Sentenza del 12/01/2021 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 19/2021 ACCERTAMENTO - Controllo automatizzato ex 36 bis - Cartella di pagamento - Comunicazione di irregolarità cd. "avviso bonario" - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 10020200000499369000 (notificata il 24.01.2020) relativa a IRAP, IRPEF e IVA anno 2012 per omissione dell'invio dell'atto prodromico (cd. "avviso bonario") previsto dall'art. 36‑bis DPR n.600/1973 comma 3; eccezioni ulteriori di decadenza del potere impositivo ex art.25 DPR n.602/1973, art.43 DPR n.600/1973 e art.57 DPR n.633/1972 e di prescrizione del credito erariale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che l'omessa comunicazione dell'esito della liquidazione (avviso bonario) non comporta la nullità della cartella poiché la norma non prevede sanzione di nullità per l'inadempimento e l'adempimento ha funzione di orientare il comportamento futuro del contribuente, non rientrando nel perimetro del diritto di difesa/contraddittorio che incide sull'atto impositivo. La Corte ha altresì affermato che il contraddittorio endo‑procedimentale previsto dall'art.6, comma 5, della legge n.212/2000 è richiesto solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non nel caso di controllo documentale tipico dell'art.36‑bis. È stato anche dichiarato rispettato il termine decadenziale di notifica previsto dall'art.25 DPR n.602/1973 (considerando la presentazione integrativa del 28.04.2017 e il termine ultimo 31.12.2020) e infondata l'eccezione di prescrizione, applicandosi il termine ordinario decennale ex art.2946 c.c. Le spese sono a carico del ricorrente ai sensi dell'art.91 c.p.c.
Norme richiamate
art. 36‑bis DPR 29 settembre 1973 n.600
La comunicazione dell'esito della liquidazione (avviso bonario) ha funzione informativa e preventiva per il contribuente; la norma non prevede la nullità dell'atto per la sua omissione, pertanto l'omessa comunicazione non invalida la cartella di pagamento.
art. 54‑bis DPR 26 ottobre 1972 n.633
Analogamente all'art.36‑bis, la comunicazione prevista per l'IVA non comporta sanzione di nullità se omessa; ha funzione orientativa e non incide sul diritto di difesa rispetto alla cartella.
art. 6 legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contraddittorio endo‑procedimentale è imposto solo quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che richiedono un chiarimento prima dell'atto impositivo; non è applicabile ai controlli documentali meramente confrontabili con i dati dichiarati (es. 36‑bis).
art. 25 DPR 29 settembre 1973 n.602
Stabilisce i termini decadenziali di notifica della cartella esattoriale; nel caso concreto la notifica è avvenuta entro il termine applicabile calcolato in relazione alla data di presentazione delle dichiarazioni integrative (28.04.2017).
art. 43 DPR 29 settembre 1973 n.600
Richiamato nella contestazione originaria in relazione a profili di decadenza del potere impositivo, ma la Commissione ha ritenuto che non si applicasse per i ruoli 36‑bis oggetto della vicenda.
art. 57 DPR 26 ottobre 1972 n.633
Richiamato nella contestazione originaria in relazione a profili di decadenza per imposta sul valore aggiunto; non ha prodotto l'annullamento della cartella nel caso concreto.
La Commissione ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione per il credito tributario in questione, escludendo la prescrizione invocata dal ricorrente.
Le spese del giudizio sono state liquidate a carico della parte soccombente, conformemente alla regola generale sulla soccombenza.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione dell'esito della liquidazione prevista dall'art.36‑bis ("avviso bonario") non determina, di per sé, la nullità della cartella di pagamento perché la norma non prevede una sanzione di nullità: si tratta di un adempimento informativo/preventivo volto a orientare il comportamento futuro del contribuente.
- Il contraddittorio endo‑procedimentale ex art.6, comma 5, L.212/2000 è obbligatorio solo quando sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione che richiedono chiarimenti prima di procedere all'atto impositivo; non è richiesto per i controlli meramente documentali tipici dell'art.36‑bis.
- Per i ruoli derivanti da liquidazioni ex art.36‑bis occorre verificare correttamente la natura del ruolo (36‑bis vs 36‑ter) perché l'obbligo di richieste documentali preventive e il relativo regime possono differire.
- Le eccezioni procedurali basate esclusivamente sull'omissione dell'avviso bonario sono deboli: per impugnare con successo è preferibile dimostrare vizi sostanziali dell'accertamento, errori di calcolo, mancata osservanza dei termini decadenziali o specifiche violazioni procedurali previste dalla legge.
- I termini decadenziali e prescrizionali vanno calcolati in relazione alle date effettive di presentazione delle dichiarazioni o integrazioni; la verifica formale del rispetto dei termini (es. art.25 DPR 602/1973) è cruciale nella difesa.
- In presenza di omissioni non previste come causa di nullità, il contribuente dovrebbe valutare ulteriori rimedi: richiesta di accesso agli atti, ricostruzione documentale, eventuale impugnazione per vizi della motivazione o errori materiali, o istanza di autotutela se emergono elementi nuovi.
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