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Sentenza

Sentenza del 12/01/2021 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Massima n. 19/2021 ACCERTAMENTO - Controllo automatizzato ex 36 bis - Cartella di pagamento - Comunicazione di irregolarità cd. "avviso bonario" - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 10020200000499369000 (notificata il 24.01.2020) relativa a IRAP, IRPEF e IVA anno 2012 per omissione dell'invio dell'atto prodromico (cd. "avviso bonario") previsto dall'art. 36‑bis DPR n.600/1973 comma 3; eccezioni ulteriori di decadenza del potere impositivo ex art.25 DPR n.602/1973, art.43 DPR n.600/1973 e art.57 DPR n.633/1972 e di prescrizione del credito erariale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che l'omessa comunicazione dell'esito della liquidazione (avviso bonario) non comporta la nullità della cartella poiché la norma non prevede sanzione di nullità per l'inadempimento e l'adempimento ha funzione di orientare il comportamento futuro del contribuente, non rientrando nel perimetro del diritto di difesa/contraddittorio che incide sull'atto impositivo. La Corte ha altresì affermato che il contraddittorio endo‑procedimentale previsto dall'art.6, comma 5, della legge n.212/2000 è richiesto solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non nel caso di controllo documentale tipico dell'art.36‑bis. È stato anche dichiarato rispettato il termine decadenziale di notifica previsto dall'art.25 DPR n.602/1973 (considerando la presentazione integrativa del 28.04.2017 e il termine ultimo 31.12.2020) e infondata l'eccezione di prescrizione, applicandosi il termine ordinario decennale ex art.2946 c.c. Le spese sono a carico del ricorrente ai sensi dell'art.91 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 36‑bis DPR 29 settembre 1973 n.600

    La comunicazione dell'esito della liquidazione (avviso bonario) ha funzione informativa e preventiva per il contribuente; la norma non prevede la nullità dell'atto per la sua omissione, pertanto l'omessa comunicazione non invalida la cartella di pagamento.

  • art. 54‑bis DPR 26 ottobre 1972 n.633

    Analogamente all'art.36‑bis, la comunicazione prevista per l'IVA non comporta sanzione di nullità se omessa; ha funzione orientativa e non incide sul diritto di difesa rispetto alla cartella.

  • art. 6 legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contraddittorio endo‑procedimentale è imposto solo quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che richiedono un chiarimento prima dell'atto impositivo; non è applicabile ai controlli documentali meramente confrontabili con i dati dichiarati (es. 36‑bis).

  • art. 25 DPR 29 settembre 1973 n.602

    Stabilisce i termini decadenziali di notifica della cartella esattoriale; nel caso concreto la notifica è avvenuta entro il termine applicabile calcolato in relazione alla data di presentazione delle dichiarazioni integrative (28.04.2017).

  • art. 43 DPR 29 settembre 1973 n.600

    Richiamato nella contestazione originaria in relazione a profili di decadenza del potere impositivo, ma la Commissione ha ritenuto che non si applicasse per i ruoli 36‑bis oggetto della vicenda.

  • art. 57 DPR 26 ottobre 1972 n.633

    Richiamato nella contestazione originaria in relazione a profili di decadenza per imposta sul valore aggiunto; non ha prodotto l'annullamento della cartella nel caso concreto.

  • art. 2946 cod. civ.

    La Commissione ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione per il credito tributario in questione, escludendo la prescrizione invocata dal ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio sono state liquidate a carico della parte soccombente, conformemente alla regola generale sulla soccombenza.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione dell'esito della liquidazione prevista dall'art.36‑bis ("avviso bonario") non determina, di per sé, la nullità della cartella di pagamento perché la norma non prevede una sanzione di nullità: si tratta di un adempimento informativo/preventivo volto a orientare il comportamento futuro del contribuente.
  • Il contraddittorio endo‑procedimentale ex art.6, comma 5, L.212/2000 è obbligatorio solo quando sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione che richiedono chiarimenti prima di procedere all'atto impositivo; non è richiesto per i controlli meramente documentali tipici dell'art.36‑bis.
  • Per i ruoli derivanti da liquidazioni ex art.36‑bis occorre verificare correttamente la natura del ruolo (36‑bis vs 36‑ter) perché l'obbligo di richieste documentali preventive e il relativo regime possono differire.
  • Le eccezioni procedurali basate esclusivamente sull'omissione dell'avviso bonario sono deboli: per impugnare con successo è preferibile dimostrare vizi sostanziali dell'accertamento, errori di calcolo, mancata osservanza dei termini decadenziali o specifiche violazioni procedurali previste dalla legge.
  • I termini decadenziali e prescrizionali vanno calcolati in relazione alle date effettive di presentazione delle dichiarazioni o integrazioni; la verifica formale del rispetto dei termini (es. art.25 DPR 602/1973) è cruciale nella difesa.
  • In presenza di omissioni non previste come causa di nullità, il contribuente dovrebbe valutare ulteriori rimedi: richiesta di accesso agli atti, ricostruzione documentale, eventuale impugnazione per vizi della motivazione o errori materiali, o istanza di autotutela se emergono elementi nuovi.

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