Cassazione Civile, Ordinanza n. 17665/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, l'Ufficio aveva disconosciuto al contribuente la detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico fruita per gli anni d'imposta 2010-2013, ritenendo che la spesa fosse stata sostenuta su un fabbricato ristrutturato con ampliamento; era quindi stata emessa cartella esattoriale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte con rideterminazione degli importi dovuti. In appello l'Ufficio aveva contestato l'affermazione secondo cui il controllo formale non fosse utilizzabile per negare la detrazione e, con il secondo motivo, aveva sostenuto che la pretesa fosse legittima anche sotto il profilo della disciplina dell'agevolazione di cui agli artt. 7 e 16-bis T.U.I.R., perché la fattispecie costitutiva si sarebbe concentrata in un'unica annualità. In sede di legittimità l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il contribuente ha poi depositato istanza di rinvio riferendo la pendenza di trattative e, successivamente, memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione totale della lite ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo depositato in atti, stipulato ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, dal quale risultava la definizione integrale della controversia sull'atto impositivo originariamente impugnato, con previsione della sola riduzione delle sanzioni e con compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese giudiziali, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
Norme richiamate
invocato per qualificare il controllo formale/documentale che consente all'Ufficio di verificare la spettanza della detrazione e recuperarla se non dovuta
richiamato in contrapposizione all'art. 36-ter come norma sul controllo automatizzato, diverso dal controllo documentale
art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, L. 296/2006
fonte dell'agevolazione fiscale per interventi finalizzati al risparmio energetico
richiamato nel secondo motivo di ricorso insieme all'art. 16-bis T.U.I.R. per sostenere la disciplina applicabile all'agevolazione contestata
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle detrazioni e all'individuazione della fattispecie costitutiva dell'agevolazione
la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale devono essere indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento; non sono più necessari, dopo la modifica del 2015, il pagamento della prima rata e la garanzia per le rate successive
ha modificato l'art. 48 d.lgs. 546/1992 eliminando i requisiti ulteriori del pagamento iniziale e della garanzia ai fini del perfezionamento della conciliazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono in corso di giudizio un accordo conciliativo che definisce integralmente la controversia tributaria ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e non esaminare i motivi di ricorso.
- Ai fini del perfezionamento della conciliazione tributaria, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 156/2015, è sufficiente la sottoscrizione dell'accordo contenente somme dovute, termini e modalità di pagamento, senza necessità del pagamento della prima rata o della prestazione di garanzia per le rate successive.
- In presenza di definizione conciliativa dell'intera lite, le questioni sulla legittimità del controllo fiscale e sulla spettanza della detrazione restano assorbite e non vengono decise nel merito.
- La cessazione della materia del contendere comporta di regola la compensazione delle spese quando l'accordo lo preveda o quando la definizione del conflitto renda non necessario un giudizio sul merito.
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