Sentenza del 12/01/2021 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Padova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU anni 2015 e 2016 per mancato versamento relativo a un immobile concesso in locazione finanziaria; la società ricorrente sostiene che, essendo il contratto formalmente risolto ma non essendovi stata la riconsegna materiale dell'immobile da parte dell'utilizzatore, la soggettività passiva IMU doveva rimanere a carico dell'utilizzatore fino alla riconsegna (richiamando la sentenza Cass. n. 19166/2019 e le istruzioni ministeriali D.M. 30/10/2012 e la legge di stabilità 2014), pertanto gli avvisi emessi nei confronti della società di leasing sarebbero illegittimi; contesta inoltre l'applicazione di sanzioni e interessi per presunta buona fede e incertezza oggettiva.
La decisione
Il Collegio ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la soggettività passiva IMU per gli immobili in leasing segue il vincolo contrattuale e non la mera detenzione materiale: con la cessazione del rapporto negoziale viene meno la posizione del locatario finanziario quale soggetto passivo e la soggettività passiva torna al concedente/locatore. Il Collegio ha fatto riferimento all'orientamento della Corte di Cassazione, in particolare all'ordinanza n. 23914/2020, la quale esclude che le istruzioni ministeriali possano modificare la disciplina di legge; non ha ravvisato una incertezza oggettiva tale da escludere sanzioni o interessi. Le spese sono state compensate per la complessità della questione e l'esistenza di pronunce minoritarie divergenti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, dlgs. 23/2011
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo del tributo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La Commissione interpreta la norma nel senso che la soggettività passiva del locatario sussiste in ragione dell'esistenza del vincolo contrattuale opponibile erga omnes; con la cessazione del contratto decade tale soggettività, indipendentemente dalla riconsegna materiale del bene.
D.M. 30/10/2012 (istruzioni ministeriali per compilazione IMU)
Le istruzioni ministeriali possono chiarire aspetti applicativi ma non modificare i termini di individuazione del soggetto passivo stabiliti dalla legge; la Commissione ha ritenuto che non possano prevalere sull'art. 9 del dlgs. 23/2011.
Legge di stabilità 2014 (riferimenti normativi e definizioni applicative, richiamata dalla ricorrente)
La Commissione ha ritenuto il richiamo non pertinente nella specie, in quanto la disposizione citata dalla ricorrente si riferisce ad ambito normativo diverso (TASI) e non modifica la disciplina IMU relativa alla soggettività passiva nel leasing.
Cassazione, sentenza n. 19166 del 17 luglio 2019 (richiamata dalla ricorrente)
Sentenza citata dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'ultrattività degli effetti del contratto fino alla riconsegna; tuttavia la Commissione ha ritenuto prevalente l'orientamento successivo e maggioritario della Corte (ordinanza 23914/2020) che interpreta diversamente la rilevanza della cessazione del vincolo contrattuale.
Cassazione, ordinanza n. 23914 del 2020
Ordinanza richiamata come orientamento prevalente: conferma che la soggettività passiva IMU del locatario si fonda sul titolo contrattuale e non sulla materialità della detenzione; le istruzioni ministeriali non possono alterare la legge; con la cessazione del contratto il soggetto passivo torna al concedente.
Massime di principio
- Per gli immobili in leasing la soggettività passiva IMU dipende dall'esistenza del vincolo contrattuale e non dalla mera detenzione materiale del bene.
- La risoluzione o cessazione del contratto di leasing determina, salvo diversa disposizione normativa, il venir meno della posizione soggettiva del locatario e il ritorno della soggettività passiva al concedente/locatore, anche se non è avvenuta la riconsegna materiale dell'immobile.
- Le istruzioni ministeriali (es. D.M. 30/10/2012) possono chiarire modalità applicative ma non possono modificare la legge; in caso di contrasto prevale il dettato normativo e l'interpretazione giurisprudenziale superiore.
- La natura delle obbligazioni inerenti alla mancata riconsegna è prevalentemente rilevante nei rapporti inter partes (azioni risarcitorie o reintegratorie) e non incide necessariamente sulla soggettività passiva degli obblighi tributari erga omnes.
- Il richiamo alla buona fede o all'incertezza soggettiva del contribuente non è sufficiente, di per sé, a escludere l'applicazione di sanzioni e interessi quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato contrario alla tesi del contribuente.
- Se la materia presenta pronunce divergenti, ciò può giustificare una maggiore cautela sulle spese processuali (es. compensazione), ma non garantisce automaticamente l'accoglimento del ricorso tributario.
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