Sentenza del 12/01/2021 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Pordenone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione degli avvisi di pagamento e degli atti di irrogazione sanzioni relativi all'omesso versamento delle accise sull'energia elettrica dovute in acconto per periodi del 2019 (mensilità agosto-ottobre e novembre-dicembre). La ricorrente sostiene di aver provveduto al pagamento integrale delle accise unitamente all'indennità di mora e agli interessi calcolati dall'Ufficio e deduce l'inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. 13, commi 1 e 3, del d.lgs. 471/1997 per incompatibilità con l'indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, del TUA, che secondo la ricorrente costituisce norma speciale; in subordine chiede la rideterminazione della sanzione per la mensilità di dicembre 2019 al 15% (versamento entro 90 giorni) anziché al 30%. Richiama Cass. Civ. n. 30034/2018 e n. 1969/2019 e sentenze di merito.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone ha accolto i riuniti ricorsi e ha annullato gli impugnati atti di irrogazione della sanzione ex art. 13, commi 1 e 3, d.lgs. 471/1997. La decisione si fonda sull'interpretazione seguita da Cass. Civ. n. 1969/2019, ritenendo che l'applicazione cumulativa dell'azione sanzionatoria ex art. 13 con l'indennità di mora prevista dall'art. 3 TUA determini un ingiustificato cumulo punitivo e violi principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 471/1997, art. 13
norma che prevede la sanzione amministrativa per il ritardato o omesso versamento. L'ufficio l'aveva applicata ma la CTP l'ha ritenuta annullabile quando si cumula con l'indennità di mora del TUA in presenza di pagamento dell'accisa, indennità e interessi.
TUA (Testo Unico Accise), art. 3
comma 4 e comma 4-bis (richiamati nel testo)
prevede l'indennità di mora per il ritardato pagamento delle accise; la CTP, seguendo Cass. n.1969/2019, considera la norma speciale rispetto all'art.13 e attribuisce all'indennità funzione che comporta la non applicazione cumulativa della sanzione ex art.13 (cioè effettiva specialità o natura sanzionatoria dell'indennità).
Cass. Civ. n. 30034/2018
richiamata dalla ricorrente per sostenere la specialità dell'art.3 TUA rispetto all'art.13 d.lgs. 471/1997, con la conseguenza che, oltre agli interessi, deve applicarsi solo l'indennità di mora e non anche la sanzione.
Cass. Civ. n. 1969/2019
pronuncia innovativa richiamata dalla CTP che ha motivato l'annullamento: la Corte ha ritenuto che il cumulo fra sanzione ed interessi di mora in materia di accise determina un onere sproporzionato e discriminatorio rispetto ad altri tributi, e ha prospettato la specialità/valenza sanzionatoria dell'indennità di mora prevista dal TUA.
Massime di principio
- Se il contribuente ha versato le accise insieme all'indennità di mora e agli interessi, è possibile ottenere l'annullamento della sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 invocando la specialità dell'art. 3 TUA o la natura non cumulabile della penalizzazione.
- La giurisprudenza recente (in particolare Cass. n. 1969/2019) tende a valorizzare la problematica del cumulo tra indennità di mora TUA e sanzione ex art.13 per questioni di proporzionalità e parità di trattamento; pertanto i ricorsi ben documentati possono risultare favorevoli.
- In caso di pagamento effettuato entro 90 giorni dalla scadenza, l'art.13 comma 1 prevede in linea di principio la riduzione della sanzione al 15%, ma tale profilo diventa secondario se la sanzione viene integralmente annullata per le ragioni sopra dette.
- L'amministrazione può continuare a sostenere la compatibilità delle due misure (sanzione e indennità) per motivi di diversa funzione (afflittiva vs reintegrativa); pertanto il risultato dipende dall'orientamento del giudice e dalla capacità di dimostrare la duplicazione dell'effetto sanzionatorio.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe: documentare il pagamento integrale di accise, indennità e interessi, richiamare la giurisprudenza più recente favorevole (Cass. n.1969/2019) e contestare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio.
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