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Sentenza

Sentenza del 10/01/2022 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Cartelle esattoriali - Notifica - Prova - Produzione originale esattore - Non necessaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento per n.6 cartelle esattoriali (tassa di possesso autoveicoli anni 2010-2015) e un avviso di accertamento IRPEF anno 2012; censure principali: incompetenza territoriale dell'ufficio che ha notificato (l'appellante sostiene che la notifica dovesse essere esperita da altro ufficio), difetto di produzione dell'originale delle cartelle/documentazione di notifica (si deduce che le copie fotostatiche non siano sufficienti), e decorso della prescrizione per alcune cartelle con contestazione dell'efficacia interruttiva del preavviso di fermo e dell'intimazione.

La decisione

Appello respinto. La CTR ha ritenuto infondate le eccezioni: a) incompetenza territoriale esclusa perché il sistema dei concessionari è stato soppresso e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione opera in ambito nazionale senza obbligo di delega provinciale; b) le notifiche delle singole cartelle e dell'avviso di accertamento sono risultate regolari secondo i vari riti del codice di procedura civile (deposito, notifica a mani proprie o rito per irreperibilità) sulla base delle relazioni del messo notificatore; c) l'esibizione dell'originale non è necessaria: le copie fotostatiche fanno piena prova e, per le cartelle, l'originale resta in mano al debitore; l'esattore deve esibire l'avviso di ricevimento ai sensi dell'art.26 DPR 602/73; d) la prescrizione è stata validamente interrotta dal preavviso di fermo e dalla successiva intimazione. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite (€1.000,00).

Norme richiamate

  • D.L. 203/2005 art.3 comma 1

    Soppresso il sistema dei concessionari e attribuite le funzioni all'Agenzia delle Entrate; aboliti i limiti provinciali: l'Agenzia delle Entrate - Riscossione agisce su tutto il territorio nazionale senza obbligo di delega provinciale.

  • art.140 c.p.c.

    Utilizzato per qualificare la notifica mediante deposito; la CTR ha ritenuto valida la notifica di una cartella esattoriale come effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.

  • art.138 c.p.c.

    Richiamato per le notifiche "a mani proprie"; la CTR ha ritenuto regolare la notifica di alcune cartelle ai sensi dell'art.138 c.p.c.

  • art.26 DPR 602/1973

    Stabilisce l'obbligo di esibire l'avviso di ricevimento per le notifiche; il Collegio afferma che l'esattore non è tenuto a produrre l'originale della cartella, ma l'avviso di ricevimento è l'atto rilevante.

  • art.143 c.p.c.

    Citato dall'appellante in relazione alla validità di alcune notifiche; il Collegio ha ritenuto comunque valide le notifiche impugnate, applicando le regole del rito per irreperibilità ove necessario.

  • Cass. n.12517/2021

    Riferimento giurisprudenziale: le copie fotostatiche possono fare piena prova; il Collegio si è uniformato al principio di legittimità sull'efficacia probatoria delle copie.

  • Cass. n.8049/2017 e n.10701/2018

    Richiamate dall'appellante per sostenere l'incompetenza territoriale; tuttavia il Collegio ha ritenuto tali rilievi non applicabili alla luce della riforma che ha centralizzato la riscossione (D.L.203/05).

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate - Riscossione opera su base nazionale: non è necessaria una delega provinciale per la notifica delle cartelle esattoriali dopo la soppressione del sistema dei concessionari.
  • Le copie fotostatiche delle cartelle esattoriali e degli atti di riscossione, unitamente alla relata di notifica e all'avviso di ricevimento, hanno efficacia probatoria salvo querela di falso; non è normalmente richiesto che l'ufficio produca l'originale della cartella, che di fatto rimane in consegna al debitore.
  • Le dichiarazioni del messo notificatore fanno fede fino a querela di falso: per contestare la validità di una notifica occorre disporre di elementi concreti (es. querela di falso o prova dell'inesistenza della notifica), non la sola richiesta dell'originale.
  • La prescrizione del credito tributario può essere interrotta da atti idonei di conoscenza e intimazione (es. preavviso di fermo, intimazione) purché validamente notificati; tale interruzione è rilevante ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione.
  • Le contestazioni procedurali (competenza territoriale, difetti formali di notifica) vanno valutate alla luce delle riforme normative e della giurisprudenza consolidata: argomentazioni fondate su regole antecedenti alla riforma della riscossione potrebbero risultare infondate.

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