Cassazione Civile, Ordinanza n. 27510/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente, per il periodo d'imposta 2005, una plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni sociali, assumendo un corrispettivo di euro 1.500.000. Il contribuente sosteneva invece che il prezzo effettivo di cessione fosse di euro 153.251 e che la differenza fosse riferibile alla cessione di crediti per finanziamenti soci e/o a restituzioni di versamenti in conto capitale. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione dell'Agenzia. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) nullità/difetto di attribuzione dell'avviso perché sottoscritto da soggetti non dirigenti e quindi privi di potere rappresentativo; 2) violazione del giudicato esterno, invocando una precedente decisione favorevole in altra controversia collegata; 3) violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 67 TUIR, sostenendo che la CTR avesse errato nel quantificare la plusvalenza e nel valorizzare gli elementi probatori; 4) illegittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973. L'Agenzia resisteva eccependo, tra l'altro, la novità di alcuni motivi e l'inammissibilità delle censure di merito.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, perché la questione sulla sottoscrizione dell'atto non risultava trattata nei gradi di merito e le altre censure si risolvevano in contestazioni di merito o erano formulate in modo non specifico. Sul secondo motivo ha invece riconosciuto che il richiamo al giudicato esterno era fondato solo in parte, poiché il giudicato presuppone identità soggettiva delle parti e non poteva operare rispetto a un diverso soggetto; tuttavia la censura non era decisiva, perché la sentenza impugnata era sorretta anche da autonome rationes decidendi non adeguatamente censurate. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'avviso per difetto di attribuzione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione
art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio dell'atto, senza esame nel merito per novità della questione
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato per affermare che l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno spetta ai dirigenti
art. 53 Cost.
invocato a fondamento della censura sulla capacità contributiva e sulla tassazione della pretesa plusvalenza
richiamato per contestare la qualificazione fiscale della somma percepita come plusvalenza da cessione di partecipazioni
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'accertamento parziale, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile
richiamato implicitamente nella valutazione delle censure di legittimità, con affermazione che non è consentita in cassazione la mera rivalutazione del materiale probatorio
richiamato nel passaggio sulla non censurabilità in cassazione della mera erronea valutazione delle prove non legali
richiamato nel medesimo principio sulla sindacabilità in cassazione della valutazione delle prove
Massime di principio
- In cassazione non sono proponibili, se non nei limiti della specifica deduzione e allegazione, questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata; chi le solleva deve indicare di averle già prospettate nei gradi di merito e in quale atto.
- Il giudicato esterno richiede, oltre all'identità del rapporto giuridico, anche l'identità soggettiva tra le parti; non può quindi essere opposto se la precedente decisione riguarda un soggetto diverso.
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'infondatezza o l'inammissibilità di anche una sola delle censure decisive comporta il mantenimento della decisione.
- In sede di legittimità non è ammessa la rivalutazione del materiale probatorio; la critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, non quando si contesti soltanto il prudente apprezzamento delle prove.
- Le censure formulate in modo generico o privo di specifica correlazione con la statuizione impugnata non consentono il controllo di legittimità e sono inammissibili.
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