Cassazione Civile, Ordinanza n. 09671/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2015 relativa all'anno d'imposta 2014, aveva contestato l'indicazione di un credito per imposte pagate all'estero ritenuto calcolato in violazione della disciplina di cui all'art. 165 TUIR. L'Ufficio emetteva cartella di pagamento per IRPEF per euro 113.542,50. Il contribuente impugnava la cartella e in appello la C.T.R. della Lombardia rigettava il gravame dell'Ufficio, ritenendo legittima l'indicazione del credito nella dichiarazione relativa al 2014. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 165 TUIR e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che il credito d'imposta per imposte estere dovesse essere indicato nella dichiarazione dell'anno in cui matura, e che comunque non potesse essere portato in detrazione oltre un preteso termine decadenziale; contestava inoltre la possibilità di far valere il credito senza limiti di tempo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della C.T.R. che aveva riconosciuto la legittimità dell'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione relativa all'anno 2014, pur in assenza di una specifica indicazione del credito nella dichiarazione del periodo in cui il reddito estero era maturato. La Corte ha ritenuto che l'art. 165 TUIR non preveda un termine di decadenza per l'utilizzo del credito e che, mancando una espressa disciplina decadenziale, il recupero del credito sia soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Ha altresì valorizzato l'assenza, nel sistema vigente, della previgente previsione espressa di decadenza contenuta nel vecchio art. 15 TUIR, poi abrogata. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del controllo automatizzato della dichiarazione
art. 165 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
disciplina il credito d'imposta per imposte pagate all'estero; la Corte afferma che richiede il calcolo del credito secondo le risultanze del periodo d'imposta in cui sorge, ma non prevede un termine di decadenza per la sua indicazione o fruizione
in difetto di una previsione decadenziale specifica, il credito può essere recuperato entro il termine ordinario decennale di prescrizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in quanto la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito
menzionato come disciplina previgente che espressamente prevedeva la decadenza per la richiesta della detrazione, poi abrogata nel passaggio al nuovo art. 165 TUIR
Massime di principio
- Il credito d'imposta per imposte pagate all'estero, quando riconosciuto dall'ordinamento per evitare la doppia imposizione, deve essere letto in coerenza con la disciplina interna e con eventuali obblighi internazionali, privilegiando la sostanza del diritto alla detrazione rispetto a formalismi non espressamente previsti.
- Se la normativa vigente non stabilisce espressamente un termine di decadenza per la richiesta o l'indicazione del credito d'imposta, non è possibile introdurlo in via interpretativa; in tale ipotesi opera, in via generale, il termine ordinario di prescrizione decennale.
- La mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo in cui il reddito estero è maturato non comporta, di per sé, la perdita del beneficio se il sistema non prevede un'espressa sanzione decadenziale e il credito è calcolato secondo le risultanze del periodo d'imposta di competenza.
- La previsione decadenziale contenuta nella disciplina previgente, se abrogata, non può essere automaticamente trasposta nella disciplina successiva priva di analoga clausola.
- In presenza di obblighi internazionali incondizionati diretti a evitare la doppia imposizione, l'omessa presentazione della dichiarazione o l'omessa indicazione del reddito estero non operano necessariamente come causa di decadenza dal credito d'imposta, ove il diritto sostanziale sia comunque riconoscibile secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09605/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09607/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09609/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09610/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09611/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09612/2025 del 13/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →