Cassazione Civile, Ordinanza n. 08048/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una causa tra due confinanti: il proprietario di un terreno ha chiesto che fosse accertata l'illegittimità delle servitù di veduta e di affaccio esercitate dai balconi e dalla terrazza del fabbricato vicino e che la controparte fosse condannata a eliminare tali servitù, o comunque ad eseguire opere idonee a impedire le vedute verso il suo fondo. La convenuta ha resistito e ha formulato anche domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento della proprietà di una striscia di terreno interposta tra i due immobili. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda principale e ha respinto la riconvenzionale. In appello, la soccombente ha sostenuto, da un lato, che la servitù doveva ritenersi legittimamente costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e che tale profilo non costituiva domanda nuova; dall'altro, ha denunciato ultrapetizione, assumendo che il primo giudice avesse pronunciato oltre i limiti della domanda con riferimento ai balconi prospicienti la strada comunale. La ricorrente ha quindi denunciato in cassazione la violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 1062 c.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della domanda, proposta solo in appello, di riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, perché nel giudizio di primo grado la parte non aveva mai dedotto, nemmeno in via di eccezione o domanda riconvenzionale, un diverso titolo a fondamento del proprio diritto reale di servitù. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, rilevando che l'azione proposta in primo grado era chiaramente diretta a far accertare l'inesistenza di ogni servitù di veduta o affaccio gravante sul fondo attoreo e a ottenere la rimozione delle opere o misure idonee a impedirne l'esercizio; la pronuncia di merito era quindi rimasta nei limiti della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
preclude in appello la proposizione di una domanda nuova; la domanda di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia è nuova se il relativo titolo non è stato previamente dedotto in primo grado
art. 1062 c.c.
richiamato come titolo di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; il suo invocamento per la prima volta in appello non è consentito se introduce un profilo non già dedotto in primo grado
art. 112 c.p.c.
non è violato quando il giudice decide entro i limiti della domanda proposta, come nel caso di actio negatoria servitutis estesa a ogni servitù di veduta e affaccio dedotta dall'attore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a diritti reali autodeterminati, la modifica del titolo giuridico posto a fondamento della pretesa non integra automaticamente domanda nuova, ma ciò vale solo se il diritto azionato sia stato comunque dedotto sin dal primo grado; in mancanza di qualsiasi deduzione del relativo titolo, la sua prospettazione per la prima volta in appello è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
- Per poter invocare in appello un diverso modo di acquisto o una diversa fonte del medesimo diritto reale, la parte deve aver già introdotto in primo grado una domanda, un'eccezione o comunque una prospettazione difensiva riferita a quel diritto; non è sufficiente il generico richiamo alla medesima situazione sostanziale.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice di merito accoglie una domanda di negatoria servitutis e i correlati rimedi conformativi nei limiti in cui l'attore abbia chiesto l'accertamento dell'inesistenza di ogni servitù di veduta o affaccio e l'eliminazione delle opere che ne consentono l'esercizio.
- Nel controllo di legittimità sul vizio di ultrapetizione, occorre verificare il contenuto concreto della domanda introduttiva e non una lettura atomistica di singole espressioni, valutando l'effettivo petitum e la causa petendi emergenti dall'atto di citazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08035/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08037/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08038/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08040/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08042/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08045/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →