Sentenza del 10/01/2022 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Non è possibile utilizzare il credito d'imposta di terzi per compensare i propri debiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha utilizzato, tramite modelli F24 e in forza di contratto di accollo registrato con la E. società cooperativa, crediti IVA vantati da un terzo per compensare propri debiti tributari (complessivi € 8.158,08). L'Agenzia ha emesso atto di recupero e sanzioni ritenendo illegittima la compensazione tra crediti di terzi e debiti propri, richiamando art. 8 L. 212/2000, art. 17 D.Lgs. 241/1997 e la Risoluzione AdE 140/E/2017. Il contribuente ha contestato anche vizi procedurali (omesso contraddittorio, inesistenza della notifica, difetto di delega e di motivazione) e la fondatezza giuridica del divieto, sostenendo che l'accollo e l'art. 8 consentono la soluzione adottata e che la risoluzione AdE non possa vietare comportamenti consentiti dalla legge.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Collegio ha confermato che la compensazione tramite crediti di terzi non è ammissibile nello stato attuale alla luce della normativa e della giurisprudenza che limitano la compensazione ai casi espressamente previsti (applicazione prevalente dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 e assenza di regolamenti attuativi dell'art. 8 L. 212/2000), ha ritenuto valide la notifica e la delega di firma prodotte dall'Ufficio, ha confermato l'illegittimità della condotta ai fini dell'applicazione delle sanzioni (irrogate ai sensi degli artt. richiamati) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 1.600,00). In sintesi: rigetto dell'appello e conferma dell'atto di recupero e delle sanzioni.
Norme richiamate
art. 8 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
comma 1 e comma 2 (e comma 6 menzionato sulla necessità di regolamento attuativo)
La norma enuncia il principio generale che l'obbligazione tributaria può estinguersi per compensazione e prevede l'accollo del debito d'imposta altrui; tuttavia il comma 6 rinvia ad atti regolamentari per l'attuazione e la mancata emanazione di tali decreti ha indotto a ritenere limitata l'applicabilità pratica dell'istituto fino a disposizione regolamentare.
art. 17 D.Lgs. n. 241/1997
Norma che disciplina la compensazione nei modelli di versamento unificati (F24), tradizionalmente interpretata in giurisprudenza come limitativa: la compensazione è ammessa nei casi espressamente previsti e, sul piano operativo, si richiede riferibilità soggettiva/temporale del credito e del debito (oggetto dell'orientamento restrittivo richiamato dalla Commissione).
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 140/E/2017
Atto di prassi con cui l'Amministrazione ha escluso la possibilità di estinguere debiti tributari tramite compensazione usando crediti di un soggetto terzo (in assenza di liberazione del debitore originario). Pur non essendo fonte di diritto, la risoluzione ha inciso sull'attività applicativa dell'Ufficio e è stata valorizzata nel procedimento come criterio operativo.
art. 13 D.Lgs. n. 471/1997
richiamato per la sanzione dell'omesso/ritardato versamento
Norma che disciplina l'irrogazione della sanzione per omesso od insufficiente versamento; la Commissione ha ritenuto applicabile la sanzione per l'utilizzo illegittimo della compensazione.
art. 31, art. 59 D.Lgs. n. 546/1992
art. 31 e art. 59 comma 1 lett. b)
Richiamati nelle censure procedurali: le inosservanze sulle comunicazioni di udienza e sul corretto contraddittorio possono comportare rimessione alla Commissione di primo grado se il contraddittorio non è regolarmente instaurato; nel caso il Collegio ha ritenuto regolari gli avvisi/notifiche.
Massime di principio
- In assenza di un chiaro regolamento attuativo dell'art. 8 L. 212/2000, l'orientamento consolidato della giurisprudenza e l'applicazione pratica fanno prevalere le limitazioni operative dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997: non è possibile utilizzare sistematicamente crediti di un terzo tramite F24 per estinguere i propri debiti salvo disposizioni specifiche.
- La risoluzione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate (es. n. 140/E/2017) non è fonte di diritto ma, se nota e precede l'operato del contribuente, può aggravare la posizione soggettiva del contribuente (dimen rispetto alla buona fede) e giustificare l'irrogazione di sanzioni se il contribuente non può dimostrare di aver agito senza colpa.
- L'accollo contrattuale non trasforma automaticamente l'accollante nella posizione sostanziale del contribuente: l'accollante può assumere obbligazioni negoziali ma il debitore originario può rimanere coobbligato fino a che l'Amministrazione non riconosca espressamente la liberazione; quindi l'uso pratico di crediti di terzi è rischioso se non previsto dalla normativa fiscale operativa.
- Per operare in sicurezza in casi simili: (a) ottenere dal terzo cedente/accollante documentazione certa e non contestata sul credito (certificazioni, esito di verifiche), (b) richiedere preventivamente un riscontro formale all'Amministrazione (parere, interpello o comunicazione), (c) usare, se possibile, pagamenti diretti in denaro o forme che non passino per la compensazione F24 quando la normativa è incerta.
- A livello processuale: contestazioni su notifiche, deleghe e contraddittorio devono essere sollevate e provate tempestivamente. L'Ufficio deve produrre titoli abilitanti (nomine, deleghe) mentre il contribuente ha l'onere di provare l'assenza di colpa per ottenere esenzione dalle sanzioni.
- Se si vuole far valere crediti di terzi in compensazione è consigliabile chiamare in causa il terzo titolare del credito (o farlo partecipare al procedimento) e predisporre adeguata documentazione contrattuale e bancaria, evitando comportamenti che possano essere considerati consapevoli violazioni della prassi amministrativa nota.
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