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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5986/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gonfalone Immobiliare aveva chiesto la restituzione di una porzione del lastrico solare occupata dai convenuti e il risarcimento del danno; i convenuti avevano chiamato terzi e, in via riconvenzionale, avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione o dell'uso esclusivo del lastrico. Il Tribunale di Milano, preso atto di una transazione tra convenuti e terzi, ha dichiarato estinto il rapporto processuale con i terzi, ha respinto la domanda principale e ha accolto la riconvenzionale, dichiarando l'acquisto per usucapione a favore di Cassina. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. Gonfalone ha proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi (omesso esame di fatti decisivi relativi alla non usucapibilità per la funzione di aria e luce, presenza di dichiarazioni confessorie nel contratto di vendita, periodo di possesso utile, trattative/ipoteca/spese di manutenzione, mancata ammissione di prova testimoniale, e violazione dell'art.1146 c.c. circa l'animus possidendi degli eredi). La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili: molti censure riguardavano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non rilevabili in sede di legittimità; l'usucapione non altera le caratteristiche fisiche del bene né impedisce all'attore di chiedere il riconoscimento di eventuali servitù o di agire contro atti emulativi; la mancata riproposizione di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni è stata valutata come rinuncia; la Corte d'Appello ha fornito motivazione non apparente circa la continuità del possesso e l'animus dei successori. Il ricorso è stato rigettato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Gonfalone Immobiliare S.r.l. confermando la decisione di merito che aveva dichiarato l'acquisto per usucapione della porzione di lastrico in favore di Cassina e rigettato la domanda principale dell'attore. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, liquidate in Euro 3.700 oltre oneri di legge, e prese le misure relative al contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha ritenuto le deduzioni in gran parte questioni di fatto o valutazioni probatorie riservate al giudice di merito, e quindi non rilevabili in cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocata per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito corretta e non manifestamente illogica

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla presunta omessa ammissione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che questioni di ammissibilità e valutazione delle prove spettino al giudice di merito e che vi sia stata rinuncia per mancata riproposizione in precisazione delle conclusioni

  • art. 1146 c.c.

    Norma sull'usucapione: la Corte ha confermato che gli elementi del possesso (pubblico, pacifico, ininterrotto, ultraventennale) erano stati valutati correttamente dal giudice di merito per dichiarare l'acquisto per usucapione

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il principio sull'onere della prova: la Corte precisa che il 'fatto' rilevante ai fini di omesso esame va inteso come fatto storico rilevante e controverso

  • artt. 183, 189, 345, 292, 112 c.p.c.

    artt. 183, 189, 345, 292, 112 c.p.c.

    Norme processuali richiamate nel discutere la causa petendi, la modifica del titolo di acquisto nei diritti reali e i limiti procedurali: la Corte conferma che la causa petendi per diritti reali è il diritto stesso e non il titolo, e che la modifica del titolo non altera la domanda

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in ordine alla possibilità di corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di determinate pronunce

Massime di principio

  • L'usucapione (acquisto della proprietà per possesso ultraventennale) incide sullo status proprietario ma non modifica le caratteristiche fisiche del bene: il titolare sottostante può comunque far valere servitù o agire contro atti emulativi del proprietario usucapiente
  • Le doglianze che riguardano esclusivamente la valutazione delle prove o il convincimento del giudice di merito sono, di regola, inammissibili in cassazione e vanno esposte con estrema precisione se si vuole evidenziarne l'irrilevanza o l'incompatibilità logica
  • La causa petendi nelle azioni a tutela di diritti reali è il diritto in sé (il bene della vita) e non il titolo di acquisto: la parte può proporre in corso di causa diversi titoli (es. usucapione) senza che ciò configuri mutamento della domanda
  • La mancata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni di istanze istruttorie non accolte in primo grado può essere considerata rinuncia: per evitare la perdita del mezzo di prova è necessario reiterare le richieste processuali nei termini processuali previsti
  • La prova dell'animus possidendi dei successori può essere desunta anche da clausole contrattuali che disciplinino la continuità del possesso o da elementi che dimostrino la successione nel possesso; tali valutazioni restano di merito
  • Le questioni relative alla non usucapibilità di un bene per la sua particolare funzione (es. come fonte esclusiva di luce/aria) richiedono l'accertamento di specifiche servitù o di atti emulativi e non impediscono, di per sé, il riconoscimento dell'usucapione da parte del giudice

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