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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38038/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento relativo all'IRES per il periodo 11.10.2005-30.6.2006, contestando la deducibilita' di oneri finanziari per Euro 946.566,00 relativi a un'operazione di stock lending. L'amministrazione riteneva che l'operazione fosse solo apparente (esecuzione cartolare, senza trasferimento di somme né esercizio dei diritti patrimoniali), priva di vera alea e finalizzata esclusivamente ad ottenere un indebito vantaggio fiscale; i giudici di primo e secondo grado aderivano a tali rilievi. In Cassazione la Delta Uno impugnava la sentenza della CTR denunciando motivazione apparente/nulla e violazioni delle norme che disciplinano la motivazione degli atti impositivi e il diritto di difesa

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della CTR contenesse una motivazione sintetica ma congrua, avendo analizzato l'avviso di accertamento e i rilievi della CTP e avendo indicato perché il contratto non appariva aleatorio e quale fosse la causa reale dell'operazione (vantaggio fiscale). I motivi relativi alla presunta carenza/mancanza di motivazione dell'atto impositivo sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la ricorrente non ha contestato analiticamente la valutazione di merito né indicato quale causa lecita avrebbe giustificato l'operazione. Il ricorso e' stato quindi rigettato; la ricorrente e' condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità per complessivi Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito, e al pagamento degli oneri contributivi previsti

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    I motivi di cassazione sono stati esaminati nei limiti di legge: il motivo fondato sull'n.4 e' stato rigettato sul merito; i motivi ai sensi dell'n.3 sono stati ritenuti inammissibili per mancata impugnazione analitica della decisione di merito

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamata dalla ricorrente con riferimento alla motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione in quanto la CTR ha analiticamente considerato i rilievi e fornito una motivazione sintetica ma comprensibile

  • art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    art. 7, legge n. 212/2000

    La ricorrente lamentava violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tali profili non fossero correttamente svolti in Cassazione dalla ricorrente, che non ha contestato analiticamente le valutazioni di merito

  • art. 3 legge n. 241/1990

    art. 3, legge n. 241/1990

    Richiamato in relazione ai principi generali di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione; la Corte non ha riscontrato una violazione tale da invalidare la motivazione dell'accertamento o della decisione di merito

  • art. 111 Cost.

    art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine al diritto alla motivazione; la Corte ha ritenuto che il principio costituzionale non fosse stato violato dalla decisione impugnata

  • Cass. sez. V, 12.5.2017, n. 11872

    massima citata nella motivazione

    Precedente giurisprudenziale relativo alla qualificazione delle stock lending agreement come contratti atipici e alla necessita' di valutare la liceita' dell'interesse perseguito; utilizzato per inquadrare la natura dell'operazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Normativa sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 36 TUIR (richiamato dalla ricorrente)

    art. 36, secondo comma, TUIR (richiamato nel ricorso)

    La ricorrente invocava una violazione di questa norma correlata alla motivazione; la Corte non ha ritenuto che sussistesse una violazione tale da rendere la motivazione nulla

Massime di principio

  • Le operazioni di stock lending sono contratti atipici la cui validita' dipende dalla reale causa e dall'alea: se manca una reale alea o il rischio e i benefici restano immutati, l'operazione puo' essere qualificata come apparenza o priva di causa lecita
  • In materia tributaria l'Amministrazione e i giudici possono guardare alla realta' economica sostanziale piuttosto che alla mera forma cartolare; operazioni senza trasferimento di rischi o benefici sono fortemente scrutinabili
  • Chi contesta un accertamento e la decisione di merito deve in Cassazione fornire contestazioni analitiche e specifiche alla motivazione di merito: censure generiche o non dettagliate sono spesso considerate inammissibili
  • Una motivazione giudiziale sintetica ma comprensibile che spiega la valutazione degli elementi puo' essere sufficiente a superare la censura di motivazione apparente
  • Per ottenere il riconoscimento della deducibilita' di costi in operazioni complesse il contribuente deve dimostrare la causa economica lecita e l'esistenza di una alea o di utilita' commerciale effettiva, non meramente fiscale
  • In caso di soccombenza il contribuente puo' essere condannato alle spese di lite e agli oneri connessi (contributo unificato, doppio contributo), percio' valutare il profilo processuale prima di proporre ricorso in Cassazione

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