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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13175/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso IVA avanzata per il periodo d’imposta 2013, poi seguita da ulteriori istanze e da una domanda di pagamento degli interessi maturati dal 2014. L’Ufficio aveva subordinato il rimborso alla prestazione di idonea garanzia in relazione a pendenze fiscali derivanti da avvisi di accertamento; la società aveva prodotto documentazione e fideiussione per il credito, ma non la garanzia richiesta per le pendenze. Dopo un primo contenzioso sugli accertamenti e sul diniego di rimborso, definito in modo sfavorevole alla contribuente quanto al rimborso, la società aveva chiesto nel 2018 gli interessi sul rimborso parziale ottenuto, in relazione ai quali si era formato silenzio-rifiuto. In appello la CTR aveva respinto la domanda rilevando che le allegazioni della parte non erano sorrette da adeguato riscontro documentale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro censure: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., sostenendo che il giudice regionale avesse in sostanza dichiarato l’inammissibilità dell’appello per scarsa chiarezza; 2) violazione dell’art. 18 d.lgs. 546/1992, dell’art. 2697 c.c. e del principio di non contestazione, contestando l’affermazione sulla non chiarezza dei presupposti del diritto agli interessi; 3) violazione dell’art. 38-bis d.P.R. 633/1972 e dei principi di proporzionalità e neutralità IVA, assumendo l’illegittimità del mancato pagamento degli interessi sin dalla prima domanda del 2014; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la prestazione della garanzia prevista dall’art. 38-bis d.P.R. 633/1972.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché la sentenza impugnata non aveva deciso per inammissibilità dell’appello ma nel merito; il secondo perché la censura non si confrontava con la ratio decisoria della CTR, fondata sull’assenza di prova delle allegazioni della contribuente; il terzo perché la doglianza riguardava più la condotta dell’Agenzia che la decisione e non censurava realmente il fondamento probatorio della sentenza; il quarto perché invocava un vizio motivazionale non più deducibile nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato, in via di completezza, che non era comprensibile pretendere nel 2018 interessi dal 2014 nonostante l’inerzia della società rispetto al precedente provvedimento giurisdizionale che aveva negato il diritto al rimborso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La garanzia richiesta in relazione al rimborso IVA e alle pendenze fiscali rileva ai fini dell’erogazione del rimborso; la questione prospettata dalla ricorrente non è stata ritenuta idoneamente veicolata in cassazione perché non confrontata con la ratio probatoria della decisione di merito.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La dedotta violazione non è stata accolta perché la CTR non ha dichiarato inammissibile l’appello, ma ha esaminato il merito della pretesa.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per contestare la pretesa genericità dell’appello, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla reale decisione di merito della CTR.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura sulla chiarezza delle allegazioni non è stata ritenuta decisiva, perché la sentenza poggiava sull’insufficienza probatoria delle deduzioni della parte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha valorizzato la ratio secondo cui le allegazioni della parte erano prive di qualunque supporto probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione è stato evocato ma ritenuto non decisivo, poiché la decisione si fondava sull’assenza di prova e non su una contestazione specifica dell’Agenzia.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione di vizi processuali non coerenti con la reale struttura della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state dichiarate inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi e, in parte, erano dirette contro la condotta della controparte.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato ritenuto non deducibile nei termini prospettati, perché la censura eccedeva i limiti dell’attuale formulazione della norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca una pretesa statuizione diversa da quella realmente adottata dal giudice di merito.
  • La doglianza relativa alla violazione dell’onere della prova è inammissibile se la decisione di merito è fondata, in modo assorbente, sull’assenza di qualsiasi supporto probatorio alle allegazioni della parte.
  • Le censure che imputano alla sentenza violazioni di legge sostanziale o processuale non sono ammissibili se, nella sostanza, mirano soltanto a rivalutare i fatti o a contestare la condotta della controparte, senza aggredire il ragionamento decisorio del giudice.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi ristretto e non consente di censurare genericamente l’insufficienza del ragionamento, soprattutto quando la critica non individui un fatto decisivo realmente omesso.
  • La richiesta di interessi su un rimborso già negato in un precedente giudizio non può essere efficacemente prospettata con una nuova istanza se la parte è rimasta inerte rispetto al precedente provvedimento giurisdizionale che aveva escluso il diritto al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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