Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22002/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di cartelle esattoriali emesse per omesso versamento di contributi consortili relativi alle annualità 2005-2006. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; l’appello del consorzio era stato rigettato dalla CTR Calabria. In cassazione il consorzio ha proposto quattro motivi: (1) omessa pronuncia sull’eccezione di interruzione della prescrizione per effetto di una richiesta di pagamento prodotta in giudizio; (2) violazione di norme sulla motivazione degli atti amministrativi e della cartella, sostenendo che la cartella fosse adeguatamente motivata perché indicava particelle, classi, superfici e tariffe; (3) violazione della norma regionale calabrese che prevedeva il pagamento dei contributi per spese di funzionamento del consorzio indipendentemente dal beneficio fondiario, lamentando che la CTR avesse di fatto disapplicato tale disciplina; (4) ulteriore violazione della medesima norma regionale, per avere il giudice d’appello ritenuto necessaria la sussistenza di un piano annuale di riparto e di un beneficio, condizioni che il consorzio assumeva non richieste dalla legge per i contributi destinati alle spese di funzionamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato, in astratto, il secondo motivo sulla motivazione della cartella, richiamando un precedente tra le stesse parti e affermando che l’atto era sufficientemente motivato perché riportava i dati necessari al controllo dell’imposizione. Tuttavia il rigetto dell’impugnazione è dipeso dal fatto che la sentenza di merito si reggeva su più rationes decidendi autonome; in particolare, i motivi terzo e quarto sono stati ritenuti infondati perché la disciplina regionale doveva essere letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018, che ha dichiarato illegittimo l’assoggettamento al contributo indipendentemente dal beneficio fondiario e ha imposto che il contributo consortile presupponga un beneficio concreto per gli immobili. Poiché tale pronuncia si applicava immediatamente al rapporto pendente, la decisione della CTR è risultata conforme al diritto vigente come modificato dalla Consulta. Il primo motivo è stato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza della pronuncia costituzionale in corso di giudizio. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio dedotto per omessa decisione sull’eccezione di interruzione della prescrizione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    è invocato per censurare la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è invocato per le censure di violazione di legge sostanziale in tema di contributi consortili.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell’atto amministrativo/tributario.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 32/2001

    richiamato dal ricorrente a sostegno della sufficienza motivazionale della cartella.

  • art. 12 D.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente in materia di contenuto della cartella esattoriale.

  • D.M. 3 settembre 1999, n. 321

    richiamato dal ricorrente per la disciplina della cartella di pagamento.

  • art. 23 L. Regione Calabria n. 11/2003

    norma regionale oggetto di censura; la Corte ne ricostruisce la portata alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale e della successiva modifica legislativa.

  • art. 24 L. Regione Calabria n. 11/2003

    richiamato quale norma che disciplina i piani di classifica approvati secondo i criteri di contribuenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 119 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale violato dalla norma regionale che scollegava il contributo dal beneficio fondiario.

  • art. 53 Cost.

    richiamato come fondamento della capacità contributiva richiesta per giustificare l’imposizione consortile.

  • sentenza Corte cost. n. 188/2018

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale calabrese nella parte in cui prevedeva il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario, imponendo che il contributo sia dovuto in presenza di un beneficio concreto.

  • L. Regione Calabria n. 13/2017

    richiamata come intervento legislativo successivo che ha adeguato la disciplina regionale per il futuro, prevedendo il contributo in presenza di un beneficio derivante dagli immobili.

Massime di principio

  • La cartella esattoriale relativa a contributi consortili è sufficientemente motivata quando indica gli elementi essenziali dell’imposizione, come particelle, classi, superfici e tariffe, in modo da consentire al destinatario il controllo sulla pretesa.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; la mancata impugnazione di una sola di esse rende il gravame inammissibile o comunque non idoneo a determinare la cassazione della decisione.
  • Il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria e presuppone la sussistenza di un beneficio concreto e non meramente astratto per l’immobile ricompreso nel perimetro di contribuenza; non è legittimo ancorarne la debenza al solo dato spaziale dell’inclusione nel comprensorio.
  • Una disciplina regionale che imponga contributi di bonifica indipendentemente dal beneficio fondiario viola i principi di cui agli artt. 119 e 53 Cost., perché trasforma il contributo di scopo in un tributo regionale proprio privo del necessario collegamento con la capacità contributiva.
  • La pronuncia di illegittimità costituzionale che elimina il requisito dell’indipendenza dal beneficio fondiario si applica immediatamente ai rapporti pendenti, incidendo anche sui giudizi in corso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.