinati alla locazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto la detrazione perché risultavano rispettati i requisiti previsti dalla legge: sostenimento delle spese, esecuzione di interventi agevolabili su edifici esistenti e possesso degli immobili da parte della società. La normativa non richiedeva che gli immobili fossero strumentali all'attività d'impresa; pertanto, è stato annullato il recupero della maggiore IRES e l'Amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 340 e seguenti

    Prevede l'agevolazione fiscale, originariamente pari al 55% della spesa, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

  • Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, art. 2, comma 1, lettera b)

    ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese ... sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti

    La detrazione spetta anche ai titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per interventi agevolabili su immobili posseduti o detenuti, senza distinguere tra immobili strumentali e immobili che costituiscono oggetto dell'attività d'impresa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base l'Agenzia aveva recuperato a tassazione la detrazione contestata.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340 del 2008 e Circolare n. 36 del 31 maggio 2007

    Gli atti di prassi sostenevano un'interpretazione restrittiva, limitando il beneficio agli immobili strumentali. La Commissione ha ritenuto tale limitazione non prevista dalla legge e quindi non idonea a restringere l'ambito dell'agevolazione.

Massime di principio

  • Per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica, occorre verificare innanzitutto i requisiti espressamente previsti dalla legge: spesa effettivamente sostenuta, intervento agevolabile, edificio esistente e possesso o detenzione dell'immobile.
  • In assenza di una specifica limitazione normativa, non è legittimo escludere dal beneficio gli immobili che costituiscono oggetto dell'attività d'impresa, come gli immobili detenuti per essere locati, soltanto perché non sono strumentali.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria costituiscono atti interpretativi e non possono introdurre requisiti aggiuntivi o più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
  • L'interpretazione delle agevolazioni deve essere coerente con la finalità incentivante della disciplina, diretta a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio.
  • In casi analoghi, il contribuente deve documentare sia la natura e il costo degli interventi sia il proprio titolo di possesso o detenzione dell'immobile, poiché il riconoscimento del beneficio dipende dalla prova dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa.

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