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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16151/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La contribuente aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario contro tre estratti di ruolo e le cartelle sottostanti, relative a imposte dirette per gli anni 2003 e 2004 e a diritti camerali per il 2004. Sosteneva, da un lato, l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in ragione dell'irrituale notificazione delle cartelle; dall'altro, deduceva la prescrizione della pretesa tributaria. Dopo che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR aveva confermato ritenendo tardiva l'impugnazione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992 e lamentando che la CTR non avesse applicato l'orientamento giurisprudenziale che esclude la decadenza nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, azionabile in ogni tempo, oltre a ribadire la prescrizione quinquennale anche per i tributi erariali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo il nuovo assetto normativo introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, escludendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ammettendo la diretta impugnazione di ruolo e cartella solo nei casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 26283/2022 e la successiva Corte cost. n. 190/2023, osservando che nel caso concreto non risultava dagli atti né era stato allegato dalla ricorrente alcun elemento specifico idoneo a fondare l'interesse ad agire secondo il nuovo regime. Per effetto di ciò, la decisione impugnata, che aveva già dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, è stata sostanzialmente confermata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'errore della CTR; la Corte non ne valorizza una lettura favorevole alla tesi della decadenza inesistente, poiché ritiene applicabile il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Ha introdotto una disciplina speciale in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, applicabile ai processi pendenti, che seleziona i casi in cui è configurabile un interesse ad agire immediato.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Come novellato, contiene il comma 4-bis che stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente l'impugnazione diretta di ruolo e cartella solo in presenza di uno specifico pregiudizio tipizzato.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione" nei casi tipizzati

    La disposizione incide sulla condizione dell'azione, plasmando l'interesse ad agire come requisito dinamico che deve sussistere fino alla decisione e che va dimostrato dal debitore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento di definizione anticipata e per la condanna alle somme ulteriori in caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la richiesta della parte di trattazione secondo le modalità ordinarie dopo la proposta di definizione anticipata.

  • art. 372 c.p.c.

    È indicato come strumento per il deposito di documentazione anche in sede di legittimità al fine di dimostrare lo specifico interesse ad agire.

  • art. 363 c.p.c.

    È il fondamento formale del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte dispone la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, in ragione della decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Viene applicato per la condanna al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale riferite a tali parametri sono state considerate manifestamente infondate o comunque già superate dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nei parametri costituzionali scrutinati dalle Sezioni Unite sulla disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato tra i parametri europei delle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale diretta si ammette solo per ruolo e cartella invalidamente notificata e soltanto quando il debitore alleghi e dimostri uno dei pregiudizi specificamente tipizzati dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché incide sulla condizione dell'azione e sull'interesse ad agire, che ha natura dinamica e deve persistere fino alla decisione.
  • Nel giudizio tributario, il contribuente che invochi l'impugnabilità dell'estratto di ruolo deve indicare e provare tempestivamente lo specifico pregiudizio che legittima l'azione; in mancanza, il ricorso è inammissibile o comunque infondato.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già esaminate dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale non possono essere riesaminate in contrasto con tali arresti quando la fattispecie concreta non presenti elementi ulteriori rispetto a quelli già scrutinati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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