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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07858/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due contratti a tempo determinato stipulati da un comune con un lavoratore selezionato tramite procedura RIPAM/FORMEZ per profili di alta professionalità. Il primo contratto, stipulato ai sensi dell'art. 110, comma 2, TUEL, decorreva dal 28 dicembre 2007 ed era stato prorogato oltre la scadenza originaria; il secondo era stato stipulato nel luglio 2011. Il lavoratore sosteneva che l'incarico non fosse riconducibile all'art. 110 TUEL, ma alla disciplina ordinaria del lavoro a termine nella pubblica amministrazione, perché in concreto aveva svolto attività ordinarie e non un incarico esterno di alta specializzazione o dirigenziale. Chiedeva quindi la declaratoria di illegittimità dei termini apposti ai contratti, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, in subordine il risarcimento del danno e il pagamento dell'indennità per ferie non godute. In cassazione deduceva: (1) violazione dell'art. 110 TUEL e delle norme collettive/regolamentari, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere legittima l'assunzione ex art. 110, comma 2, senza considerare che la norma richiederebbe presupposti specifici e professionalità analoghe assenti; (2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e della disciplina sui contratti a termine, per non avere applicato il limite di 36 mesi; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 2, TUEL, perché l'interpretazione seguita sarebbe irragionevole e lesiva degli artt. 3, 97 e 98 Cost., escludendo stabilizzazione e tutela dei lavoratori a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, riuniti per connessione. Ha affermato che l'art. 110 TUEL disciplina due fattispecie diverse: il comma 1 riguarda incarichi dirigenziali o di alta specializzazione entro la dotazione organica, per funzioni stabili dell'ente; il comma 2 riguarda contratti a tempo determinato fuori organico, per esigenze straordinarie, specialistiche, settoriali e temporanee. Nel caso concreto, l'assunzione era stata disposta per il potenziamento di un dipartimento in relazione a una specifica esigenza contingente connessa all'approvazione del nuovo piano regolatore generale, sicché rientrava nell'art. 110, comma 2, TUEL. La Corte ha escluso che fosse applicabile il limite ordinario dei 36 mesi, poiché la durata massima dei contratti ex art. 110 è espressamente agganciata al mandato elettivo del sindaco e la disciplina speciale prevale su quella generale dell'art. 36 d.lgs. 165/2001. Ha inoltre escluso l'illegittimità costituzionale della norma, osservando che la questione era comunque irrilevante nel giudizio e che non vi è un'analogia con gli ordinari contratti a termine della PA tale da rendere irragionevole la disciplina speciale. Perciò il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli oneri processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    comma 2; comma 3; comma 1 come modificato dalla legge n. 388 del 2000 e dal d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014

    La Corte distingue nettamente il comma 1 dal comma 2: il primo riguarda incarichi di ruolo o stabili entro la dotazione organica; il secondo consente assunzioni fuori organico per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva in presenza di esigenze straordinarie e nei limiti regolamentari e temporali previsti. La durata massima è quella del mandato elettivo, non il limite generale di 36 mesi.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    È norma generale sui contratti a termine nella PA, ma non si applica in via prevalente quando ricorre la disciplina speciale dell'art. 110 TUEL, salvo aspetti non incompatibili.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il superamento del limite temporale dei 36 mesi; la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto.

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte lo richiama come disciplina integrativa, evidenziando che per gli incarichi dirigenziali a termine il sistema pubblico prevede una durata minima e limiti temporali coordinati con la disciplina degli enti locali.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove e degli elementi fattuali, senza accoglimento.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla qualificazione del rapporto e alla libertà contrattuale, senza rilievo decisivo.

  • artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    Richiamati per l'interpretazione della disciplina contrattuale e regolamentare, ma la Corte fonda la decisione sulla qualificazione legale del rapporto.

  • art. 24, comma 2, l. n. 87/1953

    La Corte osserva che la questione di costituzionalità può essere proposta o riproposta in ogni stato e grado solo se rilevante e non manifestamente infondata; non costituisce autonomo motivo di cassazione idoneo a determinare l'annullamento della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'art. 110 TUEL disciplina due fattispecie distinte e non sovrapponibili: il comma 1 riguarda incarichi a tempo determinato funzionali alla copertura di posti stabili nell'organizzazione dell'ente; il comma 2 consente invece contratti fuori dotazione organica per esigenze straordinarie e specialistiche, con disciplina propria.
  • Quando una norma speciale prevede presupposti, limiti e durata del contratto a termine nella pubblica amministrazione, essa prevale sulla disciplina generale del lavoro a termine, salvo gli aspetti non incompatibili o non regolati espressamente dalla fonte speciale.
  • Per gli incarichi ex art. 110, comma 2, TUEL non è applicabile in automatico il limite ordinario dei 36 mesi, se la legge speciale collega la durata massima al mandato elettivo dell'organo politico nominante.
  • La natura subordinata del rapporto e l'inserimento nell'organizzazione dell'ente non vengono meno solo perché il contratto sia a termine e conferito per alta specializzazione; ciò non trasforma l'incarico in una mera collaborazione esterna finalizzata a obiettivi determinati.
  • La questione di legittimità costituzionale non può essere introdotta come autonomo vizio della sentenza di cassazione; inoltre, se la norma speciale disciplina correttamente il caso concreto e la censura non incide sulla decisione, la questione è irrilevante.
  • La qualificazione di un incarico come alta specializzazione può prescindere dalla titolarità di una posizione organizzativa in senso tecnico, poiché i due istituti non coincidono necessariamente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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