Cassazione Civile, Sentenza n. 5981/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 09720100094490502 per il recupero di IRPEF e addizionali relative all'anno 2006, deducendo: difetto di motivazione della cartella; mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità (avviso bonario) ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 6 legge 212/2000; non conformità della cartella al modello previsto dall'art. 25 DPR 602/1973; inesistenza o vizio della notifica (mancanza dell'atto contenuto nella raccomandata); indebita applicazione di interessi e sanzioni; vizi di motivazione delle sentenze di merito e altri profili di nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di difetto di motivazione e ha confermato che: la cartella era sufficientemente motivata (richiamo alla dichiarazione/delibera di liquidazione ai fini della motivazione nei casi di controllo automatico); non era necessaria la preventiva comunicazione bonaria in quanto il ruolo derivava da omessi versamenti risultanti dalla stessa dichiarazione (assenza di "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"); la notifica eseguita il 18 maggio 2010 a persona addetta alla casa era regolare ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 e del DM 9 aprile 2001; conseguentemente interessi e sanzioni risultano dovuti; non sono emerse nullità tali da annullare la cartella. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore di Equitalia Sud.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 36, comma secondo, n. 4
Requisito di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata conteneva la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto richiesta dalla norma e che la motivazione per relationem era ammessa purché il percorso argomentativo risultasse complessivamente comprensibile.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina del controllo automatizzato/liquidazione basata sulla dichiarazione. La Corte ha affermato che quando la iscrizione a ruolo deriva da omessi versamenti risultanti dalla stessa dichiarazione e non sussistono incertezze rilevanti, non è obbligatoria la preventiva comunicazione (avviso bonario).
Norma sul contraddittorio endoprocedimentale (avviso bonario). La Corte ha interpretato che l'obbligo dell'avviso sussiste solo se 'sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione'; in assenza di tali incertezze il mancato invio non inficia la cartella.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2
Modello della cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto che la cartella fosse conforme perché indicava il titolo della pretesa e il dettaglio degli addebiti, e quindi assolse l'onere di motivazione nei casi derivanti da controllo automatico.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Regole sulla notifica della cartella. La Corte ha confermato che la notifica a persona addetta alla casa è valida e che la mera mancanza dell'atto prodotto nel fascicolo non equivale automaticamente all'inesistenza della notifica quando la relata e le circostanze mostrano regolare consegna.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 23
Riferimento alla formazione del ruolo; la Corte ha ritenuto che il ruolo fosse stato regolarmente formato e consegnato all'agente della riscossione, escludendo il vizio di prescrizione invocato dal ricorrente.
legge n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis
Norma citata dal ricorrente ma ritenuta assorbente dalla decisione: eventuale riferimento a disposizioni procedurali non ha inciso sull'esito dato che le censure principali sono state infondate.
codice di procedura civile, art. 366, primo comma, n. 6
Regola sulle formalità del ricorso per cassazione. La Corte ha disatteso l'eccezione di inammissibilità basata su presunte omissioni, richiamando la giurisprudenza sulla valutazione dei singoli motivi.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Fattispecie di vizio di motivazione/violazione di legge come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze mosse ai sensi di questa norma.
D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (richiamato)
Indica chi è abilitato a ricevere gli invii postali; la Corte ha richiamato tale norma per confermare la validità della notifica effettuata a componente del nucleo familiare/ persona addetta alla casa.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento deriva da un controllo automatico sulla dichiarazione e riguarda omessi versamenti indicati nella stessa, non è sempre necessario inviare l'avviso bonario: l'obbligo sussiste solo quando sussistono "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
- La cartella di pagamento è adeguatamente motivata, ai fini dell'impugnazione, se richiama un atto impositivo o la dichiarazione precedente che ha determinato il quantum; nei casi di liquidazione basata sulla dichiarazione il mero richiamo può assolvere l'onere motivazionale.
- La notifica della cartella a persona addetta alla casa o a componenti del nucleo familiare è, in linea di principio, valida se conforme alle previsioni normative (art. 26 DPR 602/1973 e disposizioni ministeriali); l'assenza del testo dell'atto nel fascicolo non determina automaticamente l'inesistenza della notifica se la relata e le circostanze dimostrano la consegna.
- Il contribuente può agire sia nei confronti del concessionario della riscossione sia dell'ente impositore; il concessionario è legittimato passivamente quando il ricorso riguarda la cartella, anche se le contestazioni attengono al merito dell'imposta.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è ammissibile se dalla lettura congiunta delle decisioni di primo e secondo grado risulta un percorso argomentativo chiaro e compiuto; altrimenti la decisione può essere censurata per motivazione apparente.
- Gli interessi e le sanzioni sono dovuti quando la cartella è stata regolarmente notificata e il credito non è prescritto; questioni di prescrizione o decadenza richiedono prova della tempestività degli atti impositivi e del rispetto dei termini.
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