Sentenza del 10/01/2022 n. 51 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
L'erede subentrante per rappresentazione, rientra nel grado dell'erede che rinuncia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione: l'Ufficio ha applicato un'aliquota del 6% sull'intero attivo ereditario e non ha riconosciuto la franchigia di €100.000, ritenendo che tra il de cuius e l'erede sussistesse un rapporto di parentela di quarto grado in linea collaterale. Il contribuente ha sostenuto che, essendo subentrato per rappresentazione, assume il grado della parente rappresentata (sorella del de cuius) e quindi va applicata la franchigia prevista dall'art. 2, comma 48, D.L. 262/06 (lett. a bis), essendo il valore ereditato inferiore a €100.000.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha accolto il ricorso del contribuente e compensato le spese. L'Ufficio ha proposto appello; l'appello è stato respinto e la decisione di primo grado è stata confermata. È stato riconosciuto che all'erede per rappresentazione va attribuito il grado del rappresentato ex art. 467 c.c., con conseguente applicazione della franchigia di €100.000 e nessuna imposta dovuta essendo il valore netto inferiore alla soglia. Spese giudiziali liquidate in €1.500,00.
Norme richiamate
Codice Civile, artt. 467-469
L'istituto della rappresentanza fa sì che il subentrante assuma il grado del rappresentato: al rappresentante spettano i diritti e il grado del rappresentato ai fini del rapporto successorio.
Testo Unico imposte sulle successioni e donazioni (D.P.R./T.U. n. 346/90)
La disciplina fiscale delle successioni regola l'imposta ma non contiene regole specifiche sull'istituto della rappresentanza; pertanto, in assenza di disposizioni fiscali specifiche, si applica la disciplina civilistica.
Art. 2, D.L. 262/2006 (comma 48, lett. a bis)
Stabilisce aliquote e franchigie differenziate a seconda del rapporto di parentela tra de cuius e beneficiario; la norma non esclude che un erede per rappresentazione possa essere collocato nel grado del rappresentato e quindi beneficiare della franchigia prevista per quella categoria di rapporto.
Massime di principio
- Se la normativa fiscale è silente su un istituto civilistico (es. rappresentanza), si applicano le norme del codice civile per determinare lo stato e il grado dell'erede.
- L'erede subentrante per rappresentazione assume il grado del rappresentato (art. 467 c.c.) e, ai fini dell'imposizione successoria, va considerato secondo quel grado per l'applicazione di aliquote e franchigie previste dalla normativa fiscale.
- La franchigia e le aliquote previste dall'art. 2 D.L. 262/06 devono essere applicate in base al rapporto di parentela effettivo tra de cuius e beneficiario così come determinato dalla legge civile; un'eredità per rappresentazione può quindi dare diritto alle stesse agevolazioni spettanti al rappresentato se il valore ereditario rientra nei limiti previsti.
- In caso di contenzioso, l'Amministrazione finanziaria non può negare la franchigia solo sostenendo un diverso grado di parentela se la qualificazione civilistica dell'erede per rappresentazione è chiara e documentata.
- È opportuno documentare con chiarezza rinunce e atti anteriore che motivano il subentro per rappresentazione (es. rinuncia dell'erede diretto) per dimostrare il diritto alla collocazione nel grado del rappresentato e alle relative agevolazioni fiscali.
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