Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12171/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso di una ritenuta IRPEF del 20% operata ex art. 11, comma 5, L. n. 413/1991 sull'indennità di esproprio corrisposta solo nel 2013, a distanza di molti anni dal decreto ablativo del 1967 e dopo un lungo contenzioso. I contribuenti avevano chiesto il rimborso sostenendo che il ritardo nella liquidazione dell'indennità fosse imputabile alla pubblica amministrazione e che, secondo la giurisprudenza richiamata, tale ritardo ingiustificato potesse escludere l'imponibilità della plusvalenza. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il principio di cassa comportasse comunque la tassazione e che l'eventuale ritardo colposo della giustizia fosse rilevante solo ai fini della L. n. 89/2001. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 11 L. n. 413/1991, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché l'omessa valutazione del comportamento colposo dell'Amministrazione, lamentando che il giudice di merito non avesse verificato se il ritardo ingiustificato della P.A. imponesse il non assoggettamento a tassazione della plusvalenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha osservato che la CTR si è limitata ad applicare il principio di cassa senza verificare se, nel caso concreto, il lungo ritardo nella corresponsione dell'indennità fosse ingiustificato e imputabile alla pubblica amministrazione, circostanza che, secondo la giurisprudenza richiamata, può escludere l'imponibilità della plusvalenza derivante dal procedimento espropriativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della vicenda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5, L. 30 dicembre 1991, n. 413

    prevede la tassazione, mediante ritenuta del 20%, delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio; tuttavia, la Corte ne ha affermato l'operatività solo in via generale, salva la verifica di peculiari situazioni di ingiustificato ritardo della P.A. nella corresponsione dell'indennità.

  • art. 11, comma 9, L. 30 dicembre 1991, n. 413

    disciplina la transizione e non si applica alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge, che sono in via generale assoggettabili a imposizione secondo il principio di cassa.

  • art. 35 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    ha recepito la disciplina della tassazione delle somme percepite per indennità di esproprio o cessione volontaria.

  • art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    le somme in questione sono qualificate come plusvalenze costituenti redditi diversi.

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla mancata valutazione del comportamento dell'Amministrazione; la Corte accoglie la censura perché il giudice di merito non ha compiuto la necessaria indagine in fatto.

  • art. 2697 c.c.

    è invocato per censurare il mancato corretto governo dell'onere della prova in ordine al ritardo ingiustificato della P.A.

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale che impone buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, incompatibili con una tassazione che penalizzi il contribuente per il ritardo ingiustificato della P.A.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il principio di ragionevole durata del processo, rilevante nel contesto del lungo contenzioso espropriativo.

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale limite derivante dagli obblighi internazionali e dai principi comunitari, che impone un'interpretazione conforme.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    menzionata dalla CTR come rimedio per il ritardo della giustizia, ma la Corte di cassazione precisa che ciò non esclude la verifica dell'eventuale non imponibilità della plusvalenza per ritardo ingiustificato della P.A.

Massime di principio

  • In tema di tassazione dell'indennità di esproprio, il principio di cassa opera in via generale: la plusvalenza è imponibile se la somma è percepita dopo l'entrata in vigore della disciplina fiscale, a prescindere dalla data del trasferimento del bene o del titolo ablativo.
  • Tale regola può essere derogata quando il ritardo nel pagamento dell'indennità sia ingiustificato e imputabile alla pubblica amministrazione; in tal caso la plusvalenza non è imponibile, perché il contribuente non deve subire un aggravio fiscale causato dal ritardo dell'ente espropriante.
  • Il giudice di merito non può limitarsi ad affermare astrattamente il principio di cassa, ma deve accertare in concreto se il ritardo nella liquidazione dell'indennità sia colposo o ingiustificato e se, per effetto di tale ritardo, la tassazione risulti indebita.
  • La tutela risarcitoria o indennitaria prevista per il ritardo della giustizia non esaurisce l'esame della questione fiscale, poiché occorre comunque valutare l'incidenza del comportamento della P.A. sul presupposto impositivo.
  • Nelle controversie sulla ritenuta applicata alle indennità di esproprio, l'oggetto dell'accertamento è la riconducibilità del ritardo all'amministrazione e non la sola data del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.