Cassazione Civile, Ordinanza n. 13681/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito contro due agenzie di somministrazione, l'ente utilizzatore pubblico e l'INPS per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di una serie di contratti di somministrazione a termine con cui aveva lavorato prima per un ente pubblico poi succeduto nell'INPS, chiedendo in via principale la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo alle società somministratrici e, in subordine, il risarcimento del danno per l'illegittima risoluzione del rapporto. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità dei contratti ma, ritenuta non applicabile la conversione nel pubblico impiego, aveva riconosciuto al lavoratore il danno comunitario ex art. 32 l. n. 183/2010 nella misura di dodici mensilità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla somministrazione e sul contratto a termine, sostenendo: (i) che nel contratto di somministrazione sarebbe sufficiente una causale meramente indicativa e non la puntuale specificazione richiesta per i contratti a termine ordinari; (ii) che la disciplina risarcitoria elaborata per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine non sarebbe estensibile ai rapporti di somministrazione, specie nel pubblico impiego, dove è esclusa la conversione del rapporto e quindi anche l'applicazione diretta dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha affermato che la disciplina della somministrazione a termine è regolata, nei limiti di compatibilità, dalle norme sul contratto a termine e che la causale deve comunque essere specificata per iscritto a pena di nullità. Ha inoltre precisato che, pur essendo esclusa nel pubblico impiego la conversione del rapporto a tempo indeterminato, è comunque applicabile in via indiretta la disciplina risarcitoria dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 anche ai casi di somministrazione illegittima, in ragione della contiguità tra i fenomeni e della finalità antiabuso dell'ordinamento. È stata quindi confermata la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 20, 21 e 22, d.lgs. n. 276/2003
la somministrazione a termine resta soggetta, nei limiti di compatibilità, alle regole sul contratto a termine, inclusa la necessaria specificazione della causale e la nullità in caso di difetto di tale requisito
richiamato quale disciplina del contratto a tempo determinato cui la somministrazione a termine si avvicina e rispetto alla quale opera, nei limiti di compatibilità, il regime delle causali e delle nullità
nel pubblico impiego è esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato nonostante l'illegittimità del termine
la tutela risarcitoria prevista per l'abusiva apposizione/reiterazione di termini può operare anche, in via indiretta, nel contesto della somministrazione illegittima
direttiva 1999/70/CE
non si applica direttamente al lavoro somministrato, ma ciò non impedisce l'applicazione di regole interne risarcitorie analoghe a tutela contro l'abuso
richiamato nel quadro della disciplina eurounitaria sulla somministrazione di lavoro e della sua compatibilità con il regime del contratto a termine
direttiva 2008/104/CE
richiamata a sostegno della disciplina della somministrazione di lavoro e della contiguità tra somministrazione e contratto a termine
richiamato dal ricorrente nel quadro del danno risarcibile, ma la Corte conferma l'applicazione del criterio forfetario di cui all'art. 32 l. n. 183/2010
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato nel ricorso come parametro di legittimità della decisione impugnata
art. 6 CEDU
richiamato nel ricorso come parametro convenzionale
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
utilizzato per richiamare la motivazione di precedenti conformi senza riprodurla integralmente
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sulla base del rigetto del ricorso viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La somministrazione di lavoro a termine, pur essendo un istituto speciale, è regolata dalle norme sul contratto a tempo determinato nei limiti della compatibilità; pertanto, quando la causale è richiesta, deve essere specificata per iscritto a pena di nullità.
- L'illegittimità del contratto di somministrazione a termine può produrre effetti nei rapporti tra lavoratore e utilizzatore secondo la disciplina interna, senza che sia necessario trattare l'istituto come del tutto sottratto alle regole del lavoro a termine.
- Nel pubblico impiego è esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato anche in presenza di illegittima apposizione del termine; tuttavia, ciò non impedisce il riconoscimento di una tutela risarcitoria sostitutiva.
- La misura risarcitoria forfetaria prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 può essere applicata anche in via indiretta ai rapporti di somministrazione illegittima, in funzione antiabusiva e in ragione della contiguità tra somministrazione e lavoro a termine.
- La non applicabilità diretta di una direttiva UE a un determinato istituto non esclude che l'ordinamento interno appresti una tutela equivalente o analoga per reprimere l'abuso contrattuale.
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