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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05758/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, il 1° luglio 2022, di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973 a seguito di controlli automatizzati su dichiarazioni IVA e redditi relative all’anno d’imposta 2016. La società contribuente ha impugnato la cartella eccependo la decadenza dell’Ufficio ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. La Corte di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo applicabile la proroga di 24 mesi prevista dall’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020, in quanto il ruolo era stato consegnato il 25 maggio 2021. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha invece dichiarato decaduto l’agente della riscossione, escludendo l’applicazione della proroga. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973 e 68 d.l. n. 18/2020, sostenendo che la cartella era tempestiva perché il ruolo era stato affidato entro il 31 dicembre 2021 e quindi operava la proroga biennale. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, nel caso di cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973 riferita a dichiarazioni presentate nel 2017 per l’anno d’imposta 2016, la disciplina speciale applicabile è quella dell’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020, poiché l’art. 157, comma 3, d.l. n. 34/2020 opera solo per le dichiarazioni presentate nell’anno 2018. Poiché il ruolo era stato consegnato il 25 maggio 2021, cioè entro il 31 dicembre 2021, il termine di decadenza per la notifica della cartella, originariamente scadente il 31 dicembre 2020, risultava prorogato di 24 mesi. Ne consegue che la notifica del 1° luglio 2022 era tempestiva e l’agente della riscossione non era decaduto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame degli altri motivi di appello rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973

    Costituisce la base procedimentale della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    È la norma che fissa i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento; nella specie si discute se tali termini fossero prorogati.

  • art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020

    Prevede la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione, tra l’altro, per i carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021; è stata ritenuta la norma applicabile in via esclusiva nel caso concreto.

  • art. 157, comma 3, d.l. n. 34/2020

    Proroga i termini di notifica delle cartelle solo con riferimento alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018; è stata esclusa la sua applicabilità alle dichiarazioni presentate nel 2017.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 19, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato nel testo dell’art. 68, comma 4-bis, quale termine oggetto di proroga di dodici mesi.

  • art. 3, comma 3, L. n. 212/2000

    Richiamato nel testo dell’art. 68, comma 4-bis, come disposizione alla cui deroga opera la proroga prevista dalla norma.

  • art. 12 d.lgs. n. 159/2015

    Citato nel confronto tra discipline emergenziali; la Corte ne richiama la specialità solo in via comparativa rispetto ad altra fattispecie.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda la tempestività della notificazione di una cartella di pagamento, occorre individuare la disciplina emergenziale effettivamente applicabile in base al tipo di dichiarazione, all’anno di presentazione e alla data di affidamento del ruolo all’agente della riscossione.
  • Se una norma speciale prevede una proroga dei termini di decadenza per specifiche categorie di dichiarazioni o di carichi, essa assorbe le discipline generali o ulteriori proroghe astrattamente compatibili, ma solo nei limiti oggettivi e temporali espressamente previsti.
  • Per le cartelle ex art. 36-bis relative a dichiarazioni presentate nel 2017, la proroga dell’art. 157, comma 3, d.l. n. 34/2020 non opera, perché tale disposizione riguarda soltanto le dichiarazioni presentate nell’anno 2018.
  • Qualora il ruolo sia stato affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021, la proroga di 24 mesi prevista dall’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020 rende tempestiva la notifica della cartella anche oltre il termine ordinario originario.
  • In caso di erronea esclusione della proroga applicabile, la sentenza di appello va cassata con rinvio al giudice tributario di secondo grado per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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