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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18525/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta molti anni dopo, di un'iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario della riscossione su immobili del contribuente. In primo grado il ricorso fu dichiarato tardivo; in appello la contribuente ottenne riforma della decisione. La società di riscossione ricorse per cassazione deducendo: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità/tardività del ricorso rispetto alla comunicazione notificata il 2 marzo 2006; (2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la CTR riformato la decisione senza spiegare perché il ricorso dovesse ritenersi ammissibile; (3) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per difetto di specificità dell'appello, poiché non si sarebbe confrontato con la statuizione di tardività resa dal primo giudice. La contribuente resistette sostenendo che la comunicazione successiva all'iscrizione ipotecaria sarebbe atto non previsto dall'ordinamento e che, comunque, vi erano profili di invalidità della notificazione e violazione dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società di riscossione. Ha affermato che, in materia tributaria, la mancata impugnazione del preavviso di ipoteca non preclude l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, ma il termine per ricorrere decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione; ha però ritenuto fondati i primi due motivi sul piano processuale, perché la CTR non aveva affrontato la preliminare statuizione di tardività resa dalla CTP. Decidendo nel merito, la Cassazione ha dichiarato inammissibile l'appello della contribuente per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992, con consolidamento della decisione di primo grado e condanna della contribuente alle spese dei gradi di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente/inesistente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a spiegare le ragioni della decisione; la mera riforma senza confronto con la ratio di primo grado integra vizio denunciabile

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    l'appello nel processo tributario deve essere specifico e deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di primo grado non basta se non incide sulla ratio decidendi

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    l'iscrizione ipotecaria è atto impugnabile nel contenzioso tributario; il mancato ricorso contro il preavviso non costituisce preclusione all'impugnazione dell'atto successivo

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    il termine di 60 giorni per impugnare decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, quale atto che rende conoscibile la pretesa e avvia il termine di decadenza

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    si tratta della disposizione relativa all'iscrizione ipotecaria sugli immobili nell'ambito della riscossione

  • art. 6 Statuto del contribuente

    l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente; la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria è funzionale a tale conoscenza

  • art. 17 Statuto del contribuente

    la disciplina dello Statuto si applica anche ai concessionari e ai soggetti incaricati di attività di riscossione dei tributi

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dell'appello, essendo eccezionale, va interpretata restrittivamente

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, pur se non espressamente elencato tra gli atti impugnabili, può essere autonomamente contestato, ma la sua mancata impugnazione non impedisce di impugnare l'iscrizione ipotecaria successiva.
  • Il termine per impugnare l'iscrizione ipotecaria decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione, che svolge la funzione di rendere legalmente conoscibile l'atto al contribuente.
  • Il vizio derivante dall'omesso preavviso di ipoteca deve essere dedotto con l'impugnazione tempestiva dell'iscrizione ipotecaria; non può fondare una tardività dell'impugnazione per il solo fatto che il preavviso non sia stato contestato.
  • Nel processo tributario l'appello è specifico solo se si confronta con la ratio decidendi della sentenza di primo grado; la semplice riproposizione delle difese originarie non basta quando il primo giudice abbia deciso su una questione preliminare di rito.
  • La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va applicata in modo restrittivo, ma richiede comunque un dissenso intellegibile e univoco rispetto alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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