Sentenza del 12/01/2021 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 90/2021 Processo Tributario - Riscossione coattiva - Ruolo - Ente locale - Legittimato passivo - Alternatività Ente locale Agente della Riscossione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento/ cartella per TARES/TARI relativi agli anni 2013-2018 per un immobile in Avellino, censito a catasto con particelle rilevate nell'atto. Le ragioni di merito erano: discrepanze nei dati catastali indicati nell'avviso rispetto all'immobile reale; il ricorrente era comodatario dell'immobile solo dal 5 agosto 2016 e quindi riteneva dovuto il tributo solo da quella data (non per gli anni precedenti); contestava altresì il calcolo delle sanzioni. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la notifica era stata fatta solamente al Comune e non al concessionario che aveva emesso l'atto.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, ritenendo che, quando la contestazione investe il merito della pretesa tributaria, è legittimato passivo l'ente impositore (Comune) e non necessariamente il concessionario. Sono richiamati principi di giurisprudenza di legittimità secondo cui il concessionario è parte solo se il vizio riguarda atti a lui direttamente imputabili (es. vizi propri della cartella). Sul merito, poiché il Comune si è limitato ad eccepire la carenza di legittimazione senza fornire prove della pretesa tributaria e non ha confutato i documenti e le deduzioni del ricorrente, il ricorso è stato accolto. La Commissione ha compensato integralmente le spese di lite. Si segnala inoltre che era stata disposta in precedenza la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato con ordinanza del 9 novembre 2020.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sent. n. 16412/2007
Principio secondo cui, in caso di impugnazione di cartella per vizi concernenti notifica o invalidità degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro il concessionario; non è configurabile un litisconsorzio necessario.
Cassazione civile, sez. trib., 04/02/2020, n. 2480
Conferma che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione è dell'ente titolare del credito tributario e non del concessionario.
Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, n. 18105
Nel caso di riscossione di entrata patrimoniale dell'ente locale mediante ruolo, il comune è l'unico legittimato passivo se la controversia riguarda la situazione sostanziale (esistenza/inesistenza del credito), mentre il concessionario è mero destinatario del pagamento.
art. 10 d.lgs. n. 546/1992
Indica le ipotesi nelle quali il concessionario è parte: quando il vizio è direttamente imputabile al concessionario stesso (es. vizi propri della cartella di pagamento).
art. 39 d.lgs. n. 112/1999
Prevede l'onere del concessionario, in presenza di contestazioni sul merito della pretesa impositiva, di chiamare in giudizio l'ente titolare del credito se non vuole correre il rischio di rispondere dell'esito della lite.
Massime di principio
- Se si contestano il merito della pretesa tributaria (esistenza/quantificazione del tributo, dati catastali, periodi di responsabilità), è corretto agire nei confronti dell'ente impositore (Comune); la notifica al solo Comune è sufficiente per l'ammissione del ricorso.
- Se il motivo di impugnazione riguarda vizi propri della cartella esattoriale o errori imputabili direttamente al concessionario (modalità di riscossione, errori formali della cartella, avviso di mora emesso dal concessionario), l'atto va impugnato nei confronti del concessionario.
- Il concessionario che intenda difendersi sul merito deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito, altrimenti può essere esposto al rischio di soccombenza senza che il giudice integri d'ufficio il contraddittorio.
- L'onere della prova della pretesa tributaria grava sull'ente impositore: se l'ente si limita a eccepire questioni processuali (es. difetto di legittimazione) senza affrontare il merito, e il contribuente produce documenti e deduzioni specifiche, il ricorso può essere favorevolmente deciso per il contribuente.
- Il giudice non è tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio per chiamare il concessionario o l'ente, essendo il litisconsorzio non necessario nelle ipotesi previste dalla giurisprudenza.
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