Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01386/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società di factoring, quale cessionaria di parte del credito maturato da una struttura sanitaria privata accreditata verso una regione e una azienda sanitaria per prestazioni ambulatoriali, di degenza e di farmaci rese negli anni 2009-2010, chiedeva il pagamento di importi residui, interessi moratori e maggior danno. In primo grado il tribunale riconosceva solo in parte la domanda: riteneva legittimata passivamente la sola regione, detraeva dal credito alcune somme per prestazioni extra budget e per prestazioni ritenute inappropriate a seguito di controlli automatici, e liquidava il residuo con interessi legali, escludendo il d.lgs. 231/2002. In appello venivano rigettati sia l’appello principale della regione sia l’incidentale della cessionaria. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla prova, sulla compensazione e sull’onere probatorio, sostenendo che il controcredito regionale non fosse provato e non potesse farsi luogo a compensazione impropria; 2) violazione delle norme sulla disapplicazione degli atti amministrativi e sul riparto di giurisdizione, assumendo che la delibera regionale sui tetti di spesa fosse illegittima e che la controversia rientrasse nella cognizione del giudice ordinario; 3) violazione dell’art. 1193 c.c. in tema di imputazione dei pagamenti, contestando che i versamenti regionali fossero riferiti alle prestazioni del mese indicato nei mandati; 4) violazione del d.lgs. 231/2002, sostenendo che dovessero applicarsi gli interessi commerciali più favorevoli per effetto di accordi successivi tra le parti. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la compensazione impropria, dichiarabile d’ufficio perché i crediti nascevano dal medesimo rapporto; ha escluso la disapplicazione della delibera regionale, trattandosi di atto costitutivo di un fatto impeditivo della pretesa da impugnare e non disapplicare; ha dichiarato inammissibile la censura sull’imputazione dei pagamenti perché diretta a rivalutare il merito; ha dichiarato inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo sugli interessi ex d.lgs. 231/2002. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato integralmente la decisione di merito e ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha stabilito che il controcredito regionale poteva essere opposto in compensazione impropria perché derivante dallo stesso rapporto di accreditamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie, con accertamento officioso sulla base degli atti di causa; che la delibera regionale sui tetti e sugli abbattimenti non era suscettibile di mera disapplicazione nel giudizio promosso dal creditore, ma richiedeva impugnazione perché costituiva fatto impeditivo diretto della pretesa; che la censura sull’imputazione dei pagamenti era una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e quindi inammissibile; che il motivo sugli interessi ex d.lgs. 231/2002 era troppo generico e non autosufficiente. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite a entrambe le controricorrenti e, se dovuto, a versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta in parte inammissibile perché mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il regime legale di valutazione della prova; non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di eccezioni e contestazioni sulla prova del controcredito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è stata respinta perché la prova del controcredito e della compensazione è stata ritenuta raggiunta sulla base degli atti di causa.

  • artt. 1241 c.c., 1242 c.c., 1243 c.c., 1248 c.c.

    Richiamati per sostenere l'inapplicabilità della compensazione; la Corte ha ribadito che la compensazione impropria segue regole diverse da quella propria.

  • art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Richiamato in relazione alla disapplicazione dell'atto amministrativo e al riparto di giurisdizione.

  • artt. 3 e 4 D.M. 15 aprile 1994

    Richiamati dalla ricorrente sulla disciplina delle prestazioni sanitarie e della remunerazione.

  • artt. 2, 5, 8-sexies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamati per la disciplina del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Invocati per l'interpretazione degli atti amministrativi e dei mandati di pagamento.

  • art. 1193 c.c.

    Le norme sull'imputazione dei pagamenti sono state considerate suppletive rispetto alla volontà del debitore; l'accertamento di merito della volontà e della riferibilità dei pagamenti è incensurabile se motivato.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 11

    La censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo stati specificamente allegati nei giudizi di merito i presupposti negoziali per la sua applicazione.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel motivo sugli interessi per sostenere la natura contrattuale di accordi successivi, ma la censura è stata reputata nuova e non autosufficiente.

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando crediti e debiti derivano dal medesimo rapporto sostanziale, il giudice può procedere d'ufficio alla compensazione impropria come mera operazione contabile, senza necessità di un'eccezione di parte o di domanda riconvenzionale, purché i fatti rilevanti risultino tempestivamente acquisiti al processo.
  • La compensazione impropria si distingue dalla compensazione propria perché non richiede l'applicazione rigida del regime delle eccezioni e delle decadenze previsto per l'art. 1241 c.c. e seguenti; ciò che conta è l'accertamento delle reciproche poste del medesimo rapporto.
  • L'atto amministrativo che costituisce fatto impeditivo diretto della pretesa creditoria non è normalmente soggetto a mera disapplicazione nel giudizio ordinario promosso contro la pubblica amministrazione: in tale ipotesi il privato deve impugnarlo, poiché la sua posizione è di interesse legittimo.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è inammissibile quando si risolve in una critica alla valutazione del merito delle prove, non essendo consentito in cassazione sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
  • Le regole sull'imputazione legale dei pagamenti hanno natura suppletiva rispetto alla volontà del debitore; se il giudice di merito accerta in modo logico e motivato la riferibilità del pagamento a una determinata obbligazione, tale accertamento non è rivalutabile in cassazione.
  • La deduzione in cassazione di un diritto fondato su accordi o documenti già prodotti richiede specifica allegazione del loro contenuto e della loro decisiva rilevanza: in difetto, il motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneInadempimentoProveGiurisdizioneImpugnazioni
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.