Sentenza del 10/01/2022 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cartelle esattoriali - Notifica - Prova - Produzione originale esattore - Non necessaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento per n.6 cartelle esattoriali (tassa di possesso autoveicoli anni 2010-2015) e un avviso di accertamento IRPEF anno 2012; censure principali: incompetenza territoriale dell'ufficio che ha notificato (l'appellante sostiene che la notifica dovesse essere esperita da altro ufficio), difetto di produzione dell'originale delle cartelle/documentazione di notifica (si deduce che le copie fotostatiche non siano sufficienti), e decorso della prescrizione per alcune cartelle con contestazione dell'efficacia interruttiva del preavviso di fermo e dell'intimazione.
La decisione
Appello respinto. La CTR ha ritenuto infondate le eccezioni: a) incompetenza territoriale esclusa perché il sistema dei concessionari è stato soppresso e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione opera in ambito nazionale senza obbligo di delega provinciale; b) le notifiche delle singole cartelle e dell'avviso di accertamento sono risultate regolari secondo i vari riti del codice di procedura civile (deposito, notifica a mani proprie o rito per irreperibilità) sulla base delle relazioni del messo notificatore; c) l'esibizione dell'originale non è necessaria: le copie fotostatiche fanno piena prova e, per le cartelle, l'originale resta in mano al debitore; l'esattore deve esibire l'avviso di ricevimento ai sensi dell'art.26 DPR 602/73; d) la prescrizione è stata validamente interrotta dal preavviso di fermo e dalla successiva intimazione. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite (€1.000,00).
Norme richiamate
D.L. 203/2005 art.3 comma 1
Soppresso il sistema dei concessionari e attribuite le funzioni all'Agenzia delle Entrate; aboliti i limiti provinciali: l'Agenzia delle Entrate - Riscossione agisce su tutto il territorio nazionale senza obbligo di delega provinciale.
art.140 c.p.c.
Utilizzato per qualificare la notifica mediante deposito; la CTR ha ritenuto valida la notifica di una cartella esattoriale come effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.
art.138 c.p.c.
Richiamato per le notifiche "a mani proprie"; la CTR ha ritenuto regolare la notifica di alcune cartelle ai sensi dell'art.138 c.p.c.
art.26 DPR 602/1973
Stabilisce l'obbligo di esibire l'avviso di ricevimento per le notifiche; il Collegio afferma che l'esattore non è tenuto a produrre l'originale della cartella, ma l'avviso di ricevimento è l'atto rilevante.
art.143 c.p.c.
Citato dall'appellante in relazione alla validità di alcune notifiche; il Collegio ha ritenuto comunque valide le notifiche impugnate, applicando le regole del rito per irreperibilità ove necessario.
Cass. n.12517/2021
Riferimento giurisprudenziale: le copie fotostatiche possono fare piena prova; il Collegio si è uniformato al principio di legittimità sull'efficacia probatoria delle copie.
Cass. n.8049/2017 e n.10701/2018
Richiamate dall'appellante per sostenere l'incompetenza territoriale; tuttavia il Collegio ha ritenuto tali rilievi non applicabili alla luce della riforma che ha centralizzato la riscossione (D.L.203/05).
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate - Riscossione opera su base nazionale: non è necessaria una delega provinciale per la notifica delle cartelle esattoriali dopo la soppressione del sistema dei concessionari.
- Le copie fotostatiche delle cartelle esattoriali e degli atti di riscossione, unitamente alla relata di notifica e all'avviso di ricevimento, hanno efficacia probatoria salvo querela di falso; non è normalmente richiesto che l'ufficio produca l'originale della cartella, che di fatto rimane in consegna al debitore.
- Le dichiarazioni del messo notificatore fanno fede fino a querela di falso: per contestare la validità di una notifica occorre disporre di elementi concreti (es. querela di falso o prova dell'inesistenza della notifica), non la sola richiesta dell'originale.
- La prescrizione del credito tributario può essere interrotta da atti idonei di conoscenza e intimazione (es. preavviso di fermo, intimazione) purché validamente notificati; tale interruzione è rilevante ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione.
- Le contestazioni procedurali (competenza territoriale, difetti formali di notifica) vanno valutate alla luce delle riforme normative e della giurisprudenza consolidata: argomentazioni fondate su regole antecedenti alla riforma della riscossione potrebbero risultare infondate.
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