Cassazione Civile, Ordinanza n. 23385/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e altre imposte relativo all'anno d'imposta 2008, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili. Il giudice tributario provinciale aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso del contribuente; la commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che la notifica dell'avviso si fosse perfezionata il 17.12.2014 in base all'avviso di ricevimento prodotto dall'Ufficio, prevalente rispetto alla data apposta sulla busta, e che non fosse proponibile rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione (artt. 148, 149 e 160 c.p.c., art. 60 d.P.R. 600/1973) per avere la CTR ritenuto tardivo il ricorso; 2) violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per avere negato la rimessione in termini, assumendo che la decadenza non dipendesse da errore a lui non addebitabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, perché tale sentenza non era direttamente ricorribile per cassazione; per il resto ha rigettato il ricorso. I motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto integralmente la relata/documentazione notificatoria rilevante. In ogni caso, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito: in presenza di divergenza tra la data della busta e quella dell'avviso di ricevimento, prevale quest'ultimo, che fa piena prova fino a querela di falso della consegna e della data di perfezionamento della notifica; non essendo stata proposta querela di falso, la notifica del 17.12.2014 determinava la tardività del ricorso introduttivo. Le spese sono state poste a carico del contribuente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati come norme sulla notificazione; la Corte ribadisce che, per censurare il vizio della notificazione, occorre riportare il contenuto della relata e dei documenti rilevanti.
Richiamato quale disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento nel procedimento tributario.
La rimessione in termini è esclusa quando la decadenza non dipende da un evento non addebitabile alla parte.
Richiamato per il termine di decadenza dell'impugnazione in materia tributaria.
L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa fede privilegiata dei fatti attestati dal pubblico ufficiale in sua presenza fino a querela di falso.
art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982
L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna del plico, la data e l'identità del ricevente ai fini del decorso dei termini.
art. 4, comma 4, l. n. 890 del 1982
Solo se la data di consegna non risulta apposta o è incerta, i termini decorrono dalla data del timbro postale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci vizi della notificazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo integralmente la relata o gli atti notificatori rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In tema di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento, quale parte integrante della relata e atto pubblico, prevale sulle indicazioni difformi della busta o dell'involucro, salvo querela di falso o evidente errore materiale desumibile dallo stesso atto.
- La data apposta sull'avviso di ricevimento fa decorrere i termini di impugnazione; la data del timbro postale rileva solo in via sussidiaria quando la data di consegna non sia apposta o sia incerta.
- La contestazione della veridicità dell'avviso di ricevimento richiede, di regola, querela di falso, non essendo sufficiente una mera deduzione di errore o irregolarità.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte.
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