Sentenza del 12/01/2021 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 21/2021 IMPOSTE E TASSE IN GENERE- Istanza di rateizzazione - natura ed effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava intimazioni di pagamento (cartelle esattoriali) denunciate come prive di titolo esecutivo, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti e l'insufficiente motivazione degli atti impugnati. La resistente ha prodotto la documentazione attestante la notifica delle cartelle e la copia dell'istanza di rateizzo presentata dal ricorrente il 6.7.2015, che dimostrerebbe la sua conoscenza delle pretese.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle e ha ritenuto che l'istanza di rateizzazione costituisca prova della conoscenza e del riconoscimento del debito da parte del ricorrente. Inoltre l'atto impugnato è stato ritenuto conforme ai requisiti formali e di contenuto previsti dalla normativa (art. 1, comma 162, legge n. 296/2006; art. 25, commi 2 e 2-bis, DPR n. 602/1973; modello ministeriale previsto dal DM n. 321/1999). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 500,00 oltre oneri).
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 17-bis
Disciplina la procedura di reclamo/mediazione; il ricorso era proposto nella forma del reclamo/mediazione ex art. 17-bis.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 162
Stabilisce i contenuti minimi dell'atto di intimazione di pagamento; la Commissione ha ritenuto che l'atto impugnato riportasse tutte le indicazioni richieste (tributo, voci creditorie, ufficio competente, responsabile del procedimento, termini e rimedi).
D.P.R. n. 602/1973, art. 25, commi 2 e 2-bis
Norme formali sulla notifica degli atti di riscossione; la Commissione ha ritenuto che l'atto fosse stato formato e notificato nel rispetto di tali disposizioni.
D.M. n. 321/1999, artt. 1 (commi 1 e 2) e 6
Riferimento al modello ministeriale dell'intimazione di pagamento; la conformità al modello è stata considerata rispettata dall'atto notificato.
Cass. Civ., Sez. Trib., 31.1.2011, n. 2197
Giurisprudenza richiamata a supporto dei criteri di motivazione e contenuto dell'atto di intimazione; citata come riferimento interpretativo.
Codice di Procedura Civile, art. 91
Principio secondo cui le spese seguono la soccombenza; applicato per liquidare le spese a carico del ricorrente.
Massima n. 21/2021 (principio sulla rateizzazione)
L'istanza di rateizzazione costituisce indice del riconoscimento del debito e corrisponde ad atto interruttivo della prescrizione; tale elemento è incompatibile con una domanda giudiziale che allega la mancata notifica delle cartelle prodromiche.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di rateizzazione è generalmente considerata prova di conoscenza e riconoscimento del debito e può interrompere la prescrizione; chi richiede la rateizzazione difficilmente potrà poi sostenere l'inesistenza della notifica delle cartelle.
- Se l'ente di riscossione produce documentazione di notifica valida (registri, attestazioni), il contribuente ha l'onere di fornire elementi contrari specifici per dimostrare l'inesistenza o l'irregolarità della notifica.
- Le intimazioni di pagamento devono rispettare i requisiti formali e di contenuto previsti dalla legge (art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, e disposizioni collegate); se ciò è verificato, la censura per difetto di motivazione è destinata a fallire.
- In controversie su cartelle esattoriali, dimostrare tempestivamente l'assenza di conoscenza o l'irregolarità della procedura di notifica è essenziale; conservare copie di comunicazioni e istanze (rateizzo, reclami) è fondamentale per la difesa.
- La prova documentale fornita dalla società di riscossione può bastare a respingere il ricorso se ricorrente non contraddice efficacemente i documenti prodotti.
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