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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02510/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso del consorzio, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il risarcimento in favore del proprietario del fondo agricolo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di fondo agricolo agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti da una coltivazione ad agrumeto, mandorleto e oliveto, asseritamente provocati dallo sversamento di acque provenienti dai canali di scolo dell'autostrada realizzata e gestita dal consorzio convenuto, canali che sarebbero rimasti incompleti. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per difetto di prova, ritenendo non dimostrato il progetto e l'asserito errore progettuale. In appello, invece, la domanda veniva accolta e il consorzio veniva condannato al risarcimento di una somma ridotta equitativamente. Il consorzio ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, perché i motivi sarebbero stati generici; 2) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per mancata individuazione del corretto titolo di responsabilità e per mancata verifica di colpa e nesso causale; 3) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e omesso esame, perché la Corte territoriale avrebbe trascurato parti della CTU che attribuivano il danno anche alla condotta del danneggiato, alla conformazione del terreno e a precipitazioni eccezionali; 4) omesso esame di fatto decisivo sulla quantificazione del danno, sostenendosi che il ripristino del fondo riguardasse solo una parte della superficie. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo il primo nuovo rispetto alle difese svolte in appello e comunque non correlato alla motivazione impugnata; i secondi e terzi non confrontati con la ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva ritenuto comunque accertata la responsabilità del consorzio sulla base delle CTU; il quarto infondato perché la Corte d'appello aveva motivato la quantificazione del danno e la riduzione equitativa, considerando sia la superficie effettivamente ripristinata sia il concorso di fattori autonomi di saturazione del fondo. La Cassazione ha quindi confermato la condanna del consorzio alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello, se proposta in cassazione in termini diversi da quelli dedotti nei gradi di merito, introduce una questione nuova e quindi non può essere esaminata; inoltre il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La censura per violazione di legge deve investire la reale motivazione della sentenza impugnata e non può tradursi in una nuova valutazione del merito o in una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione del fatto storico decisivo, del dato da cui risulti, del come e del quando sia stato discusso tra le parti; non basta contestare il convincimento espresso dal giudice sulla base della CTU.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto fondato su CTU deve indicare specificamente i passaggi dell'elaborato e i dati processuali rilevanti, senza limitarsi a contrapporre la propria lettura delle risultanze tecniche.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede colpa o negligenza e nesso causale, ma la censura che la invochi deve misurarsi con gli accertamenti di merito già compiuti e non può risolversi in una richiesta di riesame del fatto.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia può essere richiamata come possibile titolo alternativo, ma nel caso deciso la Corte di merito ha ritenuto comunque provato il nesso tra opera autostradale e danno, prescindendo dall'esatta qualificazione del titolo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile introdurre una nuova eccezione di inammissibilità o una diversa prospettazione del thema decidendum rispetto a quella dedotta nei gradi di merito, salvo questioni rilevabili d'ufficio e già ricomprese nel dibattito fattuale-processuale.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge o per vizio motivazionale deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non attacca il passaggio decisivo della motivazione, il motivo è infondato o inammissibile.
  • La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente un riesame del merito né una diversa lettura delle risultanze tecniche; occorre indicare con precisione il fatto storico decisivo, il dato che lo prova e la sua effettiva discussione processuale.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulle risultanze di una CTU, in cassazione non basta contrapporre una lettura alternativa della consulenza: è necessario indicare specificamente quali passaggi dell'elaborato sarebbero stati trascurati e perché essi sarebbero decisivi.
  • Ai fini della responsabilità per danni da opere o beni, il giudice può valorizzare gli accertamenti tecnici che ricostruiscono il nesso causale tra la realizzazione o gestione dell'opera e l'evento dannoso, eventualmente tenendo conto anche di concause e procedendo a riduzioni equitative del danno.
  • La quantificazione del danno, quando sorretta da adeguata motivazione e da supporto tecnico, non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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