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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5981/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 09720100094490502 per il recupero di IRPEF e addizionali relative all'anno 2006, deducendo: difetto di motivazione della cartella; mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità (avviso bonario) ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 6 legge 212/2000; non conformità della cartella al modello previsto dall'art. 25 DPR 602/1973; inesistenza o vizio della notifica (mancanza dell'atto contenuto nella raccomandata); indebita applicazione di interessi e sanzioni; vizi di motivazione delle sentenze di merito e altri profili di nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di difetto di motivazione e ha confermato che: la cartella era sufficientemente motivata (richiamo alla dichiarazione/delibera di liquidazione ai fini della motivazione nei casi di controllo automatico); non era necessaria la preventiva comunicazione bonaria in quanto il ruolo derivava da omessi versamenti risultanti dalla stessa dichiarazione (assenza di "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"); la notifica eseguita il 18 maggio 2010 a persona addetta alla casa era regolare ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 e del DM 9 aprile 2001; conseguentemente interessi e sanzioni risultano dovuti; non sono emerse nullità tali da annullare la cartella. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore di Equitalia Sud.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 36, comma secondo, n. 4

    Requisito di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata conteneva la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto richiesta dalla norma e che la motivazione per relationem era ammessa purché il percorso argomentativo risultasse complessivamente comprensibile.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina del controllo automatizzato/liquidazione basata sulla dichiarazione. La Corte ha affermato che quando la iscrizione a ruolo deriva da omessi versamenti risultanti dalla stessa dichiarazione e non sussistono incertezze rilevanti, non è obbligatoria la preventiva comunicazione (avviso bonario).

  • legge n. 212 del 2000, art. 6

    Norma sul contraddittorio endoprocedimentale (avviso bonario). La Corte ha interpretato che l'obbligo dell'avviso sussiste solo se 'sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione'; in assenza di tali incertezze il mancato invio non inficia la cartella.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2

    Modello della cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto che la cartella fosse conforme perché indicava il titolo della pretesa e il dettaglio degli addebiti, e quindi assolse l'onere di motivazione nei casi derivanti da controllo automatico.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Regole sulla notifica della cartella. La Corte ha confermato che la notifica a persona addetta alla casa è valida e che la mera mancanza dell'atto prodotto nel fascicolo non equivale automaticamente all'inesistenza della notifica quando la relata e le circostanze mostrano regolare consegna.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 23

    Riferimento alla formazione del ruolo; la Corte ha ritenuto che il ruolo fosse stato regolarmente formato e consegnato all'agente della riscossione, escludendo il vizio di prescrizione invocato dal ricorrente.

  • legge n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis

    Norma citata dal ricorrente ma ritenuta assorbente dalla decisione: eventuale riferimento a disposizioni procedurali non ha inciso sull'esito dato che le censure principali sono state infondate.

  • codice di procedura civile, art. 366, primo comma, n. 6

    Regola sulle formalità del ricorso per cassazione. La Corte ha disatteso l'eccezione di inammissibilità basata su presunte omissioni, richiamando la giurisprudenza sulla valutazione dei singoli motivi.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Fattispecie di vizio di motivazione/violazione di legge come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze mosse ai sensi di questa norma.

  • D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (richiamato)

    Indica chi è abilitato a ricevere gli invii postali; la Corte ha richiamato tale norma per confermare la validità della notifica effettuata a componente del nucleo familiare/ persona addetta alla casa.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento deriva da un controllo automatico sulla dichiarazione e riguarda omessi versamenti indicati nella stessa, non è sempre necessario inviare l'avviso bonario: l'obbligo sussiste solo quando sussistono "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
  • La cartella di pagamento è adeguatamente motivata, ai fini dell'impugnazione, se richiama un atto impositivo o la dichiarazione precedente che ha determinato il quantum; nei casi di liquidazione basata sulla dichiarazione il mero richiamo può assolvere l'onere motivazionale.
  • La notifica della cartella a persona addetta alla casa o a componenti del nucleo familiare è, in linea di principio, valida se conforme alle previsioni normative (art. 26 DPR 602/1973 e disposizioni ministeriali); l'assenza del testo dell'atto nel fascicolo non determina automaticamente l'inesistenza della notifica se la relata e le circostanze dimostrano la consegna.
  • Il contribuente può agire sia nei confronti del concessionario della riscossione sia dell'ente impositore; il concessionario è legittimato passivamente quando il ricorso riguarda la cartella, anche se le contestazioni attengono al merito dell'imposta.
  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è ammissibile se dalla lettura congiunta delle decisioni di primo e secondo grado risulta un percorso argomentativo chiaro e compiuto; altrimenti la decisione può essere censurata per motivazione apparente.
  • Gli interessi e le sanzioni sono dovuti quando la cartella è stata regolarmente notificata e il credito non è prescritto; questioni di prescrizione o decadenza richiedono prova della tempestività degli atti impositivi e del rispetto dei termini.

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