Cassazione Civile, Sentenza n. 5975/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gonfalone Immobiliare ha impugnato l'atto notarile del 22/03/2004 con cui era stata costituita a favore di Ficani una servitù di uso perpetuo ed esclusivo del lastrico di copertura, chiedendone la declaratoria di nullità o annullabilità, il rilascio del lastrico e il risarcimento dei danni per occupazione e infiltrazioni. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il contratto; la Corte d'Appello di Milano ha riformato e rigettato la domanda. Gonfalone ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, che la servitù aveva totalmente svuotato il contenuto del diritto di proprietà, che il rogito era viziato nell'individuazione del bene, e che la costituzione della servitù avrebbe impropriamente trasferito le attribuzioni tipiche della proprietà a favore della serviente. La ricorrente ha anche chiesto, in subordine, l'accertamento della servitù solo su parte del lastrico (ampliamento post 1940).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, rilevando che in un distinto ricorso era stata confermata in favore di Ficani l'acquisizione della piena proprietà del lastrico per usucapione; tale statuizione rendeva irrilevante qualsiasi pronuncia sulla nullità della servitù (principio nemini res sua servit). Poiché la pronuncia favorevole alla ricorrente non poteva produrre un risultato utile né incidere sulla situazione giuridica concreta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la parte ricorrente alle spese di lite per cassazione, liquidate in € 3.700 (oltre oneri di legge), e ha dato atto della sussistenza degli elementi per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Riferito al contenuto del diritto di proprietà e alla possibilità che una servitù ne limiti l'esercizio; la Corte ha esaminato la questione ma l'ha resa irrilevante alla luce dell'acquisto per usucapione della proprietà da parte della resistente.
Norma sulla nullità degli atti negoziali; il ricorrente invocava la nullità/annullabilità dell'atto costitutivo della servitù in base a vizio negoziale, scrutinio reso però privo di utilità dal riconoscimento della proprietà per usucapione.
Norma sulle attribuzioni del diritto di proprietà; impiegata dalla ricorrente per sostenere che la servitù avesse trasferito in pratica le attribuzioni essenziali della proprietà.
Richiamata nella contestazione della ricorrente circa la trasformazione del diritto reale minore in fatto come se fosse proprietà, tema però non approfondito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Richiesto in relazione all'omesso esame di fatto decisivo (domanda subalternativa sul lastrico ampliato post 1940); la Corte ha ritenuto la questione processualmente irrilevante per sopravvenuta acquisizione della proprietà.
Richiamato per censurare l'omessa trattazione di una specifica domanda di nullità per carente individuazione del bene; il vizio comunque non ha prodotto effetto sul giudizio di cassazione per mancanza di interesse.
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3, 4 e 5
Fondamento delle doglianze di cassazione (violazione di norme di diritto, illogicità della motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha giudicato i motivi inammissibili per carenza di interesse sostanziale data la conferma dell'usucapione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Norma procedurale richiamata rispetto all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di sussistenza dei presupposti processuali.
Principio "nemini res sua servit" (massima giurisprudenziale)
Principio applicato dalla Corte: chi è proprietario di un bene non può essere gravato da una servitù sul proprio bene; pertanto, l'acquisto della proprietà del lastrico da parte della resistente rende irrilevante la decisione sulla servitù costituita a suo favore.
Massime di principio
- Se il soggetto contro cui si agisce ha successivamente acquisito la piena proprietà del bene (es. per usucapione), una pronuncia sulla nullità di una servitù a suo favore può risultare priva di interesse e determinare l'inammissibilità del ricorso.
- L'interesse ad agire richiede la possibilità di ottenere un risultato giuridicamente utile; le impugnazioni diventano inammissibili quando l'atto giudiziario richiesto non può più produrre effetti pratici sulla situazione sostanziale.
- La costituzione di una servitù di uso perpetuo ed esclusivo può essere censurata se, di fatto, svuota il contenuto della proprietà; tuttavia la rilevanza di tale accertamento dipende dallo status di titolarità del bene al momento del giudizio.
- Prima di proporre impugnazioni è essenziale verificare altri procedimenti o pronunce riguardanti il medesimo bene (es. azioni di usucapione), perché decisioni incidenti sulla titolarità possono rendere inutili le doglianze sulle relative servitù.
- In sede di cassazione le doglianze che riguardano motivazioni di fatto o omessi esami di domande subordinate possono essere dichiarate inammissibili se il risultato pratico utile non è più conseguibile.
- Proceduralmente, occorre porre attenzione anche ai profili di contribuzione unificata ed agli oneri di soccombenza: l'esito negativo per carenza di interesse può comportare condanna alle spese e adempimenti economici aggiuntivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5981/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5982/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5986/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5989/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 5992/2024 del 06/03/2024
- Sentenza civile · 6 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 6002/2024 del 06/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →