Sentenza del 10/01/2022 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Atto di accertamento redatto e firmato in modo analogico - Violazione art. 40/Codice Amministrazione Digitale e 42 comma terzo DPR 600/73 - Nullità - Inesistenza di specifica disposizione normativa comminante la nullità - Applicabilità in ogni caso della generale sospensione ex art. 61, comma I, D. Lgs. 179/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato tre avvisi di accertamento IVA (anni 2012, 2013, 2014) sostenendo, in via principale, la inesistenza/nullità degli atti perché redatti e sottoscritti in forma analogica e non digitale (violazione art. 40 D.Lgs. 82/2005 - CAD e art. 42 co.3 DPR 600/1973). Nel merito contestava inoltre l'interpretazione normativa circa l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta al 10% alle cessioni delle acque imbottigliate con i marchi della società, sostenendo che la norma IVA individua l'agevolazione in base alla natura intrinseca dell'acqua e non in base alla modalità di erogazione/distribuzione.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Sul profilo formale è stato ritenuto che la mancata formazione digitale non determina la nullità dell'atto, non essendo la forma digitale prevista come sanzione ad substantiam da alcuna norma; inoltre l'obbligo di adeguamento dei sistemi informatici della PA è sospeso ai sensi dell'art. 61 co.1 D.Lgs. 179/2016. Quanto al merito IVA, la Commissione ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'Ufficio secondo cui l'aliquota ridotta del 10% per l"erogazione di acque" prevista dalla Direttiva 2006/112/CE e trasposta nella Tariffa (D.P.R. 633/1972, n.81) si riferisce al servizio di erogazione idrica pubblico/fornitura tramite rete e non si estende alle cessioni commerciali di acque imbottigliate (anche se potabili o di sorgente), confermando quindi l'applicabilità dell'aliquota ordinaria alle cessioni contestate. Spese di grado compensate.
Norme richiamate
art. 40, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Imposta l'uso del formato digitale per atti e documenti della PA ma non prevede la nullità dell'atto in caso di formazione analogica; la mancanza di previsione sanzionatoria esplicita non consente di ritenere l'atto inesistente per tale motivo.
art. 61, co. 1, D.Lgs. 179/2016
art. 61, co. 1, D.Lgs. 179/2016
Sospende l'obbligo per le amministrazioni di adeguare i sistemi di gestione informatica dei documenti fino al decreto attuativo; la sospensione rende meno sostenibile la tesi della nullità automatica per mancata formazione digitale.
art. 42 co. 3, DPR 600/1973
Prevede la sottoscrizione degli atti impositivi; nel caso la Commissione ha ritenuto presente l'identificazione del sottoscrittore e la legittimazione (anche per delega), per cui non sussisteva nullità per assenza di sottoscrizione formale digitale.
D.P.R. 633/1972 - Tariffa, Parte II, voce n. 81
n. 81, Parte II, Tariffa allegata al DPR 633/1972
L'agevolazione (aliquota ridotta 10%) relativa all'"erogazione di acque" è interpretata restrittivamente come riferita al servizio pubblico/fornitura idrica (erogazione tramite rete/contratto di fornitura) e non alle cessioni commerciali di acqua in bottiglia.
Direttiva 2006/112/CE, art. 98 e allegato II
art. 98, Direttiva 2006/112/CE
La locuzione comunitaria "erogazione di acque" è stata interpretata dalla Commissione come riferita al servizio pubblico di approvvigionamento idrico; il giudice nazionale l'ha richiamata per sostenere che l'agevolazione non si estende automaticamente alle acque commercializzate in bottiglia.
art. 5, co. 3, D.L. 261/1990 (richiamato nel testo)
art. 5, co. 3, d.I. 261/1990
Richiama l'esclusione delle acque minerali dall'agevolazione e costituisce elemento per distinguere categorie di acqua non agevolabili; la sentenza utilizza l'argomento per sostenere l'interpretazione restrittiva dell'agevolazione.
art. 7, L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiede chiarezza della motivazione degli atti impositivi; la Commissione ha ritenuto che gli avvisi fossero sufficientemente chiari e che il contribuente fosse stato in grado di difendersi.
Massime di principio
- La mancanza di formazione digitale di un atto amministrativo non determina automaticamente la nullità dell'atto se non esiste una norma che sanzioni la forma come ad substantiam; in tali casi il giudice valuta la funzione e l'idoneità dell'atto a raggiungere lo scopo.
- La sospensione normativa dell'adeguamento dei sistemi informatici della PA (art. 61 D.Lgs. 179/2016) è utilizzabile dalla PA e rende meno percorribile la doglianza di nullità basata esclusivamente sul mancato passaggio alle nuove regole tecniche.
- Per la validità formale dell'atto impositivo è rilevante l'identificazione del soggetto emittente e del sottoscrittore: la mera assenza della sottoscrizione digitale può essere superata quando sia comunque individuabile la paternità e la legittimazione all'emissione.
- In tema IVA occorre distinguere tra la natura intrinseca del bene e la modalità di erogazione: la giurisprudenza tende ad interpretare restrittivamente le agevolazioni comunitarie, applicandole alle fattispecie contemplate (es. fornitura idrica pubblica) e non estendendole automaticamente alla commercializzazione privata di beni similari.
- Se si contesta la forma di un atto per motivi tecnologici, è più efficace impugnare anche la motivazione sostanziale e dimostrare un concreto pregiudizio o l'assenza di elementi essenziali, piuttosto che fondarsi unicamente su un vizio formale non sanzionato.
- In ipotesi simili il contribuente dovrebbe valutare rimedi alternativi (es. interpello, dichiarazione integrativa o emissione di note integrative) quando possibile, e concentrarsi su argomentazioni sostanziali (classificazione IVA, prova della natura del bene e della modalità di erogazione) che hanno maggiore probabilità di successo.
- In presenza di questioni di compatibilità comunitaria o di dubbio interpretativo rilevante a livello generale, la rimessione alla Corte di Giustizia o ricorsi volti a ottenere pronunce di principio possono essere valutati, ma non sempre ottengono sospensione automatica del processo nazionale.
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