Cassazione Civile, Ordinanza n. 04143/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta da un avvocato nell'anno 2009. In primo grado era stata esclusa la debenza della contribuzione; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della pretesa dell'INPS ritenendo che, poiché il professionista aveva prodotto un reddito Irpef di euro 3.233,00, l'attività dovesse qualificarsi come occasionale e, quindi, non assoggettata all'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme sulla Gestione separata, sostenendo che, per un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense nei periodi anteriori alla l. n. 247/2012, l'obbligo di iscrizione e contribuzione dipende dall'esercizio abituale dell'attività professionale e non dal mero superamento o meno della soglia di reddito di 5.000 euro, che rileva solo per il lavoro autonomo occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello, perché questa aveva escluso l'obbligo contributivo basandosi esclusivamente sul reddito inferiore a euro 5.000,00, senza accertare previamente se l'attività professionale fosse svolta in forma abituale oppure occasionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Disciplina la Gestione separata; l'iscrizione/contribuzione per i professionisti va collegata ai presupposti indicati dalla giurisprudenza, non al solo dato reddituale.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla L. n. 111/2011
Richiamato dall'INPS tra le norme violate a sostegno dell'obbligo contributivo.
Richiamato quale norma sulla qualificazione del reddito di lavoro autonomo.
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
Richiamate dall'INPS nel quadro normativo relativo alla previdenza forense e ai rapporti con la Gestione separata.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con mod. dalla L. n. 326/2003
La Corte precisa che la soglia dei 5.000 euro è rilevante per il lavoro autonomo occasionale, ma non quando l'attività sia abituale.
Richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso, in relazione alla distinzione tra attività occasionali e non occasionali.
Norma sul procedimento camerale non partecipato; richiamata per la comunicazione della proposta del relatore.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia reddituale di euro 5.000,00 non è di per sé decisiva per escludere l'obbligo contributivo quando l'attività sia abituale; essa rileva invece come indice o presupposto per il lavoro autonomo occasionale.
- La qualificazione dell'attività come abituale o occasionale è un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere in via preliminare, potendo utilizzare presunzioni semplici come iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dell'attività o, in senso contrario, un reddito inferiore a euro 5.000,00, senza che alcun elemento sia da solo conclusivo.
- È censurabile la decisione di merito che faccia discendere l'esclusione dell'obbligo contributivo dal solo dato del reddito annuo, senza verificare la natura abituale o occasionale dell'attività professionale.
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