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Sentenza

Sentenza del 10/01/2022 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Pro-rata - Somministrazione cibo/bevande e attività gioco - Accessorietà - Percentuali ricavi -Confronto - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'inclusione dei proventi derivanti dalle giocate con slot-machine (operazioni esenti ex art.10 DPR 633/72) nel calcolo del pro-rata IVA ai sensi dell'art.19-bis DPR 633/72. L'Ufficio aveva rettificato la detraibilità dell'IVA per il 2014 ritenendo che l'attività di gioco non fosse meramente accessoria alla somministrazione di cibo e bevande e quindi i proventi delle slot-machine dovessero concorrere alla determinazione del pro-rata. La contribuente sosteneva che l'attività di gioco era accessoria (incidenza degli incassi inferiore all'8% secondo i dati da lei forniti) e pertanto non rilevante ai fini del pro-rata; l'Ufficio contestava i dati e richiamava il principio secondo cui il confronto deve essere fra i volumi d'affari (bar vs monte giocate).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla contribuente. Il collegio ha ritenuto corretta l'interpretazione della Cassazione (ordinanza n.12689/20) secondo cui, per valutare l'accessorietà ai fini del pro-rata IVA, va confrontato il volume d'affari del bar con il volume delle giocate (non i soli incassi netti/differenziali). Applicando quel criterio, il monte giocate di circa €358.000 supera il volume d'affari del bar (circa €293.000), quindi l'attività di gioco non è accessoria e la rettifica dell'Ufficio è legittima. L'appello incidentale della contribuente (vizio per introduzione di motivi nuovi) è stato respinto. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 art.10

    Le giocate con slot-machine sono considerate operazioni esenti ai sensi dell'art.10 e pertanto rilevano come operazioni esenti da tenere in considerazione nel calcolo del pro-rata IVA

  • DPR 633/1972 art.19-bis

    Disciplina il pro-rata IVA: le operazioni esenti concorrono alla determinazione della percentuale di detraibilità; la questione centrale è come valutare quali attività rilevano come 'accessorie' e quindi eventualmente escluse dalla base di confronto

  • Ordinanza Corte di Cassazione n.12689/2020

    Principio interpretativo utilizzato dal collegio: per valutare l'accessorietà dell'attività aggiuntiva (gioco) rispetto all'attività d'impresa principale (bar) bisogna confrontare i due volumi d'affari (monte giocate vs volume d'affari del bar), non confrontare margini o solo incassi netti

  • D.L. 137/2020 art.27 (richiamato per udienza camerale)

    Riferimento procedimento: udienza camerale ai sensi delle norme emergenziali/organizzative richiamate dal collegio

Massime di principio

  • Ai fini del pro-rata IVA, per valutare se un'attività esente è 'accessoria' rispetto all'attività principale occorre confrontare i volumi d'affari complessivi (es. monte giocate) delle varie attività e non limitarsi a confrontare margini, utili netti o incassi parziali.
  • Se il volume complessivo dell'attività esente (es. giocate) è di entità comparabile o superiore al volume d'affari dell'attività principale, l'attività esente non può essere considerata accessoria e i relativi proventi devono concorrere al calcolo del pro-rata IVA.
  • Elementi fattuali rilevanti nella valutazione dell'accessorietà includono: consistenza dei ricavi/volumi complessivi, stabilità e continuità dell'attività, utilizzo di spazio e personale, e autonomia economica dell'attività accessoria.
  • L'Amministrazione finanziaria può dedurre il monte delle giocate (non solo i proventi netti) per dimostrare l'incidenza dell'attività di gioco; il contribuente deve fornire dati chiari e coerenti per contrastare tale ricostruzione.
  • In presenza di giurisprudenza non ancora consolidata, i giudici possono compensare le spese di lite; tuttavia la prevalenza di pronunce (anche di legittimità) che richiamano il confronto fra volumi d'affari indebolisce la tesi della marginalità basata solo su percentuali di incasso nette.
  • Sul piano processuale, l'Ufficio non può introdurre arbitrarie motivazioni nuove e non attinenti all'oggetto dell'avviso; tuttavia, il richiamo a principi giurisprudenziali e la ricostruzione dei flussi economici già contestati possono essere ritenuti legittimi se coerenti con l'oggetto della contestazione.

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