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Sentenza

Sentenza del 10/01/2022 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IMU - Tariffa agevolata - Immobili locati - Contratto "registrato" - Onere esibizione all'ente - Sussiste a pena decadenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva pagato l'IMU 2014 applicando l'aliquota agevolata del 5,1 per mille per immobili locati perché il contratto di locazione era stato regolarmente registrato (1/4/14, registrato il 19/4/14). Il Comune, invece, ha successivamente rettificato l'aliquota all'8,1 per mille notificando un avviso di accertamento per mancata fruizione del beneficio, sostenendo la decadenza dall'agevolazione per mancata esibizione al Comune della copia del contratto entro il termine previsto dalla delibera comunale. In giudizio il contribuente ha dedotto, tra l'altro, violazione del principio di affidamento, carente motivazione dell'atto impositivo, e che il deposito del contratto in giudizio avrebbe dovuto sanare la situazione sostanziale; ha inoltre contestato l'applicabilità delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del contribuente confermando la decisione di primo grado. Il collegio ha ritenuto che l'agevolazione comunale fosse legittimamente subordinata a un onere specifico (esibizione della copia del contratto o dichiarazione sostitutiva entro il termine per la dichiarazione IMU 2014, cioè entro il 30/6/2015) previsto nella delibera comunale n.41/2014 a pena di decadenza. La comunicazione informativa inviata dal Comune nel maggio 2014 era considerata generica e non poteva sostituire la pubblicità legale della delibera né esonerare il contribuente dall'adempimento. Il deposito del contratto in corso di causa non ha fatto venir meno la decadenza prevista dalla delibera. Sulle spese il collegio ha disposto la compensazione per esiguità del valore della lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 446/1997 art.52

    Attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare alcune agevolazioni tariffarie: la CTR ha ritenuto legittimo che il Comune, nell'esercizio di tale potestà regolamentare, subordinasse l'agevolazione IMU a specifici adempimenti (esibizione del contratto).

  • Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente) art.7

    Il contribuente aveva invocato la presunta carenza motivazionale dell'avviso ai sensi dell'art.7; la CTR ha ritenuto l'atto impositivo adeguatamente motivato, riportando i presupposti normativi e l'iter di quantificazione.

  • Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente) art.10

    Richiamata dal contribuente per il principio di affidamento; la CTR ha escluso che la comunicazione informativa generica del Comune potesse integrare o sostituire l'onere formale previsto dalla delibera, quindi il principio di affidamento non è stato ritenuto violato.

  • D.Lgs. 546/1992 art.8

    Norma citata in relazione alle sanzioni e agli oneri probatori; la CTR ha ritenuto infondate le eccezioni del contribuente circa l'applicabilità di esimenti, posto che non è stata provata un'incertezza normativa oggettiva.

  • D.Lgs. 472/1997 art.6

    Richiamata relativamente alle sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto non sussistente la causa di non punibilità invocata dall'appellante, per mancanza della prova dell'incertezza normativa richiesta.

  • Delibera Comunale n.41 del 19/5/2014 (Comune di Corciano), punto 7

    presentare copia del contratto di locazione o dichiarazione sostitutiva entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2014 (30/6/2015) a pena di decadenza

    Elemento fondamentale: la delibera prevedeva espressamente l'onere a pena di decadenza per fruire dell'aliquota agevolata; la CTR ha ritenuto vincolante questo requisito formale per il beneficiario.

  • Citazioni giurisprudenziali: Corte di Cassazione sent. n.17421/2010 e sent. n.7414/2019

    Il contribuente ha invocato precedenti sulla prevalenza della sostanza sulla forma; la CTR ha richiamato, invece, l'orientamento che riconosce la legittimità per i Comuni di disciplinare condizioni e adempimenti per l'agevolazione, conformandosi a sentenze (es. 7414/19) che consentono la subordinazione del beneficio a oneri formali.

  • D.L. 137/2020 art.27

    Richiamato solo in ordine alla modalità di svolgimento dell'udienza camerale (disciplina della trattazione a distanza); non incide sul merito della controversia.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tariffarie deliberate dal Comune possono essere legittimamente subordinate a oneri formali (esibizione di documenti) se previsti espressamente dalla delibera comunale nell'esercizio della potestà prevista dall'art.52 D.Lgs.446/97.
  • Quando una delibera comunale stabilisce un termine e una forma (a pena di decadenza) per produrre documentazione necessaria per ottenere un'agevolazione, il mancato adempimento comporta la perdita del beneficio anche se il requisito materiale (es. registrazione del contratto) esisteva in concreto.
  • Comunicazioni informative generiche del Comune rivolte a tutti i contribuenti non sostituiscono la pubblicità legale delle delibere né possono essere interpretate come esonero dagli oneri specifici previsti dalle stesse delibere.
  • Il deposito del documento richiesto solo in corso di giudizio non è automaticamente idoneo a sanare una decadenza già intervenuta per il mancato rispetto del termine previsto dalla normativa comunale.
  • Per ottenere l'applicazione di esimenti o l'esclusione di sanzioni basate su incertezza normativa, il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza di una reale e oggettiva incertezza normativa; l'interpretazione soggettiva/non informativa non è sufficiente.
  • In contenziosi di modesto valore, i giudici possono compensare le spese di giudizio anche se l'appello è rigettato.

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