Cassazione Civile, Sentenza n. 5982/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato il giudice di primo grado nel riconoscere la proprietà esclusiva in capo agli Stella su alcuni comodi (cisterna, forno con sottoforno e lavatoio). La ricorrente deduce cinque motivi: (1) erronea interpretazione e contraddittoria motivazione circa precedenti decisioni e documenti che avrebbero attestato la titolarità esclusiva della Riccardi; (2) violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi, con mancato rilievo di deposizioni e perizie tecniche; (3) errata valutazione della prova e applicazione delle norme sul carico della prova (art. 948 e 2697 c.c.) e mancata considerazione dell'immissione nel possesso dalla morte della dante causa; (4) errata interpretazione dei titoli di provenienza che avrebbero trasferito agli Stella la proprietà esclusiva nonostante l'opposto sostenuto dalla Riccardi; (5) errata valutazione dell'attendibilità di testimoni e della data del decesso dell'antenata, nonché mancato rilievo dell'inerzia degli Stella rispetto al possesso reclamato dalla Riccardi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze colgano in gran parte valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice del merito, non utilizzabili in sede di legittimità; ha richiamato l'inammissibilità di censure generiche e della contestazione meramente motivazionale nella misura esclusa dalla riforma del 2012. La Corte ha confermato che non è stata provata la consolidazione della nuda proprietà con il possesso materiale a favore della Riccardi, che le annotazioni manoscritte e talune deposizioni erano prive di adeguato valore probatorio, e che le sentenze precedenti non avevano accertato la proprietà esclusiva della Riccardi sui comodi. Ha quindi respinto i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 2.300 oltre accessori) e richiamando l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
Codice di procedura civile - art. 112
Richiamato nella doglianza ma non specificamente violato: la Corte segnala che il motivo deve indicare chiaramente le norme violate; contestazioni generiche risultano inammissibili.
Codice di procedura civile - art. 132
Citate dalla ricorrente tra le norme che sarebbero state violate; la Corte rileva carenza di specificità nelle censure e inammissibilità.
Codice di procedura civile - art. 156
Richiamato ma la Corte non ha rilevato errata applicazione: le doglianze non hanno dimostrato un coinvolgimento normativo decisivo.
Codice di procedura civile - art. 360 primo comma n. 3 e n.5
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma di cassazione: consente censura per violazione di norme di diritto o omissione di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto le censure in gran parte attacchi alla valutazione di fatto e quindi inammissibili.
Codice civile - art. 948
Norma sulla formalizzazione dei titoli e sulle attestazioni: la Corte ha valutato che la ricorrente non ha dimostrato adeguatamente la titolarità invocata nei titoli prodotti.
Codice civile - art. 2697
Regola il criterio della prova: la Corte ha ritenuto che il carico probatorio non sia stato assolto dalla ricorrente e che la valutazione delle prove sia riservata al giudice di merito.
Codice civile - art. 1159
Riguarda l'usucapione abbreviata per parti comuni: la Corte di merito aveva escluso l'applicazione per difetto della dimostrazione della effettiva utilizzazione richiesta dalla norma; la Cassazione non ha rilevato errore.
Codice di procedura civile - artt. 115 e 116
Norme sulla prova testimoniale e valutazione liberamente operata dal giudice; la Corte ha ribadito che l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni è rimesso al merito e non censurabile in cassazione salvo specifici profili di legge.
D.P.R. n. 115/2002 - art. 13 comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per un ulteriore versamento, ove dovuto.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere la revisione delle valutazioni di fatto e della credibilità delle prove: tali censure sono inammissibili se si limitano a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- Le doglianze in ricorso devono indicare specificamente le norme di diritto ritenute violate e le ragioni concrete dell'errore; censure generiche sulla violazione di "norme di diritto" sono inammissibili.
- Per far valere l'usucapione (compresa la forma abbreviata ex art. 1159 c.c.) è necessario provare l'effettiva e continuativa utilizzazione del bene per il periodo previsto; nei beni indivisi i requisiti sono più stringenti e la prova è decisiva.
- Annotazioni manoscritte e deposizioni di parte possono avere scarso valore probatorio se non supportate da elementi certi: è necessario dimostrare la provenienza, la datazione e la coerenza probatoria di tali elementi.
- Le statuizioni di giudicati precedenti vanno interpretate con attenzione: per far valere l'eccezione di giudicato occorre che l'oggetto e le parti siano identici e che la questione sia già stata decisa in modo sostanziale.
- Chi impugna in Cassazione deve evitare censure meramente emotive o di ampia disfatta probatoria; è più efficace concentrare il gravame su specifici profili di diritto e su eventuali violazioni procedurali formali.
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