Cassazione Civile, Ordinanza n. 39679/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni 2009 e 2010, fondati su istruttoria ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e sull’assunto che il contribuente avesse portato in detrazione fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, concernenti contratti di sponsorizzazione per corse automobilistiche con prezzi ritenuti "gonfiati". La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo non provata l’inesistenza delle operazioni, valorizzando anche l’archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante delle società considerate "cartiere". L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, deducendo violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.; il secondo per violazione degli artt. 109 TUIR, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso valore indiziario alle risultanze della verifica tributaria e aveva attribuito rilievo decisivo alla sola archiviazione penale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse meramente apparente perché consentiva comunque di ricostruire il percorso logico-argomentativo del giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel considerare l’archiviazione penale come idonea, da sola, a superare gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento e nel trascurare che, in materia tributaria, la prova può fondarsi anche su presunzioni semplici e che il contribuente deve dimostrare la legittima provenienza della detrazione e l’inerenza dei costi. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato per sostenere che la sentenza sarebbe stata affetta da motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte lo richiama per affermare che la motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato per censurare l’erronea valutazione della deducibilità dei costi e del requisito di inerenza.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova in tema di operazioni inesistenti e deducibilità dei costi.
Richiamati in relazione al valore delle presunzioni semplici e agli indizi posti a base dell’accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per chiarire che nel processo tributario operano limiti probatori specifici ma sono ammesse presunzioni semplici.
Richiamato per affermare il potere-dovere del giudice tributario di valutare il materiale probatorio e il contenuto del provvedimento penale.
Richiamato per qualificare il decreto di archiviazione come provvedimento che non fa stato nel giudizio tributario.
Massime di principio
- In tema di contenzioso tributario, l’archiviazione del procedimento penale non fa stato nel giudizio fiscale e non impedisce al giudice tributario di valutare autonomamente gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento.
- Quando l’amministrazione contesta la detrazione di IVA per operazioni oggettivamente inesistenti, deve allegare elementi anche presuntivi della non reale effettuazione delle operazioni; il contribuente, per contro, deve provare la fonte legittima della detrazione o del costo e l’inerenza della spesa.
- La mera regolarità formale delle scritture contabili, delle fatture o dei pagamenti non è di per sé sufficiente a dimostrare la reale esistenza dell’operazione, perché tali dati sono facilmente simulabili in presenza di operazioni fittizie.
- Nel processo tributario il giudice non può limitarsi a recepire acriticamente gli esiti del processo penale, ma deve confrontare il contenuto del provvedimento penale con tutti gli altri elementi di prova acquisiti.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente il controllo sull’iter logico-giuridico della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
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