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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14709/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per ICI 2011 e IMU 2012-2014 emessi in relazione a un fabbricato-capannone sito nel territorio comunale e accatastato in categoria D/7. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che terreni e fabbricati fossero stati in uso a imprenditore agricolo e che, quindi, la ruralità risultasse provata, con conseguente esclusione del tributo, al di là del classamento formale. Il Comune ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 13, l. 208/2015 e 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993, sostenendo che, ai fini dell’esenzione ICI/IMU per fabbricati rurali strumentali, è निर्णisiva la classificazione catastale del bene e non la mera utilizzazione agricola concreta; ha inoltre evidenziato che l’istanza di ruralità era stata presentata tardivamente e comunque respinta per mancanza dei requisiti, essendo il capannone destinato ad attività artigianale e classificato D/7, categoria incompatibile con il riconoscimento della ruralità in mancanza di apposita variazione catastale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata limitatamente al fabbricato accatastato in categoria D/7. Ha ribadito che, per il riconoscimento della ruralità fiscalmente rilevante ai fini ICI/IMU, è decisiva la classificazione catastale del fabbricato nelle categorie previste dalla disciplina (in particolare A/6 o D/10, con le relative procedure di variazione/annotazione), mentre la sola concreta strumentalità all’attività agricola non basta se il bene resta iscritto in diversa categoria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l’originario ricorso della contribuente per la parte relativa al fabbricato D/7. Le spese di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per censurare l’erronea applicazione della disciplina sulla ruralità catastale e sull’assoggettamento a ICI/IMU.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 1, comma 13, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non decisiva nel caso di fabbricato accatastato D/7, essendo la disciplina riferita dal ricorrente a fattispecie diverse e comunque subordinata al corretto classamento catastale.

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557

    La ruralità dei fabbricati strumentali all’attività agricola presuppone il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina e, nella ricostruzione della Corte, la classificazione catastale conforme è condizione imprescindibile per il beneficio fiscale.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992

    È la disposizione che, come interpretata dalla giurisprudenza richiamata, esclude l’ICI per gli immobili rurali classificati come tali nel catasto.

  • art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207 del 2008

    È richiamato come norma interpretativa che ha confermato il rilievo del classamento catastale ai fini dell’assoggettamento o meno all’ICI.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70 del 2011

    Ha attribuito ai contribuenti la facoltà di chiedere la variazione catastale per ottenere il riconoscimento della ruralità.

  • art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201 del 2011

    Ha disciplinato gli effetti delle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità.

  • art. 1, d.m. 26 luglio 2012

    Ha previsto il classamento ordinario dei fabbricati rurali e l’annotazione della ruralità negli atti catastali, con applicazione delle regole di cui all’art. 9 d.l. 557/1993.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102 del 2013

    È stata richiamata come norma di interpretazione autentica che fa decorrere gli effetti della variazione catastale ai fini della ruralità dal quinto anno antecedente alla domanda.

  • art. 1, comma 2, l. n. 212 del 2000

    Richiamato nel testo della norma interpretativa, per collegare la disciplina della ruralità ai principi dello statuto del contribuente.

Massime di principio

  • In materia di ICI e IMU sui fabbricati rurali, il riconoscimento del beneficio fiscale non dipende dalla sola utilizzazione concreta del bene in attività agricola, ma richiede il corretto inquadramento catastale secondo la disciplina speciale.
  • Se il fabbricato è iscritto in una categoria catastale diversa da quelle previste per la ruralità fiscale, il contribuente che invoca l’esenzione deve impugnare il classamento; in difetto, il bene resta assoggettato all’imposta.
  • La procedura di variazione o annotazione catastale introdotta dalle norme speciali è il canale tipico per ottenere, anche con effetti retroattivi nei limiti di legge, il riconoscimento della ruralità.
  • La circolare amministrativa non può prevalere sulla disciplina normativa e sul classamento catastale quando si tratta di stabilire l’assoggettamento a imposta di un fabbricato.
  • Quando la causa verte esclusivamente sulla qualificazione catastale del bene e gli accertamenti di fatto sono già compiuti, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio.
  • La sola strumentalità agricola del bene non è sufficiente a superare un classamento catastale incompatibile con la ruralità, se non risulta attivata o perfezionata la procedura prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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