Cassazione Civile, Ordinanza n. 30959/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto opposizione a un'intimazione di pagamento notificata dall'ente locale per sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada, eccependo la prescrizione del credito. In primo grado l'opposizione era stata respinta per inammissibilità per asserita carenza di interesse, sul rilievo che l'ente procedente non potesse avvalersi di un titolo esecutivo formato in favore della Prefettura. In appello, il Tribunale ha confermato il rigetto ma ha modificato la motivazione: ha ritenuto che il credito risultasse coperto da sentenza passata in giudicato di rigetto delle opposizioni alle ordinanze-ingiunzione, con conseguente applicazione dell'art. 2953 c.c. e prescrizione decennale non ancora decorso. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 28 l. n. 689/1981, dell'art. 2953 c.c., dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo: (i) che non fosse stato impugnato il capo della decisione di primo grado che negava all'ente la possibilità di far valere un titolo formato dalla Prefettura; (ii) che l'art. 2953 c.c. non sarebbe applicabile a sentenze dichiarative o costitutive e, comunque, non alla sentenza che respinge l'opposizione a ordinanza-ingiunzione, perché il titolo esecutivo resterebbe l'ordinanza-ingiunzione stessa. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e in parte infondato, affermando che il rigetto con sentenza passata in giudicato dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., poiché il titolo esecutivo diventa la sentenza che ha definitivamente accertato il credito sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla pretesa mancata impugnazione del capo di primo grado per carenza di chiarezza e specificità, rilevando comunque che il Tribunale aveva correttamente affrontato nel merito il tema della prescrizione e della titolarità della pretesa. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, affermando che, in caso di rigetto con sentenza passata in giudicato dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative, opera l'art. 2953 c.c. e si applica il termine decennale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina richiamata dalla ricorrente in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative; la Corte la coordina con l'effetto del giudicato formatosi sul rigetto dell'opposizione, che trasforma il titolo e il termine prescrizionale.
Si applica quando il diritto è consacrato in una sentenza passata in giudicato; il rigetto dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione fa nascere un diritto svincolato dal titolo amministrativo originario e soggetto a prescrizione decennale.
Norma evocata nel ricorso quale base dell'opposizione all'esecuzione/intimazione di pagamento, ma non ritenuta idonea a scardinare il principio sulla conversione della prescrizione in presenza di giudicato.
Richiamato insieme alle norme sull'opposizione a sanzioni amministrative; la Corte non ne trae un esito diverso rispetto all'operatività del giudicato e dell'art. 2953 c.c.
Il motivo è dichiarato inammissibile per carenza degli elementi minimi di specificità e intelligibilità richiesti per il ricorso per cassazione.
È richiamato per affermare che l'ente locale era destinatario delle somme corrispondenti alle sanzioni elevate dalla polizia municipale e poteva intimarne il pagamento.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione le conseguenze previste dalla norma, comprese le condanne accessorie.
Applicata per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il rigetto con sentenza passata in giudicato dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione determina la conversione della prescrizione breve del credito sanzionatorio nella prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., perché il titolo esecutivo diventa la sentenza e non più l'atto amministrativo presupposto.
- L'art. 2953 c.c. non opera per la mera definitività di un atto amministrativo non opposto, ma può operare anche rispetto a provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza di condanna in senso stretto, quando il giudicato rende incontestabile l'esistenza e l'entità del credito.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, intelligibile e autosufficiente: la mera enunciazione di una doglianza senza chiara indicazione del capo impugnato e della critica mossa determina inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
- In materia di sanzioni amministrative, l'ente destinatario della relativa entrata può intimarne il pagamento anche se l'ordinanza-ingiunzione sia stata emessa da un diverso ufficio, ove il credito sia a esso sostanzialmente riferibile in base alla disciplina applicabile.
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